Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7858 del 16/04/2020

Cassazione civile sez. I, 16/04/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 16/04/2020), n.7858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13364/2018 proposto da:

A.K., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della

Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

Marco Fattori, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il

06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/11/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 733/2018 depositato il 06-03-2018 il Tribunale di Trieste ha respinto il ricorso di A.K., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non rilevante, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perchè minacciato da un gruppo di “(OMISSIS)” in quanto era stato ritenuto l’organizzatore di viaggi verso l’Iran. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Pakistan e della regione del Punjab, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione di legge – violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere il Tribunale pronunciato in ordine alle due eccezioni di illegittimità costituzionali espressamente sollevate dal ricorrente”. Lamenta vizio di omessa pronuncia in ordine alla sua richiesta di sollevare questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione degli artt. 3,24,111 Cost., richiamando le conclusioni di cui ai punti n. 2 e n. 3 del ricorso di primo grado.

2. La doglianza, qualora, come nella specie, formulata come motivo di gravame, è inammissibile, atteso che la questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l’applicazione della norma medesima, non può costituire oggetto di un’autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, ovvero (nel caso di censure concernenti le argomentazioni svolte dal giudice di merito) un vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione, giacchè la relativa questione è deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio, ove rilevante ai fini della decisione (Cass. n. 1311/2018 e Cass. n. 8777/2018). In ordine ai profili di illegittimità denunciati, con le ordinanze n. 17717/2018 e n. 28119/2018 questa Corte ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3,24,111 Cost.. Le argomentazioni di cui alle citate ordinanze, da intendersi, per brevità, richiamate, sono integralmente condivise dal Collegio.

3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione di legge, errata applicazione della norma: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e succ. modifiche; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e succ. modifiche – mancato riconoscimento della protezione sussidiaria”. Censura la valutazione di non credibilità del suo racconto, che assume non effettuata dal Tribunale in base ai parametri normativi, richiamando la giurisprudenza di questa Corte e pronunce di merito. Rileva che il narrato attiene a minacce e ad un’aggressione subita da parte di un gruppo proveniente dalla regione del “(OMISSIS)” e ritiene di aver fornito una versione circostanziata della sua vicenda personale, mentre il Tribunale aveva omesso di esercitare i propri doveri istruttori ufficiosi, in ordine alla capacità delle Autorità statali di fornire adeguata protezione.

3. Con il terzo motivo lamenta “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione di legge, errata applicazione della norma: D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 – violazione del principio di non refoulement – mancata concessione della protezione umanitaria”. Richiama diffusamente giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine ai requisiti della protezione umanitaria e deduce che la sua situazione è connotata da molteplici profili di vulnerabilità, in rapporto alla criticità del contesto di provenienza e alla sua personale esperienza di violenza. Richiama il rapporto Unicef del marzo 2016 e siti internet da cui risulta un quadro di sicurezza complessivo molto precario dell’area del Punjab, pur essendo quest’ultima la regione tra le più industrializzate del Pakistan.

4. I motivi secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

4.1. Non colgono la ratio decidendi le censure sul giudizio di credibilità, perchè il Tribunale afferma che dallo stesso racconto del richiedente non emerge una vera e propria conflittualità religiosa e che neppure è dato identificare, come estremista o di quale religione, il gruppo di “(OMISSIS)”. Le doglianze, pertanto, non si confrontano con il percorso argomentativo dei Giudici di merito, i quali hanno escluso, con idonea motivazione, che i fatti narrati integrassero persecuzione o rischio di danno grave. Il riferimento al gruppo di “(OMISSIS)”, in base a quanto accertato dal Tribunale, era stato così genericamente espresso da non consentire neppure l’attivazione dei doveri istruttori ufficiosi (cfr. Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).

Inoltre il Tribunale, con motivazione adeguata, ha escluso anche l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente, in base alle fonti di conoscenza indicate nell’ordinanza impugnata (Coi Easo agosto 2017) e anche detto giudizio si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile nei termini precisati da questa Corte (Cass. n. 30105/2018).

Il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto alla situazione generale del Paese di origine, difforme da quella accertata nel giudizio di merito.

4.2. Circa il diniego della protezione umanitaria, il ricorrente si limita a richiamare diffusamente la normativa di riferimento e pronunce di merito e di legittimità, senza specificare elementi individualizzanti a sostegno della asserita sua vulnerabilità (Cass. n. 9304/2018), che è stata esclusa, con idonea motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), dal Tribunale in base alle allegazioni del richiedente e ai fatti accertati.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA