Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7859 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 02/10/2020, dep. 19/03/2021), n.7859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10202/2016 proposto da:

N.A., N.N., elettivamente domiciliati in Roma, Via

Giovanni Battista Martini 14, presso lo studio dell’avvocato

Federico Mastrolilli, rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Di

Micco;

– ricorrenti –

contro

P.D., elettivamente domiciliato in Roma, P.Zza A. Mancini

4, presso lo studio dell’avvocato Guido Cecinelli, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Vania Gagliardi;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 986/2016 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 15/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/10/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dall’atto di citazione notificato il 24/11/2000 dal sig. P.D. e con il quale conveniva in giudizio i sig.ri N.N. e N.A. dinnanzi al Tribunale di Latina per sentir accogliere la domanda di rivendicazione di un terreno nonchè condannare i convenuti all’abbattimento ed alla rimozione della costruzione su detto fondo realizzata;

– a fondamento della domanda, l’attore esponeva di essere proprietario di un appezzamento di terreno sito in Comune di (OMISSIS) e di aver scoperto di essere stato spossessato del predetto bene ad opera dei convenuti, attuali detentori dell’immobile, i quali in sua assenza vi avrebbero eretto una costruzione, peraltro falsificandone le attestazioni attraverso l’Ufficio del Catasto fabbricati del Territorio di Latina;

– nel resistere all’avversa domanda, i fratelli N. si costituivano in giudizio avanzando domanda riconvenzionale di usucapione poichè il terreno controverso risultava dagli stessi goduto e posseduto e prima di loro, dal defunto genitore, il quale lo aveva già pacificamente annesso al proprio lotto di terreno contiguo;

– il Tribunale di Latina in accoglimento della riconvenzionale dichiarava i convenuti N. proprietari esclusivi dell’immobile e rigettava la domanda attorea;

– avverso tale sentenza veniva proposto appello dal sig. P., il quale deduceva come motivi di gravame l’erroneità della pronuncia di rigetto della domanda di rivendica e, con riferimento all’accoglimento della domanda di usucapione e in difetto dei presupposti di cui all’art. 1158 c.c., l’errata valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie;

– la Corte d’appello di Roma con la sentenza qui impugnata ha accolto il gravame e condannato i N. al rilascio del terreno ed alla demolizione del fabbricato ivi costruito; in particolare, la corte territoriale ha ritenuto assolto dal P. l’onere probatorio su di lui incombente in ordine alla titolarità dell’immobile rivendicato per mezzo della produzione dell’atto di compravendita stipulato in data 13/12/1972;

– al contempo la corte capitolina ha ritenuto non provati dai convenuti i fatti costitutivi della domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuto loro acquisto per usucapione;

– la cassazione di detta sentenza viene chiesta da N.A. e N. con ricorso affidato a un motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso P.D..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo, i ricorrenti denunciano, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 948,1158,938 c.c. e art. 936 c.c., u.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti;

– secondo i ricorrenti, il giudice dell’appello avrebbe deciso sulla domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione in base a una valutazione dei fatti non conforme alle risultanze processuali e in palese contrasto con le stesse;

– premesso ciò, si lamenta che la decisione oggetto del presente ricorso avrebbe omesso di considerare che sono stati ampiamente integrati i requisiti di cui all’art. 1158 c.c. e trascurato le prove fornite dai ricorrenti del possesso ad usucapionem;

– la censura è inammissibile con riguardo ad entrambi i profili;

– con riguardo alla dedotta violazione di legge deve rilevarsi che i ricorrenti non indicano i principi regolativi dell’accertamento della fondatezza della domanda di intervenuta usucapione che sarebbero stati asseritamente violati dalla corte territoriale;

– come è noto per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. 21.603/2013; id. 26769/2018; id. 1229/2019);

– nel caso di specie i ricorrenti valorizzano nel ricorso le risultanze istruttorie che costituirebbero argomento favorevole alla loro tesi e ciò è consentito in cassazione solo nell’ambito del vizio motivazionale enucleato all’interno del perimetro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. Sez. Un. 8053/2014) ovvero del vizio processuale per omessa od apparente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

– nel caso di specie, e così passando al secondo profilo di censura, l’inammissibilità deriva dalla constatazione che l’asserito omesso esame riguarderebbe tutte le suddette risultanze istruttorie, il che evidentemente così strutturato finisce per chiedere al giudice di legittimità di rivalutare tutti i fatti storici accertati nel giudizio di merito;

– appare pure inammissibile la censura della pronuncia di merito riguardante l’accessione invertita ai sensi dell’art. 938 c.c.;

– l’argomento risulta invero considerato dalla corte territoriale che ha escluso il diritto dei ricorrenti al mantenimento dell’edificio costruito sulle particelle 252 e 171 di proprietà del P. sull’assunto che l’intestazione catastale dello stesso non rileva a tal fine;

– così argomentando, la corte ha implicitamente escluso il requisito della buona fede previsto quale presupposto, insieme all’altro requisito della consapevolezza in capo al vicino dell’avvenuta occupazione (cfr. Cass. 9619/1987), per l’operatività dell’eccezionale istituto della c.d. accessione invertita e tale statuizione non è attinta dai ricorrenti;

– in conclusione, dunque, il ricorso è inammissibile;

– in applicazione del principio di soccombenza, i ricorrenti vanno condannati in solido alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 4100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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