Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7852 del 19/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 19/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 19/03/2021), n.7852
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14981-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA
PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;
– ricorrente –
contro
C.M.C.V.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1228/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 15/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. MARGHERITA
MARIA LEONE.
Fatto
RILEVATO
che:
La Corte di appello di Palermo con la sentenza n. 1228/2018 aveva confermato in parte la sentenza con la quale il tribunale di Termini Imerese aveva condannato l’Inps a corrispondere a C.M.C.V. l’indennità di accompagnamento dal 5.7.2013 ed aveva invece riformato la medesima sentenza in punto di decorrenza degli interessi legali sui singoli ratei di prestazione maturata. Per quel che in questa sede rileva, la corte territoriale, aveva ritenuto valida la decisione del tribunale relativa alla necessità che le eccezioni e contestazioni relative alle condizioni utili alla proponibilità della domanda per atp debbano essere proposte in quella sede e che, una volta intervenuta l’omologa del requisito sanitario in assenza di contestazioni, l’Inps, al quale è demandata nella ulteriore fase amministrativa la verifica degli ulteriori requisiti utili alla erogazione della prestazione, non possa più mettere in discussione le condizioni di proponibilità della domanda per atp quali la presenza della tempestiva domanda amministrativa.
Avverso tale decisione l’Inps proponeva ricorso affidato ad un solo motivo.
La C. rimaneva intimata.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
L’Inps depositava successiva memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1) Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 445 bis c.p.c, comma 5; del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, convertito in L. n. 326 del 2003; art. 2697 c.c. Nullità della sentenza (in relazione all’art. 360 c.c., commi 3 e 4), per aver, la corte territoriale, violato il disposto dell’art. 445 bis c.p.c nella parte in cui il giudice dell’ATPO è chiamato a valutare solo il requisito sanitario e non gli altri requisiti utili al riconoscimento della prestazione.
Nel merito parte ricorrente rilevava che, secondo quanto emergente dagli atti di causa e di cui il giudice avrebbe dovuto tenerne conto, l’interessata era decaduta dalla possibilità di proporre ricorso giudiziario, poichè erano trascorsi più di sei mesi dalla comunicazione del verbale di visita sanitaria (verbale notificato il 1.8.2013 – deposito ricorso 10.3.2014). Tale decadenza, non rilevata dal giudice dell’ATPO, avrebbe potuto, a giudizio dell’Istituto, essere valutata anche successivamente dall’Inps in sede di erogazione e comunque eccepita nell’attuale ricorso giurisdizionale, rispetto al quale nessuna preclusione si era consumata.
La questione posta dal ricorso in esame riguarda la possibilità che, dopo la fase di omologa non opposta (o addirittura anche dopo la eventuale fase di opposizione), nel successivo giudizio relativo ai requisiti socioeconomici, l’INPS possa eccepire il difetto della mancanza di domanda amministrativa e degli altri presupposti processuali dell’accertamento sanitario già passato in giudicato che rilevano anche ai fini dell’accertamento degli altri requisiti e della condanna dell’INPS al pagamento della prestazione.
Con ordinanza interlocutoria (Cass. n. 18234/2019) medesima questione è stata rimessa alla Sezione Quarta perchè di rilievo nomofilattico.
il Collegio ritiene pertanto necessario il rinvio della presente controversia a nuovo ruolo in attesa della decisione della Sezione Quarta.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, alla adunanza, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021