Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7852 del 16/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/04/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 16/04/2020), n.7852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 950-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LIDO DEL TIRRENO SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. Letterio

Arena, elettivamente domiciliata in Roma, p.zza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3591/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

MESSINA, depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causà svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI.

Fatto

Ritenuto che:

Il Comune di Messina notificava con atto del 2.12.2004 alla società Lido del Tirreno avviso di accertamento ai fini ICI per l’anno 2000 relativo all’immobile sito in (OMISSIS) località (OMISSIS) con cui veniva rettificata la rendita catastale in Euro 66.662,94 del suddetto bene di proprietà del Demanio, dato in concessione onerosa alla contribuente.

Avverso tale provvedimento la società Lido del Tirreno proponeva ricorso avanti alla CTP di Messina che con sentenza nr 695/2006 rideterminava la rendita in Euro 43.072,00.

Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello avanti alla CTR di Messina la quale, in parziale riforma dell’impugnata pronuncia, rideterminava in Euro 6.590,00 la rendita del bene.

Osservava il giudice di appello, per gli aspetti che qui rilevano, che l’Agenzia del territorio aveva riconosciuto l’erroneità della rendita accertata proponendo in via conciliativa una riduzione dei valori attribuiti ai singoli cespiti senza tuttavia fornire una metodologica utilizzata per la determinazione dei valori attribuiti.

Sottolineava che, diversamente la contribuente, aveva fornito prova dei valori proposti attraverso una perizia giurata non specificamente contestata facendo riferimento alle tabelle di valutazione periodiche sulla base dei costi correnti di mercato edite a cura del C.N. P.A.I.A. ai costi di costruzione in funzione delle caratteristiche tecniche di ciascun cespite e del suo stato di manutenzione e di vetustà.

L’Agenzia dell’Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1939, art. 29.

Lamenta, in particolare, che la CTR avrebbe implicitamente riconosciuto un potere discrezionale nella determinazione del saggio di fruttuosità per la quantificazione della rendita catastale nella misura del 1,5% anzichè del 2% Stabilito in misura fissa alla categoria” D” dell’immobile in questione.

Il motivo è infondato.

Il calcolo della rendita, secondo quanto emerge dagli atti, pur essendo avvenuto operando una riduzione del saggio di fruttuosità da 0,02 a 0,015, non comporta variazione nel risultato finale.

Infatti, ai fini della determinazione della rendita catastale dello stabilimento balneare, occorre tenere conto, come era stato considerato dal consulente le cui conclusioni sono state fatte proprie dalla CTR, dell’attività stagionale ritenuta non superiore al 75% rispetto a quella di altra struttura produttiva con attività annuale.

Pertanto prendendo a base il valore totale della rendita che è di Lire 850.700.000 X 75% (limitazione dell’attività stagionale) X 2% (saggio di fruttuosità) = Lire 638.025.000 X 0,02= Lire 12.760.500 = Euro 6.590,25.

Con il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione ìra le parti in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La ricorrente si duole della mancata considerazione da parte della CTR del criterio adottato dall’Ufficio per la determinazione del valore dell’immobile.

Il secondo motivo è inammissibile.

Giova ricordare che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel suo attuale testo riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico e ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 21152/2014, Cass.1:1-802/2017).

Non risulta perciò censurabile sono il profilo dedotto la mancata valutazione degli effetti che avrebbe provocato la mancata considerazione del criterio adottato dall’Ufficio per la determinazione del valore dovendosi perciò escludere il ricorrere dell’omesso esame della questione indicata.

Va peraltro osservato che la CTR ha ritenuto corretta la determinazione della rendita nei termini proposti dalla contribuente sulla base di una duplice considerazione la prima rappresentata dal fatto che la stessa Agenzia del Territorio aveva riconosciuto l’erroneità della rendita accertata offrendo in via conciliativa la riduzione dei valori attribuii ai singoli cespiti e la seconda costituita dal fatto che la perizia di stima redatta dalla società si fondava su elementi certi e documentali non contestati dall’Ufficio il quale si era limitato ad indicare un valore senza indicare la metodologia utilizzata.

Il Giudice di appello ha pertanto spiegato le ragioni sul quale si è fondato il suo convincimento, ragioni che non sono state in alcun modo scalfite dalla ricorrente attraverso il motivo de qua che non ha colto la ratio decidendi.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 3500,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2020

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