Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7851 del 16/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/04/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 16/04/2020), n.7851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16895-2014 proposto da:

G.R., Q.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 75, presso lo studio dell’avvocato

MAURO RECANATESI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 530 2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 18/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI.

Fatto

Considerato che:

Con sentenza n. 530/2013 la CTR di Roma respingeva l’appello proposto da G.R. e Q.A. avverso la decisione resa dalla CTP di Roma con cui era stato respinto il ricorso promosso dai contribuenti contro il diniego di rettifica in autotutela per il declassamento dell’immobile di loro proprietà legato alla perdita delle caratteristiche di lusso.

Escludeva che si fosse formato un giudicato opponibile all’Agenzia delle Entrate sottolineando che la sentenza invocata (460/2011) si era limitata ad una declaratoria di inammissibilità per motivi formali senza alcuna delibazione nel merito.

Riteneva, alla stregua delle risultanze processuali, che non vi fossero i presupposti per un declassamento.

Osservava in questa prospettiva che l’unità immobiliare si trovava in un quartiere centrale ben servito dalla rete viaria e con caratteristiche di signorilità.

Aggiungeva che l’immobile in questione era stato classato in categoria A/1 anche in considerazione delle caratteristiche intrinseche dell’immobile nel suo complesso sia delle unità immobiliari difficilmente confrontabili con le unità immobiliari proposte in comparazione.

Avverso tale sentenza G.R. e Q.A. propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di garantire l’eventuale udienza di discussione.

Diritto

Ritenuto che:

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano a violazione e/o falsa applicazione del D.M. lavori pubblici del 1969, nn. 6 e 8, omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Criticano, in particolare, la decisione nella parte in cui ha ritenuto sussistenti con riferimento all’immobile in questione le caratteristiche per poter essere inserito nella categoria A/1. senza applicare i criteri previsti dalla normativa vigente in materia.

Lamentano, in particolare, che la CTR non avrebbe fatto buon governo della disciplina contenuta nel D.M. 2 agosto 1969, limitandosi a fornire delle valutazioni prive di riscontro probatorio.

Con un secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del Reg., art. 6, del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 3, e art. 53 Cost., nonchè art. 2697 c.c., ed anche l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

I contribuenti si dolgono della mancata o non corretta valutazione da parte della CTR del fatto che nella zona le categorie devono essere uguali a parità di condizioni.

Sostengono poi di aver fornito la prova del proprio diritto a vedere equiparata la propria categoria catastale alla maggioranza degli edifici siti nella zona aventi caratteristiche anche più lussuose.

Osservano che le unità immobiliari offerte comparazione, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, erano simili e confrontabili con quello dei ricorrenti. Lamentano pertanto che in tal modo sarebbe stato leso il diritto dei ricorrenti a ricevere pari trattamento impositivo nonchè violato il principio di proporzionalità contributiva previsto dalla Costituzione.

Il primo motivo è infondato.

La disposizione normativa che, secondo l’assunto dei ricorrenti, sarebbe stata violata dal giudice di appello, è costituita dal Ministero dei Lavori Pubblici D.M. 2 agosto 1969, in virtù del quale: “Ai sensi e per gli effetti della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, della L. 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del D.L. n. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella L. 7 febbraio 1968, n. 26, sono considerate abitazioni di lusso: Art. 1. Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a ville, parco privato ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come di lusso. Art. 2. Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali. Art. 3. Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati. Art. 4. Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq. Art. 5. Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta. Art. 6. Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine). Art. 7. Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all’edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione. Art. 8. Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto “Le suddette disposizioni prevedono, due tipologie di costruzioni “di lusso”, e cioè quelle individuate con riguardo alla natura “esterna” dell’immobile, in relazione alla tipologia della zona in cui sono state realizzate (che fanno cioè riferimento esclusivamente alla ubicazione dell’immobile in base agli strumenti urbanistici adottati ed approvati) e quelle caratterizzate dalla conformazione “interna”, collegata alle caratteristiche dell’immobile, che trovano riscontro rispettivamente nel detto D.M., artt. 1 e 2, e negli articoli successivi.

I contribuenti sostengono che l’immobile in questione non sarebbe dotato di quelle specifiche caratteristiche costruttive intrinseche richieste dal D.M., richiamato per qualificare di lusso un bene.

La CTR ha confermato il classamento avuto riguardo alle riscontrate caratteristiche estrinseche (situato in un quartiere centrale, ben servito dalla rete viaria e con caratteristiche di signorilità) ed, intrinseche e specifiche dell’immobile non confrontabili con le unità immobiliari proposte in comparazione.

I due motivi del ricorso, si limitano ad investire, criticandola, tale seconda ratio decidendi, ma non anche la prima.

Infatti, con il primo mezzo, l’impugnate sentenza viene censurata per violazione e falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, deducendosi che, dalla normativa, emerge inequivocabilmente che la categoria catastale deve essere attribuita in relazione alle caratteristiche intrinseche della singola unità immobiliare e che per definire una abitazione “di lusso (Cat. A/1), devono concorrere più di cinque delle caratteristiche elencate nella tabella allegata al D.M. menzionato la dove, invece, nella specie l’immobile presentava solo 4 degli elementi tipizzati dalla disciplina in questione (art. 8).

Ora costituisce, infatti, ius receptum che “Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammssibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, esser do divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza” (Cass. n. 3386/2011, n. 7931/2013, n. 24540/2009).

Occorre inoltre considerare che, se spetta all’Amministrazione “tracciare il reticolo generale di riferimento delle classi catastali” (così testualmente, la citata Cass. ord. n. 31239/17), spetta, però alla parte privata l’onere di provare i requisiti per una diversa e più corretta classificazione (oltre alla pronuncia da ultimo citata si vedano anche Cass. sez. 24 febbraio 2006, n. 4238; Cass. 11 maggio 2017, n. 11588).

Ora nel caso di specie manca del tutto il riferimento alle circostanze fattuali proprie delle caratteristiche estrinseche del bene in oggetto, che avrebbero giustificato, con riferimento alle unità immobiliari addotte in comparazione dai contribuenti, l’istanza di riduzione del classamento attribuito, onde poter valutare se la sentenza impugnata, confermativa della sua legittimità, sia incorsa effettivamente nella falsa applicazione delle richiamate norme di diritto. Carenza questa che preclude al Giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle risultanze processuali” (Cass. n. 849/2002, n. 2613/2001, n. 9558/1997).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento dell’attività difensiva da parte della controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA