Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7854 del 19/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 19/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 19/03/2021), n.7854
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 22500-2020 proposto da:
ASREM AZIENDA SANITARIA REGIONE MOLISE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ELENA DE OTO;
– ricorrente –
contro
F.A.;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 7417/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 17/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA
DE FELICE.
Fatto
RILEVATO
che:
l’avv. Elena De Oto, quale difensore di F.A. ha proposto ricorso per la correzione materiale dell’ordinanza n. 7417 del 2020, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’ASREM Molise avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 360 del 2012, ha condannato l’ente alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza;
l’ASREM non ha svolto attività difensiva in questa sede;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
va premesso che dall’esame degli atti di causa risulta che nell’originario ricorso per cassazione era stata chiesta la distrazione delle spese, ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore;
in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. 16037 del 2010), in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi quale domanda autonoma;
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione;
questa Corte ha anche stabilito che concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna alle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, è necessaria la notificazione del ricorso per correzione ad entrambe le parti (Cass. n. 15346 del 2011; Cass. n. 18157 del 2014; Cass. n. 2691 del 2016);
tale adempimento non risulta espletato in concreto, e pertanto la Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, assegnando all’avv. Elena de Oto il termine di centoventi giorni per notificare il ricorso di correzione alla parte di cui ha assunto le difese.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando all’avv. Elena de Oto il termine di centoventi giorni per notificare il ricorso di correzione alla parte di cui ha assunto le difese.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021