Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7854 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7854 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 7598-2010 proposto da:
GAVINELLI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEI GLADIOLI 18, presso lo studio dell’avvocato
FILIPPO FORLINI, rappresentato e difeso dall’avvocato
ALBERTO SENIGAGLIA, giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
controricorrente

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso la sentenza n. 15/2009 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 28/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2015 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;

delega Avvocato ALBERTO SENIGAGLIA, che si riporta
agli scritti;
udito per il controricorrente l’Avvocato DE SOCIO
GIANNA MARIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO RASILE, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato VINCENZO MAURO per

CORTE SUPREMA D I CASSAZIONE
R.G.N. 7598/10
SENTENZA

Maurizio Gavinelli ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con
controricorso) per la cassazione della sentenza n. 15/36/09 con la quale, in
controversia concernente impugnazione di cartella di pagamento emessa ai sensi
dell’art. 36 bis d.p.r. n. 600 del 1973 in relazione ad Irap per l’anno 2002, la CTR
della Lombardia, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato il ricorso
del contribuente.
Ritenuto in diritto
Col primo motivo, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi
degli artt. 360 n. 5 c.p.c. e 132 n. 4 c.p.c., il ricorrente chiede a questa Corte di dire
se la sentenza impugnata, nel riformare la sentenza di primo grado, “sia carente e/o
comunque contraddittoria sotto il profilo della motivazione”.
La censura é inammissibile sotto diversi profili. Giova innanzitutto rilevare che nella
epigrafe del motivo il ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione
“ai sensi degli artt. 360 n. 5 c.p.c. e 132 n. 4 c.p.c.” senza poi nel corso della
esposizione del motivo dare ragione delle norme soprarichiamate siccome riferentesi
a vizi ontologicamente diversi (vizio di motivazione e violazione di legge
processuale). Inoltre nella esposizione del motivo in esame il ricorrente mostra di
riferirsi alla motivazione in diritto della decisione impugnata laddove il vizio di
motivazione di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis si
riferisce alla motivazione relativa all’accertamento in fatto. E’ poi da rilevare che
manca l’illustrazione richiesta in relazione al vizio di motivazione dalla seconda parte
dell’art. 366 bis c.p.c. (norma applicabile ratione temporis) ed in particolare manca
l’indicazione di “fatti” decisivi e controversi e delle ragioni per le quali in relazione
ai suddetti fatti la motivazione dovrebbe ritenersi contraddittoria e insufficiente, e
manca altresì, in relazione al richiamo all’art. 132 c.p.c., valido quesito di diritto
siccome richiesto dal citato art. 366 bis in qualsiasi ipotesi di denuncia di violazione
di legge (anche processuale), non potendo configurarsi come quesito di diritto (né
tanto meno come illustrazione del fatto decisivo) il generico e cumulativo interpello
che conclude il motivo in esame.
Col secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, il
ricorrente chiede a questo giudice di dire se la C.T.R. “in riforma della sentenza di
prime cure abbia contravvenuto all’art. 19 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 546/92 nella
parte in cui non ha riconosciuto, anche implicitamente, l’impugnabilità della cartella
emessa ex art. 36 bis d.p.r. 600/73, a seguito di liquidazione della dichiarazione”.

Considerato in fatto

Col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs. n. 446
del 1997, il ricorrente chiede a questo giudice di dire se la CTR “abbia erroneamente
o male interpretato la norma di cui all’art. 2 d.lgs. 446/97 ritenendo sussistenti i
presupposti per l’applicazione dell’imposta Irap all’attività svolta dal contribuente
Dr. Maurizio Gavinelli nell’anno 2002”.
Anche tale censura è inammissibile perché il quesito è generico e astratto e non
assolve pertanto alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione
del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale né pone il giudice
di legittimità in condizione di comprendere, in base alla sola sua lettura, l’errore di
diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e di rispondere al quesito
medesimo enunciando una regula iuris diversa da quella applicata dal suddetto
giudice (v. tra le altre cass. n. 3530 del 2012 e SU n. 7433 del 2009).
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la
soccombenza.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente
giudizio che liquida in € 1.100,00 oltre spese prenotate a debito
Roma, 12.11.2015

La censura è inammissibile perché, anche prescindendo dalla impropria formulazione
del quesito di diritto, non coglie nel segno, posto che nella sentenza impugnata non si
afferma affatto che la cartella emessa ex art. 36 bis d.p.r. 600/73 non è impugnabile,
tant’è che risulta affrontato il merito della proposta impugnazione avverso la cartella.

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