Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7854 del 03/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7854 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 15571-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
SCIOLTO GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FRANCO SACCHETTI 125, presso lo studio dell’avv. GIUSEPPINA
STILLITANI, rappresentata e difesa dall’avv. CASSARINO
GIUSEPPE, giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 476/2011 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA del 5.5.2011, depositata il 15/06/2011;

Data pubblicazione: 03/04/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRII.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catania, respingendo
l’appello proposto dal Ministero della Salute, riformava la pronuncia di

Grazia intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire
l’indennizzo previsto dall’art. 1 della 1. n. 210 del 1992 in relazione
all’epatopatia cronica HCV correlata.
La Corte territoriale accertava che la Sciolto non era incorsa nella
decadenza accertata, invece, dal primo giudice, poiché la
consapevolezza della malattia, sulla base delle risultanze della cm
espletata, era databile al dicembre 2000 e dunque la domanda
amministrativa era stata presentata tempestivamente presentata il
4.6.2001.
Quindi condannava l’Istituto al pagamento della somma di € 60.514,88
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme spettanti a
titolo di assegno reversibile mentre sull’importo dovuto per indennità
integrativa speciale i soli interessi legali.
Avverso detta sentenza il Ministero propone ricorso articolando tre
motivi ulteriormente illustrati con memoria.
La Sciolto resiste con controricorso.
Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione alla L.
n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, come modificato dal D.L. n. 344 del
1996, art. 6, comma 4, nonché dal D.L. n. 450 del 1996, art. 2, comma
4, dal D.L. n. 548 del 1996, art. 7 comma 4 convertito in L. n. 641 del
1996 e dalla L. n. 238 del 1997, art. 1.
In particolare si deduce che la domanda amministrativa proposta dalla
Sciolto il 1 giugno 2001 ed intesa ad ottenere il beneficio di cui alla L.
Ric. 2012 n. 15571 sez. ML – ud. 25-02-2014
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primo grado con cui era stata rigettata la domanda proposta da Sciolto

n. 210 del 1992 sarebbe tardiva rispetto al termine di decadenza
triennale introdotto dal D.L. n. 344 del 1996, art. 6, comma 4 entrato
in vigore il 3 luglio 1996.
Con il secondo motivo di ricorso, in via subordinata, è denunciata la
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 1 della legge n. 210

termine di prescrizione decorra dal primo ricovero della signora Sciolto
(nel 2000) e non piuttosto dal momento in cui le era stata diagnosticata
l’epatite cronica persistente (nel 1997) sul rilievo che la mera ignoranza
da parte del danneggiato del danno da lui subito non è ostativa al
decorso della prescrizione.
Con il terzo motivo di ricorso, infine, è denunciata la contraddittorietà
della motivazione della sentenza che ha rimesso all’accertamento
peritale l’individuazione del momento in cui la parte aveva acquisito
piena consapevolezza della patologia e del nesso causale sebbene tali
dati fossero agevolmente desumibili dalla documentazione medica
versata in atti.
Tanto premesso si osserva che le censure, per quanto ammissibili,
esclusa quindi l’apprezzabilità da parte di questa Corte delle doglianze
che involgono accertamenti di fatto estranei al giudizio di legittimità,
sono infondate.
Come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. sentenza n. 25746
del 9 dicembre 2009 ed anche n. 1104/2012) il termine triennale
di decadenza per il conseguimento della prestazione indennitaria per
epatite post-trafusionale decorre dal momento in cui la parte ha
acquisito consapevolezza della conseguenzialità tra la patologia e la
tras fusione.

Ric. 2012 n. 15571 sez. ML – ud. 25-02-2014
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del 1992 per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che il

Pertanto il termine triennale può decorrere solo dal giorno in cui la
Sciolto acquisì piena e sicura conoscenza del nesso causale tra la
patologia al fegato e l’ emotras fusione.
Sul punto l’impugnata sentenza ha osservato, con adeguata e coerente
e motivazione, che la Sciolto solo in occasione del ricovero ospedaliero

acquisito piena consapevolezza della connessione causale tra la
patologia epatica e la trasfusione in occasione dell’intervento di
mastectomia del 1990.
Pertanto è condivisibile la sentenza che ha accertato che la domanda
amministrativa era stata presentata il 4.6.2001 a distanza di nemmeno
sei mesi dall’accertamento della dipendenza della malattia dal contagio
in sede di trasfusione ed ha altresì dato adeguatamente conto della
compatibilità di tale accertamento con il lungo periodo di latenza della
malattia chiarendo come la positività agli anticorpi registrata nel
febbraio 1997 non era ancora una chiara attestazione della esistenza di
una epatite cronica HCV.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese del
presente giudizio che si liquidano in € 3000,00 per compensi
professionali ed in € 100,00 per esborsi. Oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 25 febbraio 2014

DEPOSITAR) IN C.ANCEICRIA

del dicembre 2000 in esito agli esami clinici in quella sede disposti, ha

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