Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7850 del 27/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.27/03/2017), n. 7850
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26294/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
BERNA NASCA COSTRUZIONI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 132/21/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA
dell’8/07/2013, depositata il 16/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato alla società Berna costruzioni srl relativo all’indebita esenzione dall’IRPEG relativa all’anno 2001 applicata alla società;
Rilevato che nessuna difesa scritta ha depositato la società intimata.
Considerato che la ricorrente deduce la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 376 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, evidenziando che il provvedimento di definizione automatica di cui al ricordato art. 9, del quale aveva goduto la società non impediva all’amministrazione, in epoca successiva all’adozione della misura premiale, l’accertamento di agevolazioni indebitamente fruite dal contribuente;
Considerato che il procedimento va rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite civili sul contrasto emerso all’interno della Sezione tributaria in ordine agli effetti del condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, sulle agevolazioni fiscali – cfr. Cass. (ord. inter.) 7 dicembre 2016 n. 25092.
PQM
Rinvia la causa a nuovo ruolo per le ragioni esposte nella parte motiva.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017