Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7859 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.27/03/2017),  n. 7859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1185/2016 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA C. CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARMELO LA FAUCI BELPONER, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. società con socio unico – C.F. (OMISSIS), in

persona del Responsabile della Funzione Risorse Umane Organizzazione

Servizi di Poste Italiane, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 940/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 10/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Palermo, decidendo in esito al rinvio disposto da questa Corte di cassazione con l’ordinanza n. 2047 del 2015 – che aveva ritenuto applicabile nella liquidazione dell’indennità risarcitoria per l’illegittimità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti lo ius superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 – condannava Poste italiane s.p.a. a corrispondere a F.F. una somma pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre il F. articolando tre motivi; resiste con controricorso Poste italiane s.p.a., che ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. il ricorrente come primo deduce la violazione del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, art. 55, comma 1, che ha abrogato della L. n. 183 del 2010, art. 32, i commi 5 e 6 e sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare i criteri e la maggiorazione di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8.

2. Il motivo non è fondato.

Questa Corte di Cassazione infatti ha già avuto modo di chiarire (v. Cass. 20/10/2015 n. 21266 e 22/10/2015 n. 21521) che la sopravvenuta disciplina deve ritenersi applicabile soltanto ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. citato (25-6-2015), così perdurando l’applicazione della pregressa disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, ai “giudizi pendenti” relativi ai contratti precedenti.

A sostegno di tale conclusione, ha richiamato la considerazione che la nuova normativa di carattere sanzionatorio si inserisce nella disciplina organica del rapporto di lavoro a tempo determinato, dettata dal Governo con il D.Lgs. n. 81 del 2015, artt. 19 e segg., in attuazione della delega conferita con la L. n. 183 del 2014, art. 1, comma 7, la cui entrata in vigore ha determinato l’abrogazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, ai sensi dell’art. 55, comma 1, lett. b) e comma 2. Per essa, in assenza di esplicita disposizione contraria, deve operare quindi la regola dell’irretroattività sancita dall’art. 11 preleggi, regola cui – com’è noto – può derogarsi soltanto se ciò è espressamente previsto da apposita disposizione di diritto transitorio, quale quella che era stata formulata per l’operatività della L. n. 183 del 2010, art. 32, dei commi 5 e 6, dal relativo comma 7. In assenza di espressa disposizione derogatoria, il principio dell’irretroattività previsto dall’art. 11 preleggi, fa sì che la nuova legge non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente e ancora in vita ove, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle sue conseguenze attuali o future (così, sull’operatività del principio di irretroattività, Cass. n. 301 del 2014 e n. 9462 del 2015). Lo ius superveniens è infatti applicabile (solo) ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (cfr., da ultimo, Cass. n. 9462 del 2015, n. 301 del 2014, Cass. 3.7.13 n. 16620; meno recentemente v. in senso conforme Cass. 3.3.2000 n. 2433 e, in epoca più remota, Cass. S.U. 12.12.67 n. 2926). Ne deriva che la nuova previsione è applicabile solo ai fatti generatori della (nuova) responsabilità risarcitoria, successivi all’entrata in vigore della nuova disciplina, e quindi alle ipotesi di illegittima apposizione del termine verificatesi dopo tale data.

Ha rilevato poi questa Corte che tale conclusione non è contraddetta dal rilievo che il D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 55, non ha abrogato esplicitamente anche della L. n. 183 del 2010, art. 32, il comma 7, ma solo, al comma 1 lettera f), i commi 5 e 6, considerato che il detto comma 7 si riferisce esplicitamente (solo) ai precedenti commi 5 e 6, e non è pertanto estensibile alla nuova disciplina dettata dall’art. 28 cit..

Ha aggiunto che l’interpretazione costituzionalmente orientata conforta la tesi dell’irretroattività della nuova norma, dovendosi altrimenti superare il vaglio di compatibilità con l’art. 6 della CEDU, sottoposto a stringenti condizioni (v. Corte Cost. n. 303 del 2011 e 112 del 2012, già sopra richiamate).

Correttamente quindi la Corte territoriale ha applicato della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, norma (ancora) applicabile al rapporto in questione.

3. Come secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 e della L. n. 604 del 1966, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e lamenta che la Corte territoriale abbia quantificato l’indennità risarcitoria a lui spettante con una motivazione meramente apparente, che non tiene conto della reale situazione fattuale relativa alle parti di causa.

4. Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha già affermato che la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell’indennità prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 – che richiama i criteri indicati dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 – spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria (Cass. 17/03/2014 n. 6122, 31/03/2014 n. 7458).

Nel caso, la Corte territoriale ha determinato l’indennità risarcitoria in misura pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione, tenendo conto delle consistenti notorie dimensioni di Poste italiane, ma anche, in senso contrario, della durata circa tre mesi del contratto a termine e della riduzione del limite massimo stante l’incontrastata, oltre che documentata, stipulazione, da parte di Poste, gli accordi collettivi che prevedono l’assunzione di lavoratori disoccupati con contratti a termine.

La motivazione quindi sul punto è esente da vizi e il motivo chiede un riesame del merito delle conclusioni cui è giunta la Corte territoriale, in violazione dei limiti che incontra questa Corte di legittimità in relazione alla censura proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come individuati da Cass. S.U. 07/04/2014, n. 8053 e 8054.

5. Come terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 336 e 385 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e lamenta che la Corte territoriale non abbia esaminato la domanda con la quale si chiedeva di porre le spese di secondo grado e del giudizio di legittimità a carico di Poste italiane s.p.a., sul presupposto che la domanda principale era stata accolta.

6. Anche il terzo motivo è inammissibile.

Il giudice del rinvio ha correttamente liquidato le spese processuali con riguardo all’esito complessivo della lite, e non dei singoli gradi di giudizio singolarmente considerati (in tal senso, v. Cass. 09/10/2015 n. 20289). Il riferimento operato alle “questioni oggetto di causa ed allo ius superveniens” manifesta poi come egli abbia avuto riguardo alla soccombenza reciproca, tenendo presente quindi non solo la domanda principale, ma anche le sue conseguenze di ordine risarcitorio. La soccombenza reciproca infatti ricorre, secondo quanto affermato da questa Corte (v. Cass. n. 3438 del 22/02/2016) anche quando sia accolta parzialmente la domanda proposta, sicchè la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento.

Si è poi aggiunto che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità (Cass. 2149 del 31/01/2014).

7. Segue coerente il rigetto del ricorso.

8. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

9. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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