Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7856 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/03/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 14497-2020 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI

72, presso lo studio dell’avvocato MARZIA ROSITANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIERO FILLIOLEY;

– ricorrente –

contro

INAIL, – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANA ROMEO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCIA PUGLISI;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

LUCCA, depositato il 26/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MASTROBERARDINO PAOLA, che

visto l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione voglia

respingere il proposto regolamento.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

P.M. ha agito, con ricorso dei 5.3.2018, dinanzi al Tribunale di Lucca per l’accertamento di illegittimità della sospensione della rendita INAIL in godimento, a seguito di asserita ipotesi di reato (per truffa ai danni INAIL finalizzata al riconoscimento del beneficio medesimo);

costituitosi in giudizio, l’Istituto, con domanda riconvenzionale, ha chiesto l’accertamento della condotta dolosa e/o gravemente colposa dell’assicurato;

il Tribunale, con provvedimento reso in udienza, ha disposto la sospensione del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 295 c.p.c., per la pendenza del procedimento penale;

avverso tale decisione, P.M. ha proposto ricorso per regolamento di competenza sulla base di un motivo, con cui ha denunciato la violazione dell’art. 295 c.p.c.;

ha resistito, con memoria, l’INAIL;

il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del regolamento;

il decreto di fissazione dell’Adunanza camerale è stato comunicato il 16 dicembre 2020; all’esito, la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

sussiste incertezza in relazione alla data di adozione del provvedimento di sospensione, oggetto dell’odierno regolamento di competenza;

secondo le deduzioni di parte ricorrente, l’ordinanza impugnata risulterebbe pronunciata, alla presenza dei difensori delle parti, all’udienza del 26 febbraio 2020;

parte controricorrente indica, invece, quale data del provvedimento, quella del 26 febbraio 2019 (v. pag. 1 della memoria difensiva di costituzione);

quest’ultimo dato trova riscontro nel verbale di udienza in cui è stata adottata l’ordinanza di sospensione, depositata nel fascicolo di parte ricorrente ed il cui esame è stato compiuto d’ufficio da questa Corte ai fini del doveroso rilievo della tempestività del regolamento: il verbale, infatti, reca la data del 26 febbraio 2019;

il contrasto assume decisivo rilievo ai fini della valutazione di tempestività del ricorso. Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento di sospensione del giudizio, assunto ex art. 295 c.p.c., è impugnabile in Cassazione ai sensi dell’art. 42 c.p.c., nell’osservanza del relativo procedimento e cioè con ricorso per regolamento di competenza che deve essere notificato, alle controparti, entro trenta giorni dalla decisione. Detto termine decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, se pronunciata fuori udienza, ovvero dal giorno dell’udienza in cui l’ordinanza di sospensione è stata pronunciata, qualora appunto resa in udienza (giurisprudenza costante: Cass. n. 10505 del 1999; n. 10630 del 1998; n. 2513 del 1997; in motiv., tra le altre, Cass. n. 17286 del 2009; Cass. n. 30249 del 2011);

nella fattispecie, l’azione è tempestiva solo ove l’ordinanza risulti pronunciata all’udienza indicata da parte ricorrente, tenuto conto della normativa di sospensione dei termini connessa all’emergenza epidemiologica Covid 19 (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2 convertito con modificazioni in legge, che ha disposto la sospensione di decorrenza dei termini per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, termine, quest’ultimo, poi prorogato all’11 maggio 2020 dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23);

la data riportata nell’intestazione del verbale di udienza, che pur fa fede fino a querela di falso, sembra tuttavia frutto di un evidente errore materiale: il provvedimento di sospensione è stato pronunciato, nell’ambito del procedimento n. 328 del 2018, dal Giudice, Dott. F., nominato in sostituzione della Dott.ssa M., originaria assegnataria del procedimento, con decreto di assegnazione provvisoria del Presidente del Tribunale di Lucca n.1/2020 del 13 gennaio 2020, ossia in una data successiva all’adozione del provvedimento medesimo, il che lascia presumere il refuso nella indicazione della data riportata nel suddetto verbale;

il Collegio ritiene, dunque, necessario procedere ad accertamenti, presso la cancelleria della sezione Lavoro del Tribunale di Lucca, per stabilire la data effettiva in cui è stata pronunciata l’ordinanza di sospensione del processo, impugnata con l’odierno

regolamento di competenza.

PQM

La Corte dispone l’acquisizione, presso la sezione Lavoro del Tribunale di Lucca, di certificazione attestante la data di udienza in cui risulta pronunciata, nel procedimento R.G.N. 328/2018, tra P.M. e Inail, l’ordinanza di sospensione, ex art. 295 c.p.c., impugnata con regolamento di competenza.

Delega la cancelleria della Corte al predetto adempimento – e ad ogni altro consequenziale – e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nelle adunanze camerali, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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