Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7860 del 03/04/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 7860 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso 17283-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – Società con socio unico – in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, rappresentata e difesa dall’avv. PAOLO TOSI, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente –
Contro
CHIAVACCI ALESSIO;
– intimato avverso la sentenza n. 536/2011 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA del 22.12.2011, depositata il 10/01/2012;
Data pubblicazione: 03/04/2014
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.
Fatto e diritto
1. La Corte d’appello di Brescia ha dichiarato l’illegittimità del termine
apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti l’ 19.6.2006
indeterminato condannando la società Poste a riammettere il
lavoratore in servizio ed a corrispondergli un indennizzo pari a sette
mensilità di retribuzione.
Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a
quattro motivi.
Successivamente, la società ha depositato copia del verbale
di conciliazione intervenuto tra le parti in sede sindacale, con il quale è
stata definita ogni questione relativa alla controversia in esame (cfr
verbale del 13.9.2012);
4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte – cfr. ex plurimis Cass. n.
16341/2009 – quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga
un fatto che determini la cessazione della materia del contendere, come
la conciliazione della lite, ma non risulti possibile un declaratoria di
rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile essendo venuto meno l’interesse alla
definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia nel merito.
Le spese vanno compensate in considerazione dell’evoluzione della
controversia.
PQM
LA CORTE
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 25 febbraio 2014
Ric. 2012 n. 17283 sez. ML – ud. 25-02-2014
l’esistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo