Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7856 del 06/04/2011

Cassazione civile sez. III, 06/04/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 06/04/2011), n.7856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6395/2009 proposto da:

R.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato FIORI PUBLIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANDULLI PIERO

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE AVOLA (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

COMUNE AVOLA (OMISSIS), in persona del rappresentante legale pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. DE SAINT BON 42,

presso lo studio dell’avvocato PEPE GUGLIELMO, rappresentato e difeso

dall’avvocato TRINGALI EMANUELE giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

R.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato FIORI PUBLIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANDULLI PIERO

giusta delega in calce al ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 982/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

Sezione Prima Civile, emessa il 18/7/2008, depositata il 31/07/2008

R.G.N. 167/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato SANDULLI; udito l’Avvocato FIORI PUBLIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso con l’accoglimento del ricorso

principale e del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.L. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha dichiarato inammissibile l’appello del Comune di Avola, senza pronunciarsi espressamente sull’appello incidentale di essa ricorrente, proposto avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Siracusa che, accogliendo solo parzialmente la domanda del Comune, aveva condannato R.M.A., dante causa della ricorrente, al pagamento della somma di L. 196.849.200, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno ambientale causato da lottizzazione abusiva.

Il Comune di Avola resiste con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale.

R.L. resiste con controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso principale – con il quale si deducono vizi di omessa pronuncia, omessa motivazione e violazione di legge, in relazione al merito della controversia – è inammissibile.

Se, infatti, l’appello principale è stato dichiarato inammissibile in quanto tardivo rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. (e tale statuizione non risulta censurata), ne discende, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., comma 2, l’inefficacia dell’appello incidentale, evidentemente anch’esso tardivo.

Nè soccorre il disposto dell’art. 327 cod. proc. civ., comma 2, non essendo sufficiente, al fine dell’applicabilità della norma, la nullità della notificazione e non risultando d’altro canto dal ricorso che la R. avesse dedotto, con l’appello incidentale, che la propria dante causa non avesse avuto conoscenza del processo a causa della nullità della notificazione dell’atto introduttivo (Cass. 15635/09).

2.- Con il ricorso incidentale il Comune di Avola censura la declaratoria di inammissibilità, assumendo che esso non aveva conoscenza del decesso di R.M.A., rimasta contumace in primo grado, che il tentativo di notifica è avvenuto nei termini, che, iscritta la causa a ruolo, il Consigliere istruttore ha dichiarato interrotto il processo, che la notifica del ricorso per riassunzione all’erede è avvenuta nei termini fissati dal Consigliere Istruttore.

2.1.- Il mezzo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti affermato che l’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente (SSUU 26279/09).

La decisione impugnata, che ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto notificato all’erede della parte vittoriosa svariati mesi dopo la scadenza del termine lungo, è dunque corretta, a nulla rilevando che il tentativo di notifica alla parte deceduta sia stato tempestivo. Del pari irrilevante è l’erronea ordinanza di interruzione del processo, che non può certo pregiudicare la decisione della causa (art. 177 cod. proc. civ.).

3.- Le spese vanno compensate, in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

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