Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7851 del 31/03/2010
Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7851
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonino – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. GALLO ATTILIO, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ASSICURAZIONI GENERALI SPA, nella qualità di Impresa designata per
territorio alla gestione del FONDO di GARANZIA VITTIMA della STRADA
in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato
CALDORO MARIA FRANCESCA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGALDI
RENATO, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 455/2009 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA
VETERE del 2.2.09, depositata il 26.2.09;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
“1.- Con sentenza 2-26 febbraio 2009 n. 455 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace, ha respinto la domanda proposta da P.E. contro la s.p.a. Assicurazioni generali, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale provocato dal conducente di un’autovettura, rimasto sconosciuto.
Il P. propone due motivi di ricorso per Cassazione contro la sentenza.
L’intimata non ha depositato difese.
2.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 2697 cod. civ., artt. 116 e 7 cod. proc. civ., per il fatto che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza di primo grado, senza rilevare che il GdP ha omesso di rimettere la causa al Tribunale, come egli aveva espressamente richiesto dopo che la consulenza esperita nel corso del giudizio ha accertato che il danno superava i limiti di competenza del giudice di pace.
2.1.- Il motivo è manifestamente infondato – se non inammissibile, per l’inidonea formulazione del quesito di diritto – avendo il Tribunale correttamente rilevato che lo stesso attore aveva dichiarato di voler contenere la sua domanda entro i limiti della competenza per valore del GdP. Va rilevato che, a norma dell’art. 14 cod. proc. civ., il valore può essere contestato dal convenuto nella prima difesa. Non può l’attore mutare la sua domanda in corso di causa, neppur limitatamente al valore.
La circostanza dedotta dal ricorrente di avere modificato la domanda iniziale nella comparsa conclusionale è irrilevante, restando i limiti della domanda fissati nell’atto introduttivo del giudizio.
3.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sul secondo motivo di appello, con cui egli aveva censurato la riduzione della somma liquidatagli in risarcimento dei danni, per il fatto che non indossava la cintura di sicurezza.
3.1.- Il motivo è inammissibile, sia perchè nella specie non si tratterebbe di omessa motivazione, ma di omessa pronuncia su di un motivo di appello, omessa pronuncia che è causa di nullità della sentenza impugnata, da denunciare ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 e non ai sensi del n. 5 della medesima norma; sia perchè il ricorrente non ha specificato – a dimostrazione del suo interesse ad agire – se la mancata riduzione della somma liquidata sia da ascrivere ad omessa pronuncia, od al fatto che la questione risulta assorbita, in quanto la mancata riduzione avrebbe comportato l’eccedenza della domanda dai limiti di competenza del GdP. 4.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, rileva in primo luogo che l’intimata si è costituita con controricorso e corregge l’errore materiale contenuto nella relazione, dalla quale risulterebbe non avere depositato difese.
Quanto ai motivi di ricorso, condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2.- Il ricorso deve essere rigettato.
3.- Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010