Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7853 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 19/03/2021), n.7853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31111-2019 proposto da:

DOLFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PISANA 13, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIA D’AMICO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO CAPPELLANI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO;

– controricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 437/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata l’11/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Catania con sentenza n. 437/2019, per quel che il questa sede rileva, aveva rigettato l’appello proposto da Dolfin spa avverso la decisione con cui il Tribunale di Catania aveva rigettato l’opposizione a ruolo ed alla sottesa cartella notificata il 9.12.2010 alla società, ritenendo che quest’ultima non avesse diritto agli sgravi fiscali derivanti dall’assunzione di soggetto disabile ex L. n. 68 del 1999. La Corte territoriale aveva ritenuto che la decisione del tribunale relativa alla circostanza che l’assunzione del disabile fosse intervenuta anteriormente alle condizioni poste dalla L. n. 68 del 1999, art. 13, e quindi estranea ai benefici da essa posti, non fosse stata adeguatamente censurata dall’appellante. In particolare riteneva che la disposizione non potesse che riferirsi alle assunzioni avvenute per il tramite delle convenzioni di cui alla medesima L., art. 11, e che in esse non potevano essere ricomprese assunzioni in precedenza effettuate.

La stessa corte aveva poi valutato non adeguatamente censurato l’ulteriore capo della decisione del tribunale relativo alla circostanza che nella richiesta della società del 30.11.2000, formulata ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 11, non fosse stato specificato che la richiesta era riferita a d assunzioni precedentemente effettuate. Avverso detta decisione la società Dolfin proponeva ricorso affidato a due motivi cui resisteva l’inps con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Dolfin spa depositava successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con il primo motivo la società deduce la violazione della L. n. 68 del 1999, art. 13, e successive norme di attuazione per aver, la corte d’appello, erroneamente ritenuto che la disposizione richiamata non potesse applicarsi ad assunzioni collocate temporalmente nel periodo di transizione tra la entrata in vigore della disciplina ed i provvedimenti attuativi della stessa (Convenzioni).

2) Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Con tale censura la società ricorrente lamenta il mancato esame del disposto della Circolare n. 4/2001 con riguardo al Modello-tipo da utilizzare per la richiesta dei benefici in questione, privo della possibilità di indicare il nominativo del disabile già assunto.

Le questioni poste dalla controversia in esame, relative alla interpretazione della L. n. 68 del 1999, art. 13, ed alla possibilità che le agevolazioni ivi considerate possano essere applicate anche ad assunzioni collocate temporalmente nel periodo intercorso tra la entrata in vigore della disciplina e la stipula della Convenzione di cui all’art. 11 predetta L., postulano un approfondimento di natura nomofilattica.

Il Collegio ritiene pertanto necessaria la rimessione della causa alla Quarta Sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia alla IV Sezione per la trattazione della causa alla pubblica udienza, come da ordinanza.

Così deciso in Roma, alla adunanza, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA