Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7855 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7855 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: BIELLI STEFANO

3 LL
VP

,-1.-r-

SENTENZA
sul ricorso proposto da!

a.r.l. Mondo Nuovo 2000 (già s.n.c. mondo

NUOVO

2000 di morolli Francesco

& C.), in persona del legale rappresentante Francesco Morolli, con sede a
Pomezia, via Pietro Nenni n. 32;
Paola MOROLLI;
Maria Pia MOROLLI;

tutti rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del
ricorso, dall’avvocato Benedetto De Seta e, con quest’ultimo,
elettivamente domiciliati in Roma, via Gaspare Spontini n. 22, presso lo
studio dell’avvocato Leonardo Brasca

– ricorrentiContro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore generale pro tempore,

Data pubblicazione: 20/04/2016

domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che la rappresenta e difende

controricorrente

avverso la sentenza n. 155/22/00 della Commissione tributaria regionale

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16
novembre 2015 dal consigliere dottor Stefano Bielli;
udito, per i ricorrenti, l’avvocato Leonardo Brasca, su delega verbale
dell’avvocato Benedetto De Seta, che ha chiesto l’integrazione del
contraddittorio e comunque raccoglimento del ricorso;
udito, per l’Agenzia controricorrente, l’avvocato dello Stato Mario
Capolupo, che ha chiesto integrarsi il contraddittorio almeno nel
giudizio di cassazione e, comunque, il rigetto del ricorso;
udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore generale dottor
Riccardo Fuzio, che ha concluso per l’integrazione del contraddittorio e,
in subordine, per il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto
1.- Con sentenza n. 155/22/08, depositata il 21 novembre 2008 e non notificata, la
Commissione tributaria regionale del Lazio (hinc: «CTR») rigettava sia l’appello principale
proposto dalla s.n.c. Mondo Nuovo 2000 di Morolli Francesco & C. (ora s.r.l. Mondo Nuovo 2000)
e dai suoi soci, Paola Morolli e Maria Pia Morolli nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso
la sentenza n. 63/08/2008 della Commissione tributaria provinciale di Roma (hinc: «CTP»), sia
l’appello incidentale proposto da detta Agenzia nei confronti degli appellanti principali avverso la
medesima sentenza e compensava tra le parti le spese di lite, per la reciproca soccombenza.
Il giudice di appello premetteva, per quanto qui rileva, che: a) l’Agenzia delle entrate aveva
accertato a carico della suddetta s.n.c. per gli anni dal 2000 al 2003, ai fini IRAP ed IVA, maggiori
ricavi (rispettivamente, per € 27.940,00; C 18.654,00; e € 14.930,76), in ragione degli scostamenti

del Lazio, depositata il 21 novembre 2008, non notificata;

tra quanto dichiarato e quanto risultava dagli studi di settore concernenti l’attività svolta dalla
società (commercio al dettaglio di giochi e giocattoli); b) la stessa Agenzia aveva conseguentemente
accertato i maggiori redditi di partecipazione a carico dei soci «Morolli Francesco, Morolli, Paola e
Morolli Maria Pia (per quest’ultima limitatamente all’anno 2000)»; c) «la società e i soci
proponevano 7 distinti ricorsi» avverso gli avvisi di accertamento, deducendo (tra l’altro) che
l’ufficio tributario non aveva preso in considerazione la documentazione prodotta in risposta al

dall’esercizio, da un negozio della grande distribuzione, sia i disagi derivati dalla costruzione, in
zona, di parcheggi interrati e dall’ampliamento della piazza Caduti della Montagnola); d) alla
replica dell’Amministrazione finanziaria (secondo cui gli avvisi di accertamento avevano tenuto
conto dei documenti forniti dai contribuenti ed erano stati emessi dopo l’instaurazione del
contraddittorio di cui ai verbali del 4 luglio e 13 settembre 2005), la società aveva eccepito il
«difetto di motivazione del comportamento tenuto dall’Ufficio nella procedura di accertamento con
adesione dopo la produzione della documentazione richiesta»; e) l’adíta CTP, in parziale
accoglimento dei ricorsi riuniti, aveva ridotto del 30% gli importi accertati; O la sentenza di primo
grado era stata oggetto di appello sia principale da parte dei «contribuenti» (i quali tra l’altro, da un
Iato, avevano ribadito l’infondatezza delle risultanze basate solo sugli studi settore, inidonee ad
integrare, da sole, presunzioni gravi precise e concordanti e, dall’altro, avevano denunciato «il
difetto di contradditorio nel procedimento di accertamento con adesione e la carenza di motivazione
del diniego di adesione, con riferimento ai documenti prodotti e alle deduzioni esposte in sede di
contraddittorio»), sia incidentale da parte dell’Agenzia delle entrate (la quale aveva lamentato la
carenza di motivazione idonea a giustificare l’abbattimento dei ricavi del 30% operato dalla CTP).
Su queste premesse, per quanto qui interessa, la CTR motivava il rigetto di entrambi gli
appelli con i seguenti rilievi: a) «il contraddittorio nella fase precontenziosa si era realizzato con il
deposito dei documenti di cui ai verbali richiamati dall’ufficio»; b) la conferma dell’esito dello
studio di settore non aveva impedito «ai contribuenti» di difendersi «efficacemente»; c)
l’accertamento fondato sugli studi di settore, determinativo di redditi presuntivi, è legittimo in
considerazione del metodo scientificamente evoluto seguito (metodo GERICO) e delle molte
variabili prese in considerazione; d) la prova contraria era stata in concreto offerta dai contribuenti
(in relazione alla situazione in cui si era venuto a trovare l’esercizio commerciale a causa della
concorrenza con un negozio della grande distribuzione e a causa dei lavori per parcheggi e per
l’ampliamento della piazza); e) l’incidenza di tale prova contraria sui ricavi era stata correttamente
valutata dalla CTP, la quale (prendendo in esame la documentazione prodotta e le argomentazioni
svolte dalla s.n.c.) aveva operato una riduzione del 30 % di tali ricavi, da ritenersi congrua, posto

questionario (documentazione riguardante sia la concorrenza svolta, a non piti di 20 metri

che la comparazione tra costi e prezzi esposta dalla società riguardava «esemplificativamente solo
alcuni articoli e non la totalità di quelli trattati».
2.—La s.r.l. Mondo Nuovo 2000 (già s.n.c. Mondo Nuovo 2000 di Morolli Francesco & C.)
ed i soci Paola Morolli e Maria Pia Morolli hanno proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza di appello, affidato a tre motivi e notificato il 5 – 7 gennaio 2010.
3.—L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso notificato il 16 febbraio 2010.

contraddittorio sia nel giudizio di cassazione sia nel giudizio di appello.
Considerato in diritto
1.—Con il primo motivo di ricorso, corredato da quesito di diritto, i ricorrenti s.r.l. Mondo
Nuovo 2000 (già s.n.c. Mondo Nuovo 2000 di Morolli Francesco & C.), Paola Morolli e Maria Pia
Morolli denunciano — in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. — la violazione e
falsa applicazione del disposto degli arti. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della legge n.
241 del 1990. I ricorrenti deducono che la mancata indicazione negli avvisi del rigetto delle
osservazioni prospettate dai contribuenti nella fase precontenziosa rendeva illegittimi detti avvisi e
che è irrilevante l’osservazione contenuta nella sentenza della CTR secondo cui tale mancata
motivazione non ha impedito ai contribuenti di difendersi efficacemente dalla pretesa tributaria.
Con il secondo motivo di ricorso, corredato da quesito di diritto, i ricorrenti denunciano — in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. — la violazione e falsa applicazione degli
arti. 2697 e 2727 cod. civ., 62- sexies del decreto – legge n. 331 del 1993, 39 del d.P.R. n. 600 del
1973, in combinato disposto con gli artt. 3, 24 e 53 Cost. In particolare, lamentano che
l’amministrazione finanziaria non abbia preso in considerazione gli elementi forniti nel corso del
contraddittorio.
Con il terzo motivo di ricorso, non corredato da sintesi, i ricorrenti denunciano — in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. — «la carente ed insufficiente motivazione
su un punto controverso decisivo ai fini della decisione della controversia», sostanzialmente
indicato nella entità (ritenuta insufficiente) della riduzione apportata dai giudici di merito ai ricavi
accertati dall’ufficio tributario.
2.— Va preliminarmente rilevato il difetto di integrità del contraddittorio in relazione a
Francesco Morolli in proprio, sia nel presente giudizio per cassazione, sia nel giudizio di appello.
2.1. Dalla impugnata sentenza della CTR emerge: a) nello svolgimento del processo, che

gli avvisi di accertamento evidenziavano un maggiore imponibile per gli anni dal 2000 al 2003 a
carico sia della società in nome collettivo Mondo Nuovo 2000 di Morolli Francesco & C. sia dei
soci «Morolli Francesco, Morolli Paola e Morolli Maria Pia (per quest’ultima limitatamente

4.— All’udienza di discussione le parti vengono invitate a discutere sull’integrità del

all’anno 2000)»; b) nello svolgimento del processo, che «la società e i soci» avevano proposto «7
distinti ricorsi» alla CTP, la quale li aveva riuniti e li aveva decisi; c) nello svolgimento del
processo, che l’appello principale era stato proposto «dai contribuenti» («la società ed i soci»); c)
nell’intestazione della sentenza, che il giudizio di appello si è svolto tra «Mondo Nuovo 2000 s.n.c.
di Morolli Francesco e C.[…] Morolli Paola […] Morolli Maria Pia». In base a tali dati non risulta
che il giudizio di appello si sia svolto anche con la presenza di Francesco Morolli (parte in primo

parti presenti (Francesco Morolli non è ricorrente né comunque evocato nel giudizio di cassazione)
hanno dichiarato di non essere in grado di precisare se Francesco Morolli abbia partecipato al
giudizio di appello. Occorre perciò concludere, valorizzando il dato della ricognizione delle parti in
giudizio contenuto nell’intestazione della sentenza (non testualmente smentita dal restante tenore
della sentenza), che già in appello il giudizio si è svolto senza la necessaria presenza di Francesco
Morolli e che pertanto non v’è una pronuncia della CTR nei suoi confronti.
2.2. — Il ricorso per cassazione è stato proposto dalla s.r.l. Mondo Nuovo 2000 (già s.n.c.
Mondo Nuovo 2000 di Morolli Francesco & C.), Paola Morolli e Maria Pia Morolli, ma non anche
da Francesco Morolli in proprio (sicuramente parte nei giudizi riuniti di primo grado). Francesco
Morolli, infatti, compare nel presente giudizio di legittimità solo nella veste di legale rappresentante
della società di capitali, non anche in proprio. Né risulta in qualche modo evocato o costituito in
proprio. Tale difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di cassazione è evidente ed è
comunque espressamente riconosciuto, nell’odierna udienza di discussione, da tutte le parti presenti.
2.3.— In base alla rilevata mancata partecipazione al giudizio di appello della parte
necessaria Francesco Morolli, occorre cassare d’ufficio la sentenza impugnata, con rinvio alla stessa
CTR per integrare il contra’ddittorio nei confronti di Francesco Morolli e pronunciare a
contraddittorio integro.

P.Q.M.
Rilevato il difetto del contraddittorio nei confronti di Francesco Morolli, cassa la sentenza di
appello e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione,
perché provveda alla reintegrazione del contraddittorio anche nei confronti di Francesco Morolli.
Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile, il 16 novembre 2015.
Il consigliere estensore

Il Pjesidente

grado). Nell’odierna udienza del giudizio di cassazione, nel corso dell’udienza della discussione, le

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