Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7857 del 06/04/2011
Cassazione civile sez. III, 06/04/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 06/04/2011), n.7857
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
ANAS S.P.A. (OMISSIS), in persona del Direttore Centrale Legale e
Contenzioso, Avv. P.G.C., elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato COLOMBO
CLAUDIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale del
Dott. Notaio MILONE LEONARDO in Roma, del 5/02/2009, Rep. n. 62157;
– ricorrente –
contro
V.C. (OMISSIS), R.C.
(OMISSIS), V.O. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TARO 35, presso lo studio
dell’avvocato PARINI ENZO, che li rappresenta e difende giusta delega
a margine del controricorso;
FALLIMENTO B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
XX SETTEMBRE,3, presso lo studio dell’avvocato STUDIO SANDULLI
MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIANESE MICHELE giusta
delega a margine del controricorso;
V.F. (OMISSIS), D.Z.R.
(OMISSIS), D.Z.G. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio
dell’avvocato LENTINI LUCA, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PLACIDI GIAMPIERO giusta delega a margine del
controricorso;
ARENAUTA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona del
Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, Rag. S.M.
T., elettivamente domiciliata in ROMA, V. COLA DI RIENZO 163 SC
C INT 4 presso lo studio dell’avvocato FRATACCIA GIUSEPPE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ZAZA D’AULISIO ALFREDO giusta
delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), D.F.
V., D.F.L., D.F.C.M.P., V.
G. (OMISSIS), COMUNE GAETA, FONDIARIA SAI
ASSICURAZIONI S.P.A., VI.GA.;
– intimati –
e da:
V.G. (OMISSIS), VI.GA.,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 22, presso lo
studio dell’avvocato MARCONI FRANCESCO, che li rappresenta e difende
giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
ANAS SPA (OMISSIS), in persona del Direttore Centrale Legale e
contenzioso, Avv. P.G.C., elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato COLOMBO
CLAUDIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale del
Dott. Notaio MILONE LEONARDO in Roma, del 5/02/2009, Rep. n. 62157;
– controricorrenti all’incidentale –
e contro
V.C. (OMISSIS), INPS – ISTITUTO NAZIONALE
PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), D.F.V., V.
O. (OMISSIS), D.F.L., D.F.C.
M.P., COMUNE GAETA, V.F. (OMISSIS),
FALLIMENTO B.C., D.Z.R. (OMISSIS),
FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA, ARENAUTA SRL IN LIQUIDAZIONE
(OMISSIS), R.C. (OMISSIS), D.Z.G.
(OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 5260/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 17/12/2008, depositata il 13/01/2009
r.g.n. 8028/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/03/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato COLOMBO CLAUDIO;
udito l’Avvocato LENTINI LUCA;
udito l’Avvocato PARINI ENZO;
udito l’Avvocato CHIANESE MICHELE;
udito l’Avvocato FONTANAROSA VINCENZO (per delega dell’Avv. ZAZA
D’AUSILIO ALFREDO);
udito l’Avvocato MARCONI FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CENICCOLA Raffaele che ha concluso con l’accoglimento del settimo
motivo e rigetto nel resto; il rigetto del ricorso incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’ANAS S.p.A. propone ricorso per cassazione, in base a sette motivi, illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in riforma della sentenza di primo grado, ritenuta la responsabilità dell’ANAS, nella misura del 50%, nella causazione di un sinistro avvenuto in (OMISSIS), la ha condannata al risarcimento dei danni nei confronti dei danneggiati e, nella misura del 50%, del corresponsabile B.C., nel frattempo fallito.
Resistono con controricorsi V.C. e R.C., anche per il minore V.O., D.Z.R., V.F. e D.Z.G., la s.r.l. Arenauta in liquidazione, il fallimento di B.C..
Resistono altresì con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale, V.G. e Vi.Ga..
L’ANAS S.p.A. resiste con controricorso al ricorso incidentale.
Gli altri intimati non si sono costituiti.
D.Z.R., V.F. e D.Z.G., la s.r.l. Arenauta in liquidazione, il fallimento di B.C. e Vi.Ga. e V.G. hanno depositato memorie.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- L’ANAS deduce preliminarmente, nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., la nullità del giudizio per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di taluni degli eredi di D.F. G. (deceduto nel corso del giudizio di primo grado) e di D. F.C. (deceduto nel corso del giudizio di secondo grado), producendo documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. e comunque assumendo che il vizio era rilevabile dalla documentazione in atti.
1.1.- L’eccezione è infondata. La documentazione prodotta è infatti irricevibile, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall’art. 372 cod. proc. civ., e d’altro canto va esclusa la rilevabilità d’ufficio in quanto non si ravvisa in atti la prova evidente del difetto di integrità del contraddittorio, tale non essendo la dichiarazione resa dall’accipiente, in sede di notificazione, di essere sorella e figlia dei destinatari, sia per le finalità di tale dichiarazione, resa ai soli fini del procedimento di notificazione, sia perchè comunque da essa non risulta che l’accipiente fosse erede della parte deceduta.
2.- Con il terzo motivo, di carattere pregiudiziale, sotto il profilo della violazione dell’art. 2051 cod. civ., la ricorrente assume che non possa parlarsi di custodia in senso tecnico con riferimento alle strade pubbliche, tenuto conto della loro notevole estensione e della mancanza di barriere di ingresso, mentre con il quinto motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente censura come apodittica la motivazione sulla esistenza in concreto della custodia.
2.1.- I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati, alla luce della prevalente giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio aderisce con convinzione. La responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c.. è infatti invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla stessa P.A., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l’uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode. (Cass. 20427/08). La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l’estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l’oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051; tale impossibilità, peraltro, non sussiste quando l’evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia (come e nel caso di specie, in cui non risulta che la custodia di quel tratto di strada fosse oggettivamente impossibile) (Cass. 9546/10).
3.- Con i primi quattro morivi, sotto i profili della violazione di legge e del difetto di motivazione, la ricorrente contesta che la barriera protettiva sfondata dall’autoarticolato condotto dal D. F. non fosse conforme alle disposizioni operative all’epoca dei fatti, censurando la sentenza nella parte in cui ha viceversa ritenuto applicabili le disposizioni di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2337 del 1987 ed il D.M. Lavori Pubblici n. 223 del 1992. Assume infatti la ricorrente che la citata normativa non prevedeva un obbligo di sostituzione delle barriere precedentemente poste in essere.
3.1.- I primi quattro motivi sono inammissibili. Una volta ricondotta la responsabilità dell’ANAS al paradigma dell’art. 2051 cod. civ., si realizza l’inversione dell’onere probatorio, per cui era l’ANAS a dover dare la prova del caso fortuito. L’accertamento in concreto della colpa dell’ANAS costituisce dunque una ratio decidendi secondaria, che non può essere utilmente censurata quando la ratio decidendi principale resiste alle censure ad essa mosse.
4. Con il sesto motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente censura la sentenza quanto alla valutazione del caso fortuito, attesa la ritenuta adeguatezza delle barriere.
4.1.- Il sesto motivo è infondato in quanto, anche a prescindere dalla violazione della normativa la cui applicabilità al caso di specie è contestata dalla ricorrente, il giudice di merito ha accertato in concreto (pag. 22 della sentenza) la non idoneità della barriera a contenere spinte anche di modesta entità.
5.- Con il settimo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, h ricorrente si duole della condanna anche nei confronti del Comune di Gaeta, non appellante.
5.1.- Il settimo motivo è fondato.
Il Comune di Gaeta non aveva infatti proposto appello incidentale, e pertanto l’ANAS non poteva essere condannato al risarcimento dei danni nei suoi confronti. Irrilevante è d’altro canto la circostanza che il Comune avesse concluso, in grado di appello, per la condanna dell’ANAS, proprio in quanto esso non aveva appellato, eventualmente in via incidentale, la sentenza di primo grado che aveva assolto l’ANAS da ogni pretesa.
6.- Con il ricorso incidentale Vi.Ga. e V. G. si dolgono, sotto il profilo della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e della violazione di legge, dell’omessa pronuncia sul loro appello incidentale, quanto all’ammontare dei danni liquidati in primo grado, e comunque della liquidazione dei danni stessi in misura inferiore a quanto richiesto.
6.1.- Il ricorso incidentale è infondato quanto al dedotto vizio di omessa pronuncia. Il giudice di merito ha infatti espressamente confermato “l’entità delle rispettive liquidazioni così come quantificate e riconosciute con la sentenza di prime cure” (pag. 30), con ciò implicitamente rigettando l’appello incidentale della Vi. e del V.G..
E’ altresì infondato quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., considerato che questa Corte ha affermato che la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, e l’osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (Cass. 22801/09). ha mancanza di tale esposizione è eventualmente censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione, non dedotto dai ricorrenti incidentali.
7.- Accolto il settimo motivo, e rigettati gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, quanto al capo di sentenza cassato, escludendo la condanna al risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Gaeta da parte dell’ANAS e compensando tra Comune ed ANAS le spese del giudizio di appello.
8.- Quanto alle spese del giudizio di Cassazione, l’ANAS, soccombente, va condannata al rimborso in favore di tutti i controricorrenti, mentre va disposta la compensazione, in ragione della reciproca soccombenza, nel confronti dei ricorrenti incidentali V.G. e Vi.Ga., e la non ripetibilità nei confronti del Comune di Gaeta, non costituitosi nel giudizio di legittimità. Le spese suddette vanno liquidate, per ciascuno dei controricorrenti, in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
PQM
LA CORTE accoglie il settimo motivo del ricorso principale, rigetta gli altri motivi ed il ricorso incidentale; cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, esclude la condanna dell’ANAS nei confronti del Comune di Gaeta e compensa le spese del giudizio di appello tra ANAS e Comune; condanna l’ANAS al pagamento delle spese di cassazione che, per ciascuno dei controricorrenti, liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; compensa le spese di cassazione tra l’ANAS e i ricorrenti incidentali ( V.G. e Vi.Ga. e dichiara non ripetibili le spese nei confronti del Comune di Gaeta.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile, il 1 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011