Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7856 del 27/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 03/03/2017, dep.27/03/2017), n. 7856
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4454/2016 proposto da:
L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO
68, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO MANGIONE,
FABIO CESARE;
– ricorrente –
contro
F.G.A., LU.AN., F.E.,
rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO GORGOGLIONE;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3021/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 13/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente L.D. impugna, articolando quattro motivi di ricorso, la sentenza n. 3121/2015 del 13 luglio 2015 della Corte d’Appello di Milano, che ha accolto l’appello di F.E., F.G.A. e Lu.An. nei confronti di Z.R. e del L., riformato la sentenza del 17 luglio 2013 del Tribunale di Milano e perciò rigettato le domande di Z.R. e L.D., dirette ad ottenere la condanna di F.E., F.G.A. e Lu.An. a rimuovere la serra realizzata nel giardino privato del loro appartamento, compreso nel Condominio (OMISSIS).
La Corte d’Appello ha affermato che l’art. 25 del Regolamento condominiale rimettesse ogni opera, che potesse variare le caratteristiche delle facciate, al “preventivo ed insindacabile benestare scritto” dell’architetto Z.E., progettista dell’edificio (ovvero in futuro ad altro architetto da nominare). Ciò, secondo la Corte di Milano, significava rimettere, mediante scelta condivisa con l’accettazione del regolamento all’atto dell’acquisto delle singole unità, ad un “soggetto qualificato” la verifica “del rispetto del requisito che la legge impone”. I giudici di appello definivano la serra realizzata “funzionale ad accrescere la vivibilità dell’appartamento e ad assicurare la fruibilità per qualsiasi occasione anche di svago e di tempo libero”, ed escludevano l’applicabilità dell’art. 907 c.c., in tema di distanze dalle vedute, come anche la violazione dell’art. 1102 c.c., trattandosi di opera realizzata a piano terra, nel giardino di proprietà esclusiva, in aderenza alla facciata condominiale e non preclusiva del pari uso del bene comune.
Il primo motivo del ricorso di L.D. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1138, 907 e 1120 c.c., alla luce dell’interpretazione delle norme del regolamento condominiale. La censura sostiene che, per come interpretati dalla Corte d’Appello, gli artt. 4, 21, 23, 25 e 26 del Regolamento conterrebbero un’invalida deroga agli artt. 1120 e 907 c.c., rimettendo qualsiasi modifica dell’immobile al benestare di un professionista, laddove, per contro, l’art. 25 del Regolamento si limiterebbe a richiedere all’architetto indicato una valutazione preventiva circa la rispondenza delle modifiche della facciata all’estetica complessiva dello stabile.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 del Regolamento di condominio.
Il terzo ed il quarto motivo di ricorso affermano l’esistenza di violazioni e false applicazione degli artt. 907 e 1120 c.c., anche in considerazione dell’art. 21 del Regolamento condominiale e dell’art. 27 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano, in quanto la serra costituiva nuova costruzione sottoposta alla distanza prevista da quest’ultima norma.
F.E., F.G.A. e Lu.An. si difendono con controricorso.
Ritenuto che il ricorso proposto potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.
Il Collegio ritiene che non ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, sicchè la causa va rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2^ civile, tabellarmente competente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017