Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7854 del 16/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/04/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 16/04/2020), n.7854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12871-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SARDALEASING SPA, CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 103, presso lo studio

dell’avvocato POMARICI ROMANO, rappresentati e difesi dagli avvocati

PORZIO MARIO, ARDOLINO DOMENICO, BOVE LAURA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza e. 10150/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST.

di SALERNO, depositata il 16/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consialiere Dott. CAPRIOLI MAURA.

Fatto

L’Agenzia del Territorio rideterminava (elevandole) con avvisi di accertamento le proposte rendite catastali presentate da Sorgenia Castelnuovo di Conza s.r.l. Gli atti venivano impugnati dalla contributnte, in riforma della decisione di prime cure, venivano annullati dalla CTR di Napoli, sezione distaccata di Salerno con sentenza n. 10150/2015, depositata il 16.11. 2015.

A fondamento del decisum il giudice del gravame ha rilevato che:

– gli atti impugnati erano viziati quanto alla loro motivazione perchè l’Agenzia, dopo aver riportato i dati di fatto emergenti dalla dichiarazione DOCFA confermando la categoria D/1 si limitava ad elevare la rendita indicata dalla società;

” tale accertamento viene effettuato in mancanza di dati storici di riferimento, sulla base del costo di riproduzione deprezzato applicando parametri unitari di valutazione ricavabili per le singole porzioni immobiliari in rapporto ai costi unitari di costruzione corrente sul mercato riferiti al biennio 1988/1989 e opportunamente deprezzati se il fabbricato non è all’inizio del suo ciclo di vita utile”.

Viene trascritta una formula matematica in base alla quale “il valore dei cespiti accertati sarebbe stato ricavato dal valore dell’area del lotto e delle aree scoperte di pertinenza dei fabbricati” a cui andrebbe sommato il costo di costruzione ed il valore degli impianti e macchinari.

– la motivazione posta a base dell’avviso si risolve in un insieme di espressioni generiche che non consente al destinatario dell’atto una compiuta ed efficace difesa

La valutazione estimale non risulta determinata in conformità degli del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 27 e 28 cioè sul valore immobiliare determinato sulla base del costo di costruzione.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di 2 motivi.

Resiste con controricorso la Credit Agricole Leasing Italia s.r.l. e memoria illustrativa nonchè la società Sardaleasing.

Diritto

Considerato che

Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7.

Lamenta in particolare che la CTR avrebbe violato i principi in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale laddove aveva ritenuto che l’atto impugnato fosse carente sotto il profilo della motivazione senza considerare che il nuovo accatastamento eseguito dall’Ufficio non è che il provvedimento finale di un procedimento amministrativo avviato dalla stessa controparte con la presentazione della denuncia di accatastamento.

Denuncia la non pertinenza al caso di specie di alcune pronunce di legittimità richiamate nella sentenza impugnata.

Afferma che nella specie la relazione tecnica estimativa allegata all’avviso è debitamente motivata, con procedimento di stima applicato, consistenza, il parametro unitario di valutazione applicato e conteggio complessivo della rendita catastale calcolata.

Col secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 1249 del 1939, D.P.R. n. n. 1142 del 1949 afferenti al classamento degli immobili a destinazione speciale.

Sostiene alla luce dei quadri di riferimento normativi debitamente trascritti, che per la valutazione e la stima di una centrale eolica si deve tenere conto di tutti gli elementi idonei a qualificare la destinazione d’uso dell’impianto stesso.

Afferma che l’Ufficio avrebbe rispettato la legge e la prassi ministeriale come anche chiarito nella Circolare della Direzione Centrale Catasto n. 6 del 2012 dell’ex Agenzia del Territorio nella stima degli immobili a destinazione speciale ove concorrono una serie di fattori, di cui il costo della pala costituisce solo il dato di partenza.

Il primo motivo che introduce la questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario degli avvisi di rettifica della rendita è fondato e va accolto.

Com’è incontroverso tra le parti, e come del resto emerge dalla stessa gravata sentenza, gli avvisi di accertamento in contestazione rinvengono da dichiarazioni di accatastamento (R.D.L. n. 652 del 1939, art. 3; D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56) che sono state presentante secondo la procedura (cd. Docfa) disciplinata dal D.M. 19 aprile 1994, n. 70; così come risulta, sempre dalla gravata sentenza, – oltrechè dalla relativa riproduzione operatane in ricorso (ai fini del canone della autosufficienza), – che pii avvisi di accertamento recavano, in allegato, la relazione tecnica estimai iva con procedimento di stima applicato, consistenza, il parametro unitario (ii valutazione applicato e conteggio complessivo della rendita catastale calcolata.

E non è, nemmeno, controverso, – così come, del resto, emerge dal dibattito processuale articolatosi (anche) in questa sede, – che la rettifica operata dall’amministrazione nell’ambito di una procedura (Docfa) per sua natura fortemente partecipata, e nel cui ambito la società proponente è di per sè in condizione di cogliere appieno le diverse valutazioni sostenute dall’amministrazione sia conseguita (solo) da una diversa valutazione degli elementi indicati dalla parte senza alcuna immutazione dei dati oggettivi indicati dalla parte nella proposta di rendita (D.M. n. 701 del 1994, art. 1).

Si è in proposito affermato (Cass. n. 31809/18) che: “In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso. (…)”.

In materia di attribuzione di rendita ad immobili di destinazione speciale “D”, si è altresì stabilito (Cass. n. 17971/18, così Cass.n. 16824/06) che: “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. in L. n. 75 del 1993, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione” (Cass. 2019 nr 32861).

Ora, nel caso in esame è la stessa società ricorrente ad evidenziare come la divergenza di stima sia unicamente dipesa dall’adozione di un non corretto criterio di valutazione economica (a sua volta discendente da una diversa metodologia estimativa) e non dalla inclusine nella stima di cespiti da essa non contemplati.

Relativamente al secondo profilo di contestazione giova in primo luogo ricordare che ai sensi del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10, conv. L. n. 1249 del 1939: “La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui alla L. 8 giugno 1936, n. 1231, art. 28, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche”.

La stessa amministrazione finanziaria, con le Circolari MF n. 14 del 2007 e n. 6 del 2012, ha stabilito i criteri di determinazione della rendita catastale nell’ipotesi di stima diretta di beni sostanzialmente privi, per intrinseca peculiarità e funzione, sia di un “mercato” di compravendita, sia di un mercato di locazione e messa a reddito sussumibili a riferimento comparativo.

Si osserva, in particolare, nella Circolare n. 6 del 2012: “Si precisa, innanzitutto, che con la locuzione “stima diretta” si intende la stima effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio in relazione alla peculiarità delle relative caratteristiche, non risulta possibile fare riferimento al sistema delle tariffe. In tale contesto, la rendita catastale può essere determinata con “procedimento diretto” o con “procedimento indiretto”. Il procedimento diretto è quello delineato dal Regolamento, artt. 15 e ss., ove si stabilisce che la rendita catastale si ottiene dal reddito lordo ordinariamente ritraibile, detraendo le spese e le eventuali perdite. Il reddito lordo ordinario e il canone di locazione, fatte salve le eventuali aggiunte e detrazioni di cui agli artt. 16 e 17 (tra le prime, le spese manutenzione ordinaria sostenute dal locatario anzichè dal proprietario;

secondo, alcune spese condominiali sostenute dal proprietario anzichè dal locatario). Il procedimento indiretto è, invece, quello previsto dal Regolamento, artt. 27 e ss., nei quali si precisa che il reddito ordinario può essere calcolato a partire dal valore del capitale fondiario, identificabile nel valore di mercato dell’immobile (se esiste un mercato delle compravendite), ovvero nel valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, in quest’ultimo caso, di un adeguato “coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari” (deprezzamento)”.

Sul punto sono intervenute diverse pronunce di questa corte di legittimità, le quali hanno osservato come i criteri di prassi siano stati successivamente meglio specificati (negli indirizzi operativi, in tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari destinate a centrali eoliche, allegati alla nota AE – Direzione Catasto prot.n. 0050557 del 14 marzo 2017), nel senso che: “In tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari destinate a centrali eoliche realizzate in epoca antecedente al 1 gennaio 2016, deve essere utilizzato il costo medio infracensuario, dovendo poi i costi di ricostruzione, come determinati, delle diverse strutture, impianti fissi e sistemazioni esterne, essere ricondotti all’epoca censuaria delle stime catastali (biennio 1988-89) mediante l’indice FOI pubblicato dall’ISTAT, attesa l’assenza di ulteriori indici dei prezzi specifici per tale tipologia di opere” (così Cass. ord. nn. 888/18; 1476/18).

Dagli stessi “indirizzi operativi” si evince che il criterio di stima così applicato deve tenere conto del deprezzamento in ragione dello stato attuale delle unità e del loro livello di obsolescenza e ciclo di vita tecnico-funzionale.

L’applicabilità in concreto e la misura del coefficiente di riduzione sul costo a nuovo devono tenere conto, in particolare, della diversa tipologia delle singole parti dell’impianto di aerogenerazione, a seconda che si tratti di immobili di supporto (ad esempio, la struttura di fondazione o la torre di sostegno) ovvero di componenti impiantistiche e tecnologiche (ad esempio, la navicella – rotore);

occorre, inoltre, considerare la data di costruzione dell’impianto (antecedente o successiva all’epoca censuaria delle stime catastali di riferimento) e l’effettivo livello di deprezzamento da decadimento tecnico-fisico e funzionale attribuibile alle singole componenti (cfr Cass. 2019 nr 32861).

Ciò posto è quindi necessario verificare se l’avviso di accertamento abbia fatto corretta applicazione in sede di determinazione della stima indiretta proposta dall’ufficio della normativa legislativa e regolamentare denunciata così come interpretati da questa Corte.

La sentenza va cassata in accoglimento di, entrambe le censure, con rinvio al giudice di merito il quale riesaminerà la fattispecie alla luce dei principi indicati, decidendo anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR di Napoli, sezione distaccata di Salerno, che in diversa composizione, deciderà anche sulle spese di lite della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2020

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