Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7850 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/03/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 19/03/2021), n.7850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 32356-2019 proposto da:

CAMPEGIANI ALBERTO difensore di C.R., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 109, presso lo studio

dell’avvocato DONATELLA VICARI, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 3569/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 07/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’avv. Campegiani Alberto, quale difensore di C.R., ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 3569 del 2019, con cui questa Corte, nell’accogliere la domanda del C. di riforma della sentenza n. 3452 del 2017 emessa dal Tribunale di Roma in sede di ATP, ha condannato l’Inps alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza;

l’Inps non ha svolto attività difensiva in questa sede;

l’avv. Campegiani Alberto ha depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

dall’esame degli atti di causa risulta che nell’originario ricorso per cassazione era stata richiesta la distrazione delle spese, ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore;

in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. 16037 del 2010), in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi quale domanda autonoma;

la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione;

questa stessa Corte ha anche stabilito che concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna alle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, è necessaria la notificazione del ricorso per correzione ad entrambe le parti (Cass. n. 15346 del 2011; Cass. n. 18157 del 2014; Cass. n. 2691 del 2016);

non risultando tale adempimento espletato in concreto dall’odierno ricorrente, la Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, assegnando a questi il termine di centoventi giorni per notificare il ricorso di correzione alla parte di cui ha assunto le difese.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando all’avv. Campegiani Alberto il termine di centoventi giorni per notificare il ricorso di correzione alla parte di cui ha assunto le difese.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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