Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7855 del 19/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 19/03/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 19/03/2021), n.7855
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28435-2019 proposto da:
M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. COLOMBO
436, presso lo studio dell’avvocato RENATO CARUSO, rappresentato e
difeso dall’avvocato LUCA FAGGIOLI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 35, presso lo studio
dell’avvocato FEDERICO CAPPELLA, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GIULIA CARESTIA, ANTONELLA TRENTINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 178/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 26/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA
DE FELICE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da M.D., dipendente del Comune di Bologna con qualifica di operatore ai servizi scolastici, per danno dovuto all’abusiva reiterazione di contratti a termine, affermando la natura satisfattiva della stabilizzazione e dell’immissione in ruolo dello stesso intervenuta in data 28 agosto 2017;
la Corte territoriale ha ritenuto di attuare i principi di diritto espressi da questa Corte nelle sentenze n. 22552 del 2016 e successive, sul presupposto dell’applicabilità ad amministrazione diversa da quella scolastica delle norme contenute nel D.Lgs. n. 297 del 1994, così come interpretate dalla giurisprudenza sopra richiamata, atteso il contenuto oggettivo della prestazione resa dall’appellato e la natura pubblica del datore di lavoro;
la cassazione della sentenza è domandata da M.D. sulla base di sei motivi;
il Comune di Bologna ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
la questione di diritto sollevata, relativa alla possibilità di estendere i principi sanciti in materia di intervenuta stabilizzazione quale misura satisfattiva del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine prevista per il settore scolastico, ad altri settori della pubblica amministrazione, non ha trovato definitivo assetto nella giurisprudenza di questa Corte;
la decisione sul punto riveste rilievo nomofilattico;
la controversia si inquadra in un contenzioso di natura seriale;
non sussistono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per assumere la decisione in VI Sezione.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla IV Sezione non sussistendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la decisione in VI Sezione.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021