Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7853 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonino – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONDOTTI 91,

presso lo studio dell’avvocato MARIA PIA BERRUTI (Studio Libonati),

rappresentato e difeso dall’avvocato D’ARIENZO LUIGI, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA DI ASSICURAZIONI – Società Cooperativa a r.l. in persona

del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA MARCO ATILIO 14, presso lo studio dell’avvocato

MATTICOLI MARIO, che la rappresenta e difende, giusta procura

speciale alle liti in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1244/2009 del TRIBUNALE di BENEVENTO del

30.5.09, depositata il 04/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Simone Ciccotti (per delega avv.

Luigi D’Arienzo) che si riporta agli scritti ed insista per

l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il P.G., in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 28 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza 30 maggio-4 giugno 2009 n. 1244 il Tribunale di Benevento ha respinto l’appello proposto dalla soc. Cattolica Assicurazioni contro la sentenza del GdP che l’ha condannata a risarcire ad L.E. i danni conseguiti ad un incidente stradale attribuito a colpa del suo assicurato, M.C., ed ha compensato le spese del grado di appello.

Con atto notificato il 6.7.2009 il L. propone ricorso per Cassazione.

Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 91, 92 e 132 cod. proc. civ., sul rilievo che il giudice di appello – pur avendo integralmente rigettato l’appello proposto dalla Cattolica – ha compensato le spese processuali richiamando apoditticamente “giusti motivi”, senza alcuna ulteriore motivazione e senza che tale motivazione risulti dal contenuto della sentenza.

3.- Il motivo è manifestamente fondato.

Va premesso che la vertenza è sorta anteriormente all’entrata in vigore della L. 28 dicembre 2005, n. 263, che ha imposto al giudice l’obbligo di esplicitare i motivi della compensazione delle spese.

Anche in base alla normativa applicabile all’epoca, tuttavia, la deroga ai principi in tema di soccombenza, nella liquidazione delle spese, deve risultare giustificata da motivi che, pur se non necessariamente esplicitati, si possano intuitivamente desumere dalla motivazione e dalla natura della controversia, non potendosi rimettere la decisione al mero arbitrio del giudice (cfr. Cass. civ. S.U. 30 luglio 2008 n. 20598).

Nella specie il giudice di appello ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, senza dover procedere all’esame di ulteriori questioni e senza che oggettivamente ricorresse alcun motivo idoneo a giustificare la decisione.

3.- Propongo che il ricorso sia accolto, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata nel capo relativo alla compensazione delle spese.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ..

L’appellante s.p.a. Cattolica di Assicurazione deve essere condannata a rimborsare al ricorrente L.E. le spese del giudizio di appello, liquidate complessivamente in Euro 1.200,00, di cui Euro 300,00 per esborsi, Euro 400,00 per diritti di procuratore ed Euro 500,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

3. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata nel capo relativo alla compensazione delle spese del giudizio di appello e, decidendo nel merito, condanna la s.p.a.

Cattolica di Assicurazione a rimborsare al ricorrente L.E. le spese del giudizio di appello, liquidate complessivamente in Euro 1.200,00, di cui Euro 300,00 per esborsi, Euro 400,00 per diritti di procuratore ed Euro 500,00 per onorari, nonchè le spese del giudizio di Cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per onorari; in entrambi casi con l’aggiunta delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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