Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7855 del 06/04/2011

Cassazione civile sez. III, 06/04/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 06/04/2011), n.7855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5519/2009 proposto da:

STUDIO LANDI DI RICCARDO LANDI DITTA INDIVIDUALE (OMISSIS),

EXPZRIAN DATA SERVICE S.R.L. (OMISSIS), AGENZIA STELLA DI CARLI

AVV. LORENZO & C S.A.S. (OMISSIS), in persona dei legali

rappresentanti p.t., elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE G.

MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato MASTROSANTI ROBERTO,

rappresentati e difesi dall’avvocato FANTIGROSSI Umberto giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Sezione Prima Civile, emessa il 25/09/2007, depositata il 15/01/2008

R.G.N. 2153/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato FANTIGROSSI UMBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso con l’inammissibilità’ o il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ditta individuale Studio Landi di Riccardo Landi e le società Experian Data Service s.r.l. e Agenzia Stella s.a.s. di Carli avv. Lorenzo & C. propongono ricorso per cassazione, fondato su tre motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha rigettato le loro domande, intese ad ottenere, nei confronti dell’Agenzia del Territorio, l’inibizione di comportamenti asseritamente in violazione delle norme sulla concorrenza ed il risarcimento del danno derivante da quelle condotte.

L’Agenzia del Territorio resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il controricorso dell’Agenzia del Territorio è inammissibile, essendo notificato oltre quaranta giorni dopo la notifica del ricorso (art. 370 cod. proc. civ.).

Premesso infatti che La notifica a mezzo posta del ricorso risulta pervenuta all’Avvocatura il 4/3/09, la notifica del controricorso è tardiva, pur considerando la data del 21/4/09, in cui l’atto sarebbe stato consegnato agli Ufficiali giudiziari.

2.- I primi due motivi – con i quali i ricorrenti deducono nullità della sentenza per omessa pronuncia, violazioni di legge e vizi di motivazione – sono inammissibili per la mancanza del quesito di diritto (quanto alle censure di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4) e del momento di sintesi (quanto alle censure riferite all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5), richiesti dall’art. 366 cod. proc. civ..

3.- La questione di legittimità costituzionale della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2, per contrasto con l’art. 3 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, in cui si sostanzia il terzo motivo, è, di conseguenza, inammissibile, per la mancanza di qualsiasi strumentalità con una domanda di merito.

4.- Il ricorso va dunque rigettato.

5.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in ragione dell’inammissibilità del controricorso e del difetto di ulteriore attività difensiva da parte dell’Agenzia del Territorio.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA