Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7853 del 27/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.27/03/2017), n. 7853
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1546/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
e contro
G.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2555/15/2015, emessa il 18/05/2015, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il
10/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA
SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il contribuente è medico convenzionato con il sistema sanitario. Ha chiesto il rimborso dell’Irap corrisposta tra il 2006 ed il 2010, sul presupposto di averla indebitamente versata, non avendo egli un’organizzazione professionale autonoma.
I giudici di merito nel grado di appello, hanno ritenuto non sussistere una autonoma organizzazione, per mancanza di beni strumentali significativi e di personale dipendente, ed hanno escluso l’esercizio in forma associata della professione.
l’Agenzia propone ricorso lamentando sia violazione delle norme in tema di IRAP, che di quelle sulla ripartizione dell’onere della prova, ed in particolare ha denunciato l’omesso esame da parte della CTR della natura di lavoro svolto dal dipendente del medico Quest’ultimo non si è costituto.
Con memoria depositata in cancelleria prima dell’udienza di trattazione (non partecipata), l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di rinunciare al ricorso, alla luce dei recentissimi approdi giurisprudenziali, in subiecta materia, originati dalla sentenza di questa Corte a sezioni unite n. 9451/16, chiedendo, altresì, la compensazione delle spese di lite.
Il Collegio, preso atto della rinuncia del ricorrente determinata dal recente consolidarsi della giurisprudenza, mentre al momento della proposizione del ricorso sussistevano incertezze interpretative, in ordine alla questione controversa, dispone l’estinzione del giudizio per rinuncia, mentre, la mancata costituzione della parte contribuente esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017