Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7857 del 03/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7857 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 15801-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE (96047640584) in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
REGIONE LAZIO in persona del Presidente della Giunta Regionale
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MARCANTONIO COLONNA 27, presso l’AVVOCATURA
REGIONALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COLLACCIANI
ANNA MARIA (dell’Avvocatura Regionale), giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 03/04/2014

Contro
PERRIA LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ()DERISI
DA GUBBIO 62, presso lo studio dell’avvocato PETRILLI
PASQUALE, rappresentato e difeso dall’avvocato SCALISE
SAMUELE, giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

– controrkorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 694/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 31.1.2012, depositata il 05/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato
Samuele Scalise che si riporta agli scritti.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, ha accolto
l’appello principale, proposto da Luigi Perria ed ha riformato la
sentenza di primo grado riconoscendo il suo diritto ad ottenere la
rivalutazione, sulla base degli indici Istat, anche dell’indennità
integrativa speciale, con decorrenza dal 1.1.96, costituente parte
dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 di cui godeva. Ha altresì
accolto l’appello incidentale della regione Lazio che contestava la
propria legittimazione passiva per essere legittimata l’Amministrazione
della Salute.
Avverso detta sentenza il Ministero propone ricorso con due motivi.
Il Perria nel costituirsi ha proposto ricorso incidentale condizionato
con il quale chiede, per il caso di accoglimento del primo motivo di
ricorso principale, la condanna della Regione Lazio al pagamento delle
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incidentale;

somme dovute per i titoli azionati in giudizio. Ha poi depositato
memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Anche la Regione Lazio si è costituita per resistere al ricorso.
Tanto premesso va esaminata con precedenza la censura che investe la
spettanza della rivalutazione monetaria dell’il.s..

alla giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, Cass. nn.
29080/2011, 29914/2011, 10769/2012).
Anteriormente era stato affermato (Cass. n. 21703 del 13/10/2009,
disattendendo il precedente orientamento di cui a Cass. n. 15894 del
2005) che “in materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni
od emoderivati, la rivalutazione annuale non si applica all’indennità
integrativa speciale, prevista dalla L. 25 luglio 1992, n. 210, art. 2,
comma 2, sia perché il legislatore ne ha espressamente stabilito il
riconoscimento solo per l’indennizzo, autonomamente disciplinato
dall’art. 2 cit., comma 1 (così come modificato dalla L. 25 luglio 1997,
n. 238), sia perché l’indennità integrativa speciale ha proprio la
funzione di attenuare od impedire gli effetti della svalutazione
monetaria, per cui è ragionevole che ne sia esclusa normativamente la
rivalutabilità”.
L’infondatezza della pretesa era stata poi confermata dalla successiva
sentenza n. 22112 del 2009, che si era data carico di risolvere il
contrasto.
Con il D.L. n. 78 del 2010, art. 11, comma 13 convertito in L. n. 122
del 2010, si è disposto che “la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2,
comma 2 e successive modifiche, si interpreta nel senso che la somma
corrispondente all’importo della indennità integrativa speciale non è
rivalutato secondo il tasso di inflazione”.

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Il ricorso sul punto appare manifestamente infondato, conformemente

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 293 del 2011, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 11,
commi 13 e 14, ritenendo tale disciplina non conforme al canone di
ragionevolezza.
La Corte Costituzionale ha affermato, con detta sentenza: “Va premesso

trattamenti sanitari può determinare, oltre al risarcimento del danno in base alla
previsione dell’art. 2043 c.c., il diritto ad un equo indennizzo, in forza dell’art. 32
in collegamento con l’art. 2 Cost., qualora il danno, non derivante da fatto illecito,
sia conseguenza dell’adempimento di un obbligo legale, come la sottoposizione a
vaccinazioni obbligatorie (fattispecie alla quale è stato assimilato il caso in cui il
danno sia derivato da un trattamento sanitario che, pur non essendo giuridicamente
obbligatorio, sia tuttavia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in
vista della sua diffusione capillare nella società: sentenza n. 27 del 1998); nonché il
diritto, qualora ne sussistano i presupposti a norma dell’art. 2 Così’. e dell’art. 38
Cost., comma 2, a misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore
nell’ambito della propria discrezionalità (sentenze n. 342 del 2006, n. 226 del
2000 e n. 118 del 1996). La situazione giuridica di coloro che, a seguito di
trasfusione, siano affetti da epatite è riconducibile all’ultima delle ipotesi ora
indicate. E il legislatore, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, è intervenuto con
la L n. 210 del 1992, prevedendo (tra l’altro) un indennizzo consistente in una
misura di sostegno economico, fondato sulla solidarietà collettiva garantita ai
cittadini, alla stregua dei citati arti. 2 e 38 Cost., a fronte di eventi generanti una
situazione di bisogno (sentenza n. 342 del 2006, punto 3 del Considerato in
diritto), misura che trova fondamento nella insufficienza dei controlli sanitari
predisposti nel settore (sentenza n. 28 del 2009). Le scelte del legislatore,
nell’esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità, della misura, della
gradualità e dei modi di erogazione delle provvidenze da adottare, n’entrano nella
sfera della sua discrezionalità. Tuttavia, compete a questa Corte verificare che esse
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che, come questa Corte ha già chiarito, la menomazione della salute conseguente a

non siano affette da palese arbitrarietà o irrazionalità, ovvero non comportino una
lesione della parità di trattamento o del nucleo minimo della garanzia (sentenze n.
342 del 2006 e n, 226 del 2000).
Ciò posto, si deve rilevare che con la L 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma
363(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

ottobre 2005, n. 229, art. 1 è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome
da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle
forme dell’amena, dell’emimelia, della focomelia e della macromelia”. La L 29
ottobre 2005, n. 229, art. 1 rinvia, a sua volta, ai soggetti di cui alla L n. 210
del 1992, art. 1, comma 1 e disciplina l’ulteriore indennizzo ai medesimi
«Imitante, determinandone importo e modalità di erogazione (comma 1). Il comma
4 della norma statuisce che “L’intero importo dell’indennizzo,stabilito ai sensi del
presente articolo, è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici
ISTAT”. Per il richiamo effettuato dalla L n. 24 del 2007 all’intero L n. 229
del 2005, art. 1 anche quest’ultima dzisposizione si applica all’indennizzo
riconosciuto ai soggetti affitti da sindrome da talidomide. Del resto, il regolamento
di esecuzione della L n. 244 del 2007, art. 2, comma 363, recato dal D.M. 2
ottobre 2009, n. 163 ribadisce nell’art. 1, comma 4, che l’importo dell’indennizzo
suddetto “è interamente rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici
ISTAT
Orbene, come già chiarito da questa Corte, non è ravvisabile irrazionale disparità
di trattamento ei soggetti danneggiati in modo irreversibile da emotrasfusioni rispetto
a quanti abbiano ricevuto una menomazione permanente alla salute da
vaccinazioni obbligatorie, trattandosi di situazioni diverse che non si prestano ad
entrare in una visione unificatrice (sentenza n. 423 del 2000 e ordinanza n. 522
del 2000). Non altrettanto, però, può dirsi per la situazione delle persone a ette da
sindrome da talidomide. Invero, la ratio del beneficio concesso a tali persone è da
ravvisare nell’immissione in commercio del detto farmaco in assenza di adeguati
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— Legge Finanziaria 2008), è stato disposto che “L’indennizzo di cui alla L 29

controlli sanitari sui suoi effetti, sicché esso ha fondamento analogo, se non identico,
a quello del beneficio introdotto dalla L n. 210 del 1992, art. 1, comma 3. Nella
sindrome da talidomide, come nell’epatite post-trasfusionale, i danni irreversibili
subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e
neppure incentivati e promossi dall’autorità nell’ambito di una politica sanitaria

solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 38 Cosi.
In questo quadro non si giustifica, e risulta, quindi, fonte di una irragionevole
disparità di trattamento in contrasto con f art. 3 Cost., comma 1, la situazione
venutasi a creare, a seguito della normativa censurata, per le persone affette da
epatite post- trasfusionale rispetto a quella dei soggetti portatori della sindrome da
talidomide. A questi ultimi è riconosciuta la rivalutazione annuale dell’intero
indennizzo, mentre alle prime la rivalutazione (sulla base del tasso di inflazione
programmato: L n. 210 del 1992, art. 2, comma 1) è negata proprio sulla
componente diretta a coprire la maggior parte dell’indennizzo stesso, con la
conseguenza, tra l’altro, che soltanto questo limane esposto alla progressiva erosione
derivante dalla svalutazione. E ciò ad onta delle caratteristiche omogenee come
sopra riscontrate tra i due benefici.
La tesi della difesa dello Stato, secondo cui essi in realtà resterebbero differenziati
ab origine, “nel senso che il relativo ammontare è comunque diverso”, anche a
prescindere dalla rivalutabilità o meno della componente commisurata alla
indennità integrativa speciale inclusa nella base di calcolo, non può essere condivisa.
Infatti, il diverso ammontare dell’indennizzo attiene alla determinazione del
quantum e, quindi, risponde a legittime scelte discrezionali del legislatore che non
sono qui in discussione. Esse, comunque, non incidono sulle ragioni unificanti sopra
evidenziate.
Conclusivamente, alla stregua delle esposte considerazioni, deve essere dichiarata
l’illegittimità costituzionale del D.L n. 78 del 2010, art. 11, comma 13
convertito, con modificazioni, dalla L n. 122 del 2010, art. 1, comma 1. La
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pubblica. Entrambe le misure hanno natura assistenziale, basandosi sulla

declaratoria riguarda anche il successivo comma 14, trattandosi di disposizione
strettamente connessa alla precedente, in quanto diretta a regolare gli effetti
intertemporali della norma inteoretativa, della quale,dunque, segue la sorte”
(Corte cost. 293/2011).
Né si può sostenere – come deduce il Ministero – che, essendo stato

tertium comparationis la legge in materia di talidomide n. 244 del 2007, la
decorrenza dell’adeguamento rivalutativo dovrebbe fissarsi dalla data di
entrata in vigore di quest’ultima legge. Non è infatti questo il dictum
della Corte Costituzionale, perché questa non ha posto limiti temporali
alla pronunzia di incostituzionalità, e la relativa statuizione non poteva
che competere esclusivamente al Giudice delle leggi; al contrario, la
Corte ha dichiarato incostituzionale anche la L. n. 122 del 2010,
comma 14 il quale disponeva la cessazione degli effetti di tutti i
provvedimenti emanati al fine di rivalutare l’indennità integrativa
speciale. Si tratta di interpretazione che, peraltro, risulta conforme a
principi dettati dall’ordinamento sovranazionale. La Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo, proprio esaminando il caso sottopostole da cittadini
italiani che avevano lamentato l’impossibilità di ottenere un
adeguamento annuale della parte complementare di un assegno di
indennizzo pagato a loro seguito contaminazione accidentale a seguito
di trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati, con la
sentenza non definitiva del 3 settembre 2013 (ricorso n . 5376/11) nel
rilevare che le violazioni dei diritti dei ricorrenti non riguardavano casi
isolati, ma erano il risultato di un problema sistemico derivante dalla
mancanza di volontà delle autorità di regolare l’ IIS, anche dopo la
sentenza della Corte Costituzionale, ha applicato la procedura della
sentenza pilota ed ha preso atto della necessità urgente di fornire alle
persone interessate adeguato risarcimento a livello nazionale,
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individuato – dalla citata pronunzia della Corte Costituzionale – come

evidenziando che l’emanazione del decreto legge n. 78/2010 aveva
violato il principio dello stato di diritto e il diritto di alcune delle
ricorrenti ad un equo processo. La Corte europea ha infatti rilevato
che la Corte Costituzionale aveva ritenuto che le norme del decreto
erano in contrasto con la Costituzione italiana, in quanto avevano

persone beneficiarie dell’indennità prevista dalla legge n. 210/1992. La
sentenza ha poi preso atto dell’impossibilità per i ricorrenti di giovarsi
di tale pronuncia costituzionale, difettando un rimedio interno di
carattere effettivo a tutela degli interessi protetti idoneo a superare il
giudicato formatosi nei loro confronti e prendendo atto della necessità
urgente di fornire alle persone interessate adeguato risarcimento a
livello nazionale, ha invitato lo Stato Italiano a fissare, entro sei mesi
dalla data in cui la decisione diventerà definitiva, a norma dell’art. 44
comma 2 della Convenzione, un termine entro il quale si impegna a
garantire l’effettiva e rapida realizzazione dei diritti in questione,
mediante la previsione in favore di ciascun ricorrente di una somma
corrispondente alla i.i.s. rivalutata.
Argomenti ulteriori questi che confermano ulteriormente della
correttezza della interpretazione data da questa Corte agli effetti della
pronuncia della Corte Costituzionale.
Deve quindi concludersi, in conformità con i principi di diritto
recentemente espressi da questa Corte, che “in tema di danni da
trasfusione e somministrazione di emoderivati, l’indennità integrativa
speciale, prevista dall’art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, è
soggetta a rivalutazione annuale, in seguito alla sentenza della Corte
costituzionale n. 293 del 2011, che ha dichiarato illegittima l’esclusione
della rivalutazione per violazione del principio di uguaglianza, rispetto
alla disciplina, introdotta con l’art. 2, comma 363, della legge n. 244 del
Ric. 2012 n. 15801 sez. ML – ud. 25-02-2014
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determinato una disparità di trattamento tra diverse categorie di

2007, dei danni da somministrazione di talidomide” (Cass. ord. n.
10769 del 27 giugno 2012 e n. 29080 del 27 dicembre 2012 ed ancora
ord. 21265/2013).
Quanto alla censura con la quale il Ministero della Salute si duole della
ritenuta legittimazione dell’amministrazione sulla domanda di

non vi siano ragioni per discostarsi dall’orientamento più volte
affermato sul punto anche a Sezioni unite (sentenza n. 12538 del 2011)
che, in sintesi, hanno osservato che: a) le disposizioni sul contenzioso
contenute nei d.P.C.M. 26 maggio 2000, 8 gennaio 2002 e 24 luglio
2003 riguardano solo l’onere dello stesso e non anche una regola
processuale sulla legittimazione passiva che, peraltro, non potrebbe
comunque desumersi per inidoneità della fonte a disciplinare tale
aspetto, pur in un mutato contesto costituzionale di riparto delle
competenze legislative tra Stato e Regione, che assegna, ora, alle
Regioni la competenza residuale in materia di assistenza sociale; b) la
legge n. 210 del 1992, art. 5 continua ad assegnare al Ministro della
salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la
valutazione della commissione medicoospedaliera; c) questa
competenza è stata fatta salva dal d.lgs. n. 112 del 1998, art. 123 e
sopravvive anche nel mutato contesto di trasferimento alle Regioni di
compiti e funzioni in tema di indennizzo (ad opera dei cit. d.P.C.M. 8
gennaio 2002 e 24 luglio 2003) e di attribuzione alle Regioni della
competenza legislativa residuale in materia di assistenza pubblica (ad
opera dell’art. 117 Cost., comma 4, riformato). Le Sezioni unite hanno,
pertanto, chiarito che, come il Ministero della salute decide in sede
amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione
assistenziale in esame,analogamente è nei suoi confronti che va
proposta l’azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica
Ric. 2012 n. 15801 sez. ML – ud. 25-02-2014
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condanna al pagamento della chiesta riliquidazione, ritiene la Corte che

l’indennizzo, affermando il principio di diritto secondo cui: “nelle
controversie aventi ad oggetto l’indennizzo previsto dalla L. 25
febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti che hanno riportato danni
irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati e da questi ultimi proposte per

del Ministero della salute”.
Va, inoltre, precisato che la suddetta sentenza delle Sezioni Unite è
stata resa in una fattispecie in cui il Ministero della Salute era stato già
destinatario di pronuncia di condanna nei gradi di merito e che anche
in relazione a tale domanda va, quindi, letta la ritenuta legittimazione
passiva del Ministero.
In conclusione, e per le ragioni esposte il ricorso principale deve essere
respinto mentre quello incidentale resta assorbito. Le spese del giudizio
seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo per ciascuna
delle parti costituite. Spese che devono essere distratte in favore del
difensore del Perria che se ne è dichiarato antistatario.
PQM
La Corte, riunisce i ricorsi.
Rigetta il ricorso principale assorbito l’incidentale.
Condanna il Ministero al pagamento delle spese in favore di entrambi i
contro ricorrenti liquidate in € 3000,00 per compensi professionali ed
in € 100,00 per esborsi ciascuno, oltre IVA e CPA. Spese da distrarsi in
favore del difensore del Perria che se ne dichiara antistatario.
Così deciso in Roma il 25 febbraio 2014

DEPOWATO W4 CANCELMIIMA

l’accertamento del diritto al beneficio sussiste la legittimazione passiva

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