Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7854 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonino – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARMELLINI

55, presso lo studio dell’avvocato D’AMORE BALDASSARRE, rappresentata

e difesa dall’avvocato MUSTO PELLEGRINO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M., C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3965/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

20/12/06, depositata il 22/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli depositata in data 22.12.2006 in materia di contratto di locazione.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per Cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto citato – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Con due motivi il ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto ed il vizio di motivazione.

Con riferimento al primo motivo il quesito è genericamente posto, non ha alcun riferimento al caso concreto impedendo così alla Corte di legittimità di enunciare il principio di diritto che dia soluzione al caso concreto.

Con riferimento, poi, al secondo motivo, relativo a vizi della motivazione, non indica puntualmente, nè quali siano i punti decisivi della controversia in ordine ai quali la motivazione sia omessa, insufficiente o contraddittoria, nè le ragioni per le quali i vizi dai quali sarebbe affetta la motivazione la rendono inidonea a giustificare la decisione, limitandosi piuttosto ad una diversa interpretazione delle risultanze probatorie rispetto a quella posta dal giudice di merito a fondamento della decisione adottata.

Inoltre, sempre con riferimento allo stesso motivo, deve ulteriormente sottolinearsi che, nella norma dell’art. 366 bis c.p.c., nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al precedente art. 360 c.p.c., n. 5, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata; sicchè, non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis c.p.c., che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è, conseguentemente, inidonea a sorreggere la decisione (Cass. 18.7.2007 n. 16002; cass. 22.2.2008 n. 4646; cass. 25.2.2008 n. 4719).

A tal fine, deve rilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, nelle ipotesi di vizio di motivazione, la relativa censura, dopo la riforma, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze, nè in sede di formulazione del ricorso, nè in sede di valutazione della sua ammissibilità (in tali sensi la relazione al D.Lgs. n. 40).

Nella specie, l’indicazione del o dei fatti controversi rispetto ai quali si assume il vizio di motivazione non è per nulla puntuale, nè, tanto meno, sono puntualmente indicate le ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea sorreggere la decisione. Nè tali caratteri possono essere attribuiti alle indicazioni fornite nella illustrazione del motivo, che non consentono alcun esame dei supposti vizi di motivazione, in cui sarebbe incorso il giudice di merito, ma si risolvono in una “reinterpretazione” delle risultanze probatorie”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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