Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7850 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonino – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI TOR

FIORENZA 56, presso lo Studio TUBIELLO, rappresentata e difesa

dall’avv. DI GIORGIO FRANCESCO, giusta procura speciale alle liti in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10300/2008 del TRIBUNALE di MILANO del

18.8.08, depositata il 28/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 28 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 10300, depositata il 18 agosto 2008 il Tribunale di Milano, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace di Milano, ha respinto la domanda proposta da C.R. contro la s.p.a. ANAS, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della presenza di una lastra di ghiaccio sulla strada che stava percorrendo alla guida della sua automobile, diretta verso Malpensa. L’incidente era avvenuto il (OMISSIS), alle ore (OMISSIS) del mattino ed, a causa dell’insidia, essa aveva perso il controllo dell’automobile, sbandando a zig-zag ed uscendo di strada.

L’Anas aveva resistito alla domanda, assumendo che l’incidente andava ascritto all’eccesso di velocità dell’automobilista.

La C. propone quattro motivi di ricorso per Cassazione.

L’intimata non ha depositato difese.

2.- I quattro motivi lamentano tutti l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, per avere il giudice di appello escluso il nesso causale fra la lastra di ghiaccio e l’incidente occorso alla ricorrente e per avere addebitato a quest’ultima di non avere mantenuto velocità moderata e adeguata allo stato dei luoghi.

2.1.- I motivi sono inammissibili sotto più di un aspetto. In primo luogo per la mancata formulazione dei quesiti, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

Anche le censure di vizio di motivazione si debbono infatti concludere con un momento di sintesi, analogo al quesito di diritto, con il quale vengano messi in evidenza il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si ritiene insufficiente o contraddittoria e le specifiche ragioni per cui essa appare inidonea a giustificare la decisione (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; 18 giugno 2008 n. 16528 e 4 febbraio 2008 n. 2652, fra le altre). Tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la lettura dell’intero motivo consenta di individuare gli aspetti di cui sopra, sulla base di un’interpretazione del lettore e non con riferimento a quanto evidenziato dal ricorrente (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, ord. n. 4309/2008 e ord. n. 4311/2008).

Ogni singolo motivo, inoltre, si deve concludere con uno specifico quesito (da ultimo, Cass. civ. 25 febbraio 2009 n. 4556), mentre nel caso in esame è formulato un unico quesito, peraltro generico e privo dei requisiti di cui sopra, in relazione ai quattro motivi.

In secondo luogo, l’accertamento del nesso causale e la formulazione dei giudizi di colpa sono rimessi alla discrezionale valutazione del giudice di merito e non sono censurabili in sede di legittimità quando la motivazione non presenti vizi logici o giuridici interni al ragionamento del giudice e le censure manifestino essenzialmente il dissenso del ricorrente rispetto al merito delle decisioni adottate, come deve dirsi del caso di specie.

3. – Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– La ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto in diritto.

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere, in particolare per quanto concerne la mancanza del momento di sintesi delle censure di omessa o insufficiente motivazione, su cui si richiamano ancora Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le altre.

In relazione al quarto motivo, che concerne la violazione delle norme sull’onere della prova del caso fortuito, il quesito appare del tutto generico, non contenendo alcun riferimento alla fattispecie concreta, e comunque inidoneo a prospettare il problema giuridico a cui deve essere data soluzione.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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