Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7852 del 03/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7852 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

Data pubblicazione: 03/04/2014

ORDINANZA
sul ricorso 14752-2012 proposto da:
PUZZO PATRIZIA (PZZPRZ60T41I754P) PUZZO GIUSEPPE
PZZGPP33P03I754E) PUZZO ASSUNTA (PZZSNT59S42I754I3
PUZZO LETIZIA PZZLTZ67S67I75413) PUZZO ANTONIO
(PZZNTN69R18I754A PUZZO STEFANIA(PZZSFN62S07I754P)
PUZZO

SEBASTIANO (PZZSST71S24I754Y) PUZZO

ELEONORA (PZZLNR64B64I754

PUZZO CARMELA

(13ZZCML73A46I754F) tutti in qualità di eredi legittimi di Greco
Rosalia, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TARANTO 44,
presso lo studio dell’avvocato CORSO MICAELA, rappresentati e
difesi dall’avvocato PALAZZOLO OTTAVIO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro

Q

MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

avverso la sentenza n. 937/2011 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA del 20.10.2011, depositata il 14/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Michele Calabrese (per delega orale ex
art. 14 L. 247/12 avv. Ottavio Palazzolo) che si riporta agli scritti.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catania, accogliendo
l’appello proposto dal Ministero della Salute, riformava la pronuncia di
primo grado con cui era stata accolta la domanda proposta da Puzzo
Giuseppe ed altri sette ricorrenti, eredi di Greco Rosalia, ed era stato
loro riconosciuto, iure hereditafis, il diritto all’indennizzo previsto
dall’art. 1 della 1. n. 210 del 1992 in relazione alla cirrosi epatica HCV
correlata.
La Corte territoriale accertava che i ricorrenti erano incorsi nella
decadenza di cui alla legge n. 238 del 1997 avendo presentato la
domanda amministrativa per il conseguimento del beneficio quando il
termine triennale di decadenza era, oramai, decorso.
Avverso detta sentenza propongono ricorso gli eredi della Greco che
articolano due motivi.
Il Ministero della Salute è rimasto intimato.
Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione alla L.
n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, come modificato dall’art. 1 comma 9
Ric. 2012 n. 14752 sez. ML – ud. 25-02-2014
-2-

– controrkorrente –

1. n. 238 del 1997 ed all’art. 11 delle preleggi sul rilievo che il diritto
della Greco all’indennizzo fosse maturato antecedentemente l’entrata
in vigore della legge del 1997 e dunque trovasse applicazione solo il
termine decennale di prescrizione.
Tanto premesso si osserva che, come ripetutamente affermato da

anche n. 1104/2012) il termine triennale di decadenza per il
conseguimento della prestazione indennitaria per epatite posttrafusionale contratta (come nella specie) in epoca precedente
all’entrata in vigore della L. n. 238 del 1997 – che ha esteso il termine
decadenziale già previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie – decorre dal 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della
nuova disciplina, dovendosi ritenere, in conformità ai principi generali
dell’ordinamento in materia, che, ove una modifica normativa
introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova
disciplina si applichi anche ai diritti sorti anteriormente, ma con
decorrenza dall’entrata in vigore della modifica legislativa.
Tale principio va ritenuto applicabile alla fattispecie in esame
trattandosi pacificamente di malattia contratta prima dell’entrata in
vigore della citata legge.
A tali principi si è correttamente attenuta la Corte territoriale che ha
evidenziato come incontestatamente la Greco acquisì piena e sicura
conoscenza del nesso causale tra la patologia al fegato e l’
emotrasfusione anteriormente all’entrata in vigore della legge ed ha
concluso, pertanto, che la domanda del 4 ottobre 2000 era stata
tardivamente proposta dovendo il termine decorrere dalla data del
28.7.1997.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Ric. 2012 n. 14752 sez. ML – ud. 25-02-2014
-3-

questa Corte (cfr. tra le altre Cass n. 25746 del 9 dicembre 2009 ed

Quanto alle spese sussistono giusti motivi, ravvisabili nella particolarità
della vicenda esaminata, per compensare tra le parti le spese del
giudizio di cassazione.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso. Compensa le spese.

1P sidente

Così deciso in Roma il 25 febbraio 2014

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