Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7852 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonino – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

47, presso lo studio dell’avvocato CIANNI ENZO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C., S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 613/2 0 08 del TRIBUNALE di VELLETRI del

10/12/07, depositata il 06/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 28 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza 10 dicembre 2007-6 maggio 2008 n. 613 il Tribunale di Velletri ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace di Velletri che, accogliendo l’opposizione proposta da B.C. e S.A., ha revocato il decreto ingiuntivo emesso a carico degli stessi su ricorso del geom.

P.S., recante condanna al pagamento di L. 2.836.530, quale corrispettivo di prestazioni professionali.

A motivazione il Tribunale ha dedotto, come già il GdP, la mancata prova da parte del P. di avere effettivamente reso le prestazioni di cui chiedeva il pagamento.

Quest’ultimo propone tre motivi di ricorso per Cassazione, con atto notificato il 20 giugno 2009.

Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 111 Cost., sul rilievo che egli è stato dichiarato decaduto dal diritto di far assumere le prove testimoniali per non avere citato i testimoni, sebbene l’udienza alla quale i testimoni non si sono presentati fosse stata fissata per l’interrogatorio delle parti e non per l’assunzione delle prove testimoniali.

3.- Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, avente ad oggetto la violazione dell’art. 2233 cod. civ., in relazione alla quantificazione del compenso.

4.- Con il terzo motivo lamenta di essere stato condannato al pagamento delle spese processuali in misura eccedente i minimi tariffari.

5.- I tre motivi sono inammissibili per il mancato rispetto dell’art. 366 bis cod. proc. civ. – in vigore alla data della notificazione del ricorso – in ordine alla formulazione dei quesiti .

Il ricorrente ha formulato un unico quesito in relazione ai tre motivi, mentre va formulato uno specifico quesito per ogni motivo (Cass. civ. Sez. Un 9 marzo 2009 n. 5624).

L’unico quesito è per di più generico, in quanto non richiama la fattispecie concreta nè prospetta i principi di diritto che ogni singola censura ritiene violati (Cass. civ. Sez. Un. 5 gennaio 2007 n. 36; Cass. civ. Sez. Un. 18 luglio 2008 n. 19811; Cass. civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339).

3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, presa visione delle argomentazioni difensive di cui alla memoria, rileva che i motivi di ricorso sono tre (se non quattro) e non due, come afferma il ricorrente, in quanto il p. 2 del ricorso contiene diverse e separate censure di omessa pronuncia: l’una sul secondo e sul terzo motivo di appello, aventi ad oggetto la violazione dell’art. 2233 cod. civ. e la prova di avere svolto l’attività della quale si chiedeva il pagamento; l’altra sul quarto motivo di appello, avente ad oggetto la liquidazione, asseritamente sproporzionata, delle spese legali in favore degli opponenti, ad opera del giudice di primo grado.

2. – Quanto al primo motivo il Collegio ribadisce le conclusioni di cui alla relazione, sul rilievo che il motivo obiettivamente configura addebito di violazione di legge (pur se genericamente formulato), ed in particolare delle norme che regolano deduzione, ammissione e decadenza dalle prove; che anche le censure proposte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, debbono contenere un momento di sintesi, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o le ragioni per cui essa appare inidonea a giustificare la decisione impugnata. Trattasi di requisito prescritto a pena di inammissibilità (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008), che non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato dei motivi di impugnazione (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

3.- Quanto al secondo motivo, nella parte relativa alla mancata ammissione della prova di avere svolto l’attività, si tratterebbe di censura di omessa o insufficiente motivazione, non di omessa pronuncia, poichè il giudice di appello ha respinto l’impugnazione proprio con riferimento alla mancanza di prova; nella parte relativa all’applicazione dell’art. 2233 c.c., la questione risultava assorbita, nella logica della sentenza di appello, trattandosi della quantificazione del compenso ed avendo il Tribunale del tutto negato il diritto al compenso, per non essere stata fornita la prova delle prestazioni. Sicchè le censure sono inammissibili.

4.- Il terzo motivo è inammissibile per l’omessa formulazione del quesito di diritto in ordine all’asserita violazione delle tariffe professionali.

5.- Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA