Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7858 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.27/03/2017),  n. 7858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29410/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante, in proprio e quale procuratore speciale della

SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE VATICANO 48,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO MARIELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO SERIO, giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1064/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte di appello di Lecce confermò la sentenza del Tribunale della stessa sede che, in accoglimento dell’opposizione proposta da C.P., aveva ritenuto prescritti i crediti portati nelle intimazioni di pagamento del 2012, aventi ad oggetto contributi asseritamente dovuti per gli anni 2001 e 2002, oggetto di due cartelle esattoriali notificate nel 2004 e 2005.

La Corte ritenne fondata l’eccezione di prescrizione dei crediti, in quanto le intimazioni di pagamento erano state notificate dopo oltre un quinquennio dalla notifica delle relative cartelle esattoriali.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps, che denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, in relazione all’art. 2953 c.c.. Ha resistito con controricorso C.P., mentre Equitalia sud s.p.a. è rimasta intimata.

3. Il Collegio ha autorizzato la redazione delle motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. il ricorso è manifestamente infondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che, con riferimento a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’ irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, la soluzione adottata dalla Corte territoriale risulta corretta e conforme a diritto.

3. La sopravvenienza solo nel corso del giudizio di legittimità del dirimente intervento nomofilattico sopra richiamato determina la compensazione tra le parti delle spese processuali.

4. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, considerato che l’insorgenza di detto obbligo non è collegata alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. da ultimo ex multis Cass. ord. 16/02/2017 n. 4159).

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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