Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7858 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7858 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VALVO Giuseppina, elettivamente domiciliata in Roma, via Federico
Confalonieri n. 5, presso l’avv. Luigi Manzi, che la rappresenta e difende
unitamente ali’avv. Cesare Clendi, giusta delega in atti:
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata —

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez.
staccata di Catania, n. 265/18/06, depositata il 6 febbraio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 novembre
2015 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avv. Carlo Albini (per delega) per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Paola

Data pubblicazione: 20/04/2016

Mastroberardino, il quale ha concluso per raccoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Giuseppina Valvo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di
Catania, indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello
dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità dell’avviso di accertamento
emesso, a titolo di IRPEF per il 1996, nei confronti della contribuente con

1973, in relazione a spesa sostenuta per l’acquisto di una farmacia.
La contribuente aveva proposto, avverso la sentenza medesima, anche
ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., dichiarato
inammissibile dal giudice adito, il quale aveva preliminarmente disposto la
sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione.
2. L’Agenzia delle entrate non si è costituita.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.
Deve, infatti, ribadirsi che:
a) la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di
appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria)
alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine
breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del
successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al
termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con
riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per
revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di
parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art.
398, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass. nn. 1196 del 2006, 14267 del
2007, 10053 del 2009, 309 del 2012, 7261 del 2013, 12701 del 2014);
b) in questo caso, l’effetto sospensivo si produce soltanto a seguito del
provvedimento del giudice e non della semplice richiesta della parte; ciò
non contrasta con il diritto di difesa, atteso che la parte dispone comunque
per intero del termine di sessanta giorni dalla prima notifica per ricorrere per
cassazione, qualunque sia l’esito dell’istanza di sospensione, mentre gli
effetti della scelta di attendere il provvedimento del giudice su detta istanza
non possono che imputarsi alla stessa parte che tale scelta processuale ha
2

metodo sintetico ex art. 38, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 600 del

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/411986
N.131 TAD. ALL. B- N. 5

MATERIA TRIBUTARIA
ritenuto di compiere (Cass. nn. 1196 del 2006, 398 del 2012, 7261 del 2013,
12701 del 2014, citt.).
Nella fattispecie, premesso che la sentenza oggetto del presente ricorso è
stata depositata il 6 febbraio 2007, risulta dagli atti che: la notificazione del
ricorso per revocazione è avvenuta il 26 marzo 2007 e l’ordinanza di
concessione della sospensione del termine per la proposizione del ricorso
per cassazione è stata depositata in data 26 giugno 2007 e comunicata alla

inammissibile con sentenza della medesima CTR Sicilia, sez. staccata di
Catania, del 17 luglio 2008): ne deriva, in applicazione degli enunciati
principi, la tardività della notificazione del ricorso per cassazione, avvenuta
nel giugno 2009.
2. Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2015.

parte il 2 luglio 2007 (l’istanza di revocazione è stata poi dichiarata

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