Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7855 del 31/03/2010
Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7855
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonino – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato TRIPPETTA LORENZO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
D.B.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 756/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del
26/06/07, depositata il 15/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 1.- E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila in data 26.6.2007 e depositata in data 15.10.2007 in materia di obbligazioni contrattuali.
Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.
Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto citato – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
Non contiene in alcun modo, infatti, l’esposizione, pur sommaria, dei fatti della causa.
Ai fini della sussistenza del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per Cassazione dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, – vale ribadire – è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata ed i motivi delle censure prospettate (Cass. 12.6.2008 n. 15808.
E tale mancanza non può essere superata, nè attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso – non essendone garantita l’esatta comprensione, in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato -, nè attraverso l’esame della narrativa contenuta, eventualmente, nel controricorso al ricorso incidentale e nella memoria illustrativa, essendo a ciò ostativo il principio di autonomia del ricorso per Cassazione (Cass. 31.1.2007 n. 2097).
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010