Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7855 del 03/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7855 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 15677-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, ‘VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente Contro
REGIONE PIEMONTE in persona del Presidente della Giunta
Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI
GABRIELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALESSANDRA RAVA, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 03/04/2014

nonché contro
PELLICORO MARIA;

– intimata avverso la sentenza n. 1420/2011 della CORTE D’APPELLO di
TORINO dell’1.12.2011, depositata il 19/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino, ha rigettato
l’appello proposto dal Ministero della Salute ed ha confermato la
sentenza di primo grado che riconosceva il diritto di Maria Pellicoro
ad ottenere la rivalutazione, sulla base degli indici Istat, anche
dell’indennità integrativa speciale, con decorrenza dal 1.1.96,
costituente parte dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 di cui
godeva.
Avverso detta sentenza il Ministero propone ricorso con un unico
motivo.
La Regione Piemonte si è costituita per resistere al ricorso ed ha
depositato anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., mentre la
Pellicoro è rimasta intimata.
Tanto premesso si osserva in primo luogo che la statuizione della
Corte territoriale sulla legittimazione passiva del Ministero non è stata
oggetto di impugnazione e dunque la stessa appare coperta da
giudicato.
Ciò posto il ricorso appare manifestamente infondato, conformemente
alla giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, Cass. nn.
29080/2011, 29914/2011, 10769/2012 ed ancora ord. 21265/2013).

Ric. 2012 n. 15677 sez. ML – ud. 25-02-2014
-2-

Q

Anteriormente era stato affermato (Cass. n. 21703 del 13/10/2009,
disattendendo il precedente orientamento di cui a Cass. n. 15894 del
2005) che “in materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni
od emoderivati, la rivalutazione annuale non si applica all’indennità
integrativa speciale, prevista dalla L. 25 luglio 1992, n. 210, art. 2,

riconoscimento solo per l’indennizzo, autonomamente disciplinato
dall’art. 2 cit., comma 1 (così come modificato dalla L. 25 luglio 1997,
n. 238), sia perché l’indennità integrativa speciale ha proprio la
funzione di attenuare od impedire gli effetti della svalutazione
monetaria, per cui è ragionevole che ne sia esclusa normativamente la
rivalutabilità”.
L’infondatezza della pretesa era stata poi confermata dalla successiva
sentenza n. 22112 del 2009, che si era data carico di risolvere il
contrasto.
Con il D.L. n. 78 del 2010, art. 11, comma 13 convertito in L. n. 122
del 2010, si è disposto che “la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2,
comma 2 e successive modifiche, si interpreta nel senso che la somma
corrispondente all’importo della indennità integrativa speciale non è
rivalutato secondo il tasso di inflazione”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 293 del 2011, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 11,
commi 13 e 14, ritenendo tale disciplina non conforme al canone di
ragionevolezza.
La Corte Costituzionale ha affermato, con detta sentenza: “Va premesso
che, come questa Corte ha già chiarito, la menomazione della salute conseguente a
trattamenti sanitari può determinare, oltre al risarcimento del danno in base alla
previsione dell’art. 2043 c.c., il diritto ad un equo indennizzo, in fora dell’art. 32
in collegamento con l’art. 2 Cost., qualora il danno, non derivante da fatto illecito,
Ric. 2012 n. 15677 sez. ML – ud. 25-02-2014
-3-

comma 2, sia perché il legislatore ne ha espressamente stabilito il

sia conseguenza dell’adempimento di un obbligo legale, come la sottoposizione a
vaccinazioni obbligatorie (fattispecie alla quale è stato assimilato il caso in cui il
danno sia derivato da un trattamento sanitario che, pur non essendo giuridicamente
obbligatorio, sia tuttavia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in
vista della sua diffusione capillare nella società: sentenza n. 27 del 1998); nonché il

Cosi., comma 2, a misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore
nell’ambito della propria discrezionalità (sentenze n. 342 del 2006, n. 226 del
2000 e n. 118 del 1996). La situazione giuridica di coloro che, a seguito di
trasfusione, siano all’avi da epatite è riconducibile all’ultima delle ipotesi ora
indicate. E il legislatore, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, è intervenuto con
la L n. 210 del 1992, prevedendo (tra l’altro) un indennizzo consistente in una
misura di sostegno economico, fondato sulla solidarietà collettiva garantita ai
cittadini, alla stregua dei citati arti. 2 e 38 Cost., a fronte di eventi generanti una
situazione di bisogno (sentenza n. 342 del 2006, punto 3 del Considerato in
diritto), misura che trova fondamento nella insufficienza dei controlli sanitari
predisposti nel settore (sentenza n. 28 del 2009). Le scelte del legislatore,
nell’esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità, della misura, della
gradualità e dei modi di erogazione delle provvidenze da adottare, rientrano nella
sfera della sua discrezionalità. Tuttavia, compete a questa Corte verificare che esse
non siano affette da palese arbitrarietà o irrazionalità, ovvero non comportino una
lesione della parità di trattamento o del nucleo minimo della garanzia (sentenze n.
342 del 2006 e n, 226 del 2000).
Ciò posto, si deve rilevare che con la L 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma
363 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
— Legge Finanziaria 2008), è stato disposto che “L’indennizzo di cui alla L 29
ottobre 2005, n. 229, art. 1 è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome
da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle
forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della macromelia”. La L 29
Ric. 2012 n. 15677 sez. ML – ud. 25-02-2014
-4-

diritto, qualora ne sussistano i presupposti a norma dell’art. 2 Cost. e dell’art. 38

ottobre 2005, n. 229, art. 1 rinvia, a sua volta, ai soggetti di cui alla L n. 210
del 1992, art. 1, comma 1 e disciplina l’ulteriore indennizzo ai medesimi
«Imitante, determinandone importo e modalità di erogazione (comma 1). Il comma
4 della norma statuisce che “L’intero importo dell’indennizzo,stabilito ai sensi del
presente articolo, è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici

del 2005, ari. 1 anche quest’ultima disposizione si applica all’indennizzo
riconosciuto ai soggetti affitti da sindrome da talidomide. Del resto, il regolamento
di esecuzione della L n. 244 del 2007, ari. 2, comma 363, recato dal D.M. 2
ottobre 2009, n. 163 ribadisce nell’ari. 1, comma 4, che l’importo dell’indennizzo
suddetto “è interamente rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici
ISTAT.
Orbene, come già chiarito da questa Corte, non è ravvisabile irrazionale disparità
di trattamento ei soggetti danneggiati in modo irreversibile da emotra9cusioni riTietto
a quanti abbiano ricevuto una menomazione permanente alla salute da
vaccinazioni obbligatorie, trattandosi di situazioni diverse che non si prestano ad
entrare in una visione unificatrice (sentenza n. 423 del 2000 e ordinanza n. 522
del 2000). Non altrettanto, però, può dirsi per la situazione delle persone a ette da
sindrome da talidomide. Invero, la ratio del beneficio concesso a tali persone è da
ravvisare nell’immissione in commercio del detto farmaco in assenza di adeguati
controlli sanitari sui suoi effetti, sicché esso ha fondamento analogo, se non identico,
a quello del beneficio introdotto dalla L n. 210 del 1992, ari. 1, comma 3. Nella
sindrome da talidomide, come nell’epatite post-trasfusionale, i danni irreversibili
subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e
neppure incentivati e promossi dall’autorità nell’ambito di una politica sanitaria
pubblica. Entrambe le misure hanno natura assistenziale, basandosi sulla
solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 38 Cosi..
In questo quadro non si giustifica, e risulta, quindi, fonte di una irragionevole
disparità di trattamento in contrasto con l’ari. 3 Cost., comma 1, la situazione
Ric. 2012 n. 15677 sez. ML – ud. 25-02-2014
-5-

ISTAT”. Per il richiamo effettuato dalla L n. 24 del 2007 all’intero L n. 229

venutasi a creare, a seguito della normativa censurata, per le persone affette da
epatite post- trasfusionale rispetto a quella dei soggetti portatori della sindrome da
talidomide. A questi ultimi è riconosciuta la rivalutazione annuale dell’intero
indennizzo, mentre alle prime la rivalutazione (sulla base del tasso di inflazione
programmato: L n. 210 del 1992, art. 2, comma 1) è negata proprio sulla

conseguenza, tra l’altro, che soltanto questo rimane esposto alla progressiva erosione
derivante dalla svalutazione. E ciò ad onta delle caratteristiche omogenee come
sopra riscontrate tra i due benefici
La tesi della difesa dello Stato, secondo cui essi in realtà resterebbero differenziati
ab origine, “nel senso che il relativo ammontare è comunque diverso”, anche a
prescindere dalla rivalutabilità o meno della componente commisurata alla
indennità integrativa speciale inclusa nella base di calcolo, non può essere condivisa.
Infatti, il diverso ammontare dell’indennizzo attiene alla determinazione del
quantum e, quindi, risponde a legittime scelte discrezionali del legislatore che non
sono qui in discussione. Esse, comunque, non incidono sulle ragioni unificanti sopra
evidenziate.
Conclusivamente, alla stregua delle esposte considerazioni, deve essere dichiarata
l’illegittimità costituzionale del D.L n. 78 del 2010, art. 11, comma 13
convertito, con modificazioni, dalla L n. 122 del 2010, art. 1, comma 1. La
declaratoria riguarda anche il successivo comma 14, trattandosi di disposizione
strettamente connessa alla precedente, in quanto diretta a regolare gli effetti
intertemporali della norma interpretativa, della quale,dunque, segue la sorte”
(Corte cost. 293/2011).
Né si può sostenere – come deduce il Ministero – che, essendo stato
individuato – dalla citata pronunzia della Corte Costituzionale – come
tertium comparationis la legge in materia di talidomite n. 244 del 2007, la
decorrenza dell’adeguamento rivalutativo dovrebbe fissarsi dalla data di
entrata in vigore di quest’ultima legge. Non è infatti questo il dictum
Ric. 2012 n. 15677 sez. ML – ud. 25-02-2014
-6-

componente diretta a coprire la maggior parte dell’indenniuo stesso, con la

della Corte Costituzionale, perché questa non ha posto limiti temporali
alla pronunzia di incostituzionalità, e la relativa statuizione non poteva
che competere esclusivamente al Giudice delle leggi; al contrario, la
Corte ha dichiarato incostituzionale anche la L. n. 122 del 2010,
comma 14 il quale disponeva la cessazione degli effetti di tutti i

speciale. Si tratta di interpretazione che, peraltro, risulta conforme a
principi dettati dall’ordinamento sovranazionale. La Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo, proprio esaminando il caso sottopostole da cittadini
italiani che avevano lamentato l’impossibilità di ottenere un
adeguamento annuale della parte complementare di un assegno di
indennizzo pagato a loro seguito contaminazione accidentale a seguito
di trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati, con la
sentenza non definitiva del 3 settembre 2013 (ricorso n . 5376/11) nel
rilevare che le violazioni dei diritti dei ricorrenti non riguardavano casi
isolati, ma erano il risultato di un problema sistemico derivante dalla
mancanza di volontà delle autorità di regolare l’ IIS, anche dopo la
sentenza della Corte Costituzionale, ha applicato la procedura della
sentenza pilota ed ha preso atto della necessità urgente di fornire alle
persone interessate adeguato risarcimento a livello nazionale,
evidenziando che l’emanazione del decreto legge n. 78/2010 aveva
violato il principio dello stato di diritto e il diritto di alcune delle
ricorrenti ad un equo processo. La Corte europea ha infatti rilevato
che la Corte Costituzionale aveva ritenuto che le norme del decreto
erano in contrasto con la Costituzione italiana, in quanto avevano
determinato una disparità di trattamento tra diverse categorie di
persone beneficiarie dell’indennità prevista dalla legge n. 210/1992. La
sentenza ha poi preso atto dell’impossibilità per i ricorrenti di giovarsi
di tale pronuncia costituzionale, difettando un rimedio interno di
Ric. 2012 n. 15677 sez. ML – ud. 25-02-2014
-7-

provvedimenti emanati al fine di rivalutare l’indennità integrativa

carattere effettivo a tutela degli interessi protetti idoneo a superare il
giudicato formatosi nei loro confronti e prendendo atto della necessità
urgente di fornire alle persone interessate adeguato risarcimento a
livello nazionale, ha invitato lo Stato Italiano a fissare, entro sei mesi
dalla data in cui la decisione diventerà definitiva, a norma dell’art. 44

garantire l’effettiva e rapida realizzazione dei diritti in questione,
mediante la previsione in favore di ciascun ricorrente di una somma
corrispondente alla i.i.s. rivalutata.
Argomenti ulteriori questi che confermano ulteriormente della
correttezza della interpretazione data da questa Corte agli effetti della
pronuncia della Corte Costituzionale.
Deve quindi concludersi, in conformità con i principi di diritto
recentemente espressi da questa Corte, che “in tema di danni da
trasfusione e somministrazione di emoderivati, l’indennità integrativa
speciale, prevista dall’art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, è
soggetta a rivalutazione annuale, in seguito alla sentenza della Corte
costituzionale n. 293 del 2011, che ha dichiarato illegittima l’esclusione
della rivalutazione per violazione del principio di uguaglianza, rispetto
alla disciplina, introdotta con l’art. 2, comma 363, della legge n. 244 del
2007, dei danni da somministrazione di talidomide (Cass. ord. n. 10769
del 27 giugno 2012 e n. 29080 del 27 dicembre 2012 ed ancora ord.
21265/2013).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese nei confronti della parte privata
rimasta intimata mentre devono essere compensate le spese nei
confronti della Regione tenuto conto del fatto che l’amministrazione
non ha impugnato il capo della decisione che ne ha accertata la
legittimazione passiva.
Ric. 2012 n. 15677 sez. ML – ud. 25-02-2014
-8-

comma 2 della Convenzione, un termine entro il quale si impegna a

PQM
LA CORTE
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese nei confronti della Regione Piemonte. Nulla per le
spese della parte rimasta intimata.

OEPOSITAIO IN CANCEUBRIA

Così deciso in Roma il 25 febbraio 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA