Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7854 del 06/04/2011

Cassazione civile sez. III, 06/04/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 06/04/2011), n.7854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23372/2009 proposto da:

F.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato MECO CINZIA,

che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

NICOLAI 16/A, presso lo studio dell’avvocato CONTI PIERO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4630/2009 del TRIBUNALE di ROMA, emessa il

2/3/2009, depositata il 02/03/2009, R.G.N. 11828/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. F.F. propone ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, avverso la sentenza n. 4630/09 del 5.3.09 del Tribunale di Roma, con la quale è stata dichiarata inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi e rigettata l’opposizione ad esecuzione da lui dispiegate nei confronti del procedente D.A., fondate la prima sulla nullità dell’atto di pignoramento presso terzi per violazione del termine a comparire e la seconda su di un’eccezione di compensazione e sulla contestazione di alcune delle somme precettate per spese e diritti di precetto.

2. Resiste con controricorso il D.; ma nessuna delle parti svolge ulteriore attività e nemmeno compare all’udienza pubblica del 23.2.11 per partecipare alla discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso per cassazione è stato proposto con atto notificato il 23.10.09, a fronte dell’avvenuta notifica della sentenza in data 13.7.09: ma, poichè le opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi sono escluse dalla sospensione feriale, il ricorso è tardivo – essendo scaduto il termine breve di cui all’art. 325 cpv.

c.p.c. il 13.9.09 – e quindi inammissibile.

4. Infatti, l’esclusione dalla sospensione feriale dei – termini (dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno), prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, per tali opposizioni (Cass. 30 gennaio 1978 n. 431, Cass. 16 settembre 1980 n. 5273, Cass. 14 febbraio 1981 n. 929, Cass. 26 ottobre 1981 n. 5592, Cass. 21 dicembre 1998 n. 12768, Cass. ord. 6 dicembre 2002 n. 17440, Cass. 15 giugno 2004 n. 11271, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20594, Cass. 10 febbraio 2005 n. 2708; tra le più recenti, v.: Cass., ord. 9998/10; in motivazione, Cass. sez. un. 10617/10; Cass., ord. 28 gennaio 2011 n. 2120; Cass. 1 febbraio 2011 n. 2345), si applica anche al termine per proporre ricorso per cassazione: il principio sancito dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all’intero corso del procedimento, sicchè esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione; la norma citata, invero, anche nella parte in cui richiama l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l’esigenza di una sollecita trattazione), e non già all’organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (giurisprudenza consolidata; in materia di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, v., tra le altre: Cass., ord. 6 febbraio 2004 n. 2342; Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 818; Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 817; Cass. 2 marzo 2010 n. 4942; Cass. 1 febbraio 2011 n. 2345; per altre tipologie di cause sottratte alla sospensione: Cass. 4 dicembre 1991 n. 13055, Cass. 20 giugno 1994 n. 5932, Cass. 24 marzo 1995 n. 3478, Cass. 4 marzo 2000 n. 2450, Cass. 26 luglio 1996 n. 6753, Cass. 4 novembre 1997 n. 10823, Cass. 8 aprile 1998 n. 3629, Cass. 3 gennaio 2001 n. 44).

5. Così dichiarata l’inammissibilità del ricorso, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna F.F. al pagamento, in favore di D.A., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

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