Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 785 del 19/01/2021

Cassazione civile sez. un., 19/01/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 19/01/2021), n.785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36125/2019 proposto da:

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato FORTUNATO MIRIGLIANI, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO S.P.A., quale società procuratrice di CREDIT AGRICOLE

ITALIA S.P.A. (già Credit Agricole Cariparma s.p.a.), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA AURELIANA 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO U.

PETRAGLIA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1575/2018 del TRIBUNALE di PARMA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ANNA

MARIA SOLDI, il quale chiede che la Corte di cassazione, in Camera

di consiglio, affermi che la controversia appartiene alla

giurisdizione ordinaria dinanzi alla quale può proseguire.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La s.r.l. (OMISSIS) ottenne dalla Cassa di risparmio di Parma e Piacenza, in data 26 luglio 2011, un finanziamento per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare. La società stipulò inoltre con la s.p.a. Gestore servizi energetici (d’ora in poi GSE), in data 9 aprile 2011, una convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Contestualmente al contratto di finanziamento, la s.r.l. (OMISSIS) cedette pro solvendo alla Cassa di risparmio di Parma e Piacenza (a garanzia del finanziamento) tutti i crediti presenti e futuri vantati nei confronti della società GSE sulla base della citata convenzione.

2. Con sentenza del 26 luglio 2016 il Tribunale di Pavia ha dichiarato il fallimento della suindicata società; il curatore del fallimento ha comunicato la sua intenzione di proseguire nella convenzione e la Credit Agricole Cariparma s.p.a., tramite il suo procuratore Italfondiario s.p.a., ha chiesto l’ammissione al passivo fallimentare.

Sulla base della cessione, da parte della società fallita, del credito da questa vantato nei confronti della s.p.a. GSE, l’Italfondiario s.p.a. ha poi ottenuto dal Tribunale di Parma l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice, per la somma di Euro 264.982,88.

Avverso tale decreto ha proposto opposizione la s.p.a. GSE, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, dovendo la causa, a suo dire, essere devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Nel giudizio si è costituita l’Italfondiario s.p.a., contestando il presunto difetto di giurisdizione e chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Rigettata dal Tribunale di Parma l’eccezione suddetta con ordinanza del 20 settembre 2018, la s.p.a. GSE ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

La parte ricorrente osserva che la causa ha ad oggetto la funzione, esercitata dalla s.p.a. GSE, di determinazione ed erogazione di tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; il decreto ingiuntivo, quindi, non deriverebbe da un credito maturato a titolo di incentivazione per l’energia prodotta, bensì “per un importo di gran lunga superiore”, per la cui erogazione “il GSE dovrà, nel tempo, esercitare i poteri e compiti attribuitigli per legge, non solo ai fini della mera erogazione, quanto per la verifica dei requisiti per l’incentivazione e la determinazione della tariffa in ragione della produzione”.

Richiamati il contenuto degli artt. 7 e 133, comma 1, lett. o), c.p.a., la s.p.a. GSE rileva che, pur essendo la medesima una società privata, essa è titolare di poteri pubblicistici che la rendono un soggetto equiparato alla pubblica amministrazione. Ne consegue che “nell’esercizio di tali poteri autoritativi il GSE verifica l’effettiva produzione di energia elettrica e procede all’erogazione della tariffa”; il che significa che la pretesa che è a fondamento del decreto ingiuntivo opposto presupporrebbe comunque, per diventare certa, l’esercizio di un potere pubblico da parte della ricorrente. Ricorda la medesima che il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 42, subordina l’erogazione degli incentivi di competenza della s.p.a. GSE alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili.

Sulla base di alcune pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte, che la s.p.a. GSE richiama, il ricorso sostiene che la giurisdizione dovrebbe spettare al giudice amministrativo; da un punto di vista oggettivo, infatti, la controversia avrebbe ad oggetto la materia della “produzione dell’energia” e l’applicazione del D.M. 19 febbraio 2007, mentre da un punto di vista soggettivo si discuterebbe dell’interesse pretensivo derivante dal mancato riconoscimento degli incentivi.

3. Nel giudizio si è costituita l’Italfondiario s.p.a., chiedendo che il ricorso venga respinto e che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Osserva la società creditrice che nel caso in esame non si è in presenza di una controversia relativa alla produzione di energia, bensì ad un “inadempimento contrattuale relativo al mancato pagamento degli importi degli incentivi”; la causa, cioè, non avrebbe ad oggetto procedure o provvedimenti di autorizzazione da parte della P.A., ma soltanto una convenzione nella quale quest’ultima, cioè il GSE, interviene come controparte privata. Non vi sarebbe, quindi, un interesse legittimo, quanto un diritto soggettivo a percepire le tariffe incentivanti oggetto dell’atto di cessione di credito. In definitiva, l’oggetto dell’obbligazione deriverebbe da due contratti, quello di finanziamento e quello di cessione del credito a garanzia; per cui la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, non essendo in discussione l’esercizio di un potere dispositivo da parte della s.p.a. GSE.

4. Il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., chiedendo che venga affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

5. L’Italfondiario s.p.a. ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le Sezioni Unite sono chiamate a stabilire a chi spetti la giurisdizione nella presente controversia, che vede opposta al GSE una società privata cessionaria del credito derivante da una convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a suo tempo stipulata col GSE da una società poi fallita.

E’ opportuno premettere che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha già avuto modo di chiarire che “il G.S.E. è una s.p.a. che svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico, e in particolare in tema di incentivazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, il cui azionista unico è il Ministero dell’economia”; la gestione di tale sistema pubblico di incentivazione si compie “anche mediante la concreta erogazione delle tariffe” (ordinanza 24 febbraio 2014, n. 4326). Questo compito trova il proprio riferimento normativo nel D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 28, comma 1, lett. e), secondo cui gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono incentivati “tramite contratti di diritto privato tra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas”. In attuazione della citata disposizione di legge è stato emanato il D.M. 28 dicembre 2012, del Ministero dello sviluppo economico, poi aggiornato col D.M. n. 16 febbraio 2016, il cui art. 8 prevede che il GSE sia “responsabile dell’attuazione e della gestione del sistema di incentivazione” (comma 1) e che per tale scopo “provvede all’assegnazione, all’erogazione, alla revoca degli incentivi secondo modalità e tempistiche specificate in apposite regole applicative”, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso.

Ciò significa che il GSE, pur essendo titolare di un potere pubblico relativo alla concessione ed eventuale revoca delle tariffe incentivanti, utilizza poi, in concreto, lo strumento contrattuale per regolare gli accordi con i soggetti responsabili degli impianti che producono energia da fonti rinnovabili (v. Corte costituzionale, sentenza n. 16 del 2017).

2. La giurisprudenza di queste Sezioni Unite si è sviluppata negli ultimi anni partendo da queste premesse e, tenendo conto che la giurisdizione si determina, secondo un principio ormai consolidato, in relazione al petitum sostanziale della domanda giudiziale, ha interpretato l’art. 133, comma 1, lett. o), del c.p.a. attribuendo la giurisdizione, nelle cause in cui era parte il GSE, ora al giudice ordinario e ora al giudice amministrativo, a seconda che la domanda avesse o meno ad oggetto l’esercizio, da parte del GSE, di un potere a utoritativo.

Oltre alla già citata ordinanza n. 4326 del 2014, vanno richiamati anche altri provvedimenti.

Con l’ordinanza 27 aprile 2014, n. 10409, ad esempio, è stata attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda con la quale una società privata titolare di impianti fotovoltaici aveva chiesto il riconoscimento del suo diritto all’adeguamento della tariffa alla variazione ISTAT dei prezzi consumo, adeguamento che era stato retroattivamente soppresso; e tale conclusione è stata raggiunta in base all’affermazione che tale domanda aveva ad oggetto un provvedimento amministrativo nella materia della “produzione di energia”. Sulla stessa linea è l’ordinanza 13 giugno 2017, n. 14653, nella quale è stata pure attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia concernente il provvedimento di decadenza, adottato dal GSE nell’esercizio dei poteri di sua competenza, dal diritto della società produttrice alla tariffa incentivante e la consequenziale richiesta di restituzione alla società cessionaria del credito dei contributi percepiti; ciò in quanto si trattava di un provvedimento che aveva accertato la carenza ab origine di una delle condizioni per l’accesso ai benefici, cioè un provvedimento autoritativo in materia di produzione di energia. Analogamente, sono state attribuite al giudice amministrativo la controversia nella quale si discuteva della spettanza o meno del diritto agli incentivi previsti (ordinanza 10 aprile 2019, n. 10020) e quella avente ad oggetto l’esclusione, disposta dal GSE, dai benefici derivanti dalla realizzazione di un impianto fotovoltaico (ordinanza 2 novembre 2018, n. 28057).

Più di recente, però, in due controversie assai simili a quella odierna, la giurisdizione è stata invece attribuita al giudice ordinario. Si è detto nell’ordinanza 27 marzo 2020, n. 7560, infatti, che per risolvere la questione di giurisdizione “occorre verificare se nel caso di specie la materia del contendere verta sull’utilizzo dei poteri pubblicistici del gestore in materia di regolazione delle tariffe e di determinazione degli incentivi, o se essa abbia un oggetto meramente privatistico, in cui non sia minimamente evocato in causa l’esercizio di pubblici poteri da parte di uno dei soggetti coinvolti”. E poichè in quel caso la domanda principale aveva ad oggetto “un semplice pagamento somma, relativo alla corresponsione di quanto dovuto alla società produttrice di energia a titolo di incentivo alla produzione di energie rinnovabili, il cui pagamento è stato richiesto nei confronti del Gestore sulla base della convenzione conclusa con la società produttrice di energie rinnovabili”, questa Corte ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, non essendo in discussione “alcun profilo autoritativo”. Tale ricostruzione è stata ribadita anche nell’ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23900, nella quale queste Sezioni Unite hanno marcato la differenza esistente tra l’ipotesi in cui sia in discussione un profilo autoritativo e quella in cui “non si contesti la spettanza dell’incentivo e la sua misura, ma debba valutarsi la sola legittimità o meno del mancato versamento”; ipotesi, quest’ultima, nella quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario

3. Alla luce di tale ricostruzione, deve affermarsi che la giurisdizione spetta, nel caso di specie, al giudice ordinario.

Ed invero dagli atti a disposizione – ai quali la Corte ha accesso, tenendo conto della particolare natura del giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione – si rileva che la s.r.l. (OMISSIS), poi fallita, aveva stipulato in data 9 aprile 2011 una convenzione con la s.p.a. GSE in base alla quale quest’ultima è tenuta a riconoscere la tariffa incentivante per un periodo di vent’anni a decorrere dal 19 novembre 2010 (art. 2); l’art. 3 della convenzione indica le modalità di versamento e l’art. 4 riconosce la possibilità che il GSE adempia nei confronti del cessionario del credito in caso di cessione della totalità dei crediti (come risulta essere avvenuto nella specie, essendovi l’atto notarile di cessione pro solvendo).

Deriva da tale ricostruzione che la pretesa azionata dal cessionario del credito, cioè l’Italfondiario s.p.a., nei confronti del GSE, non ha ad oggetto in alcun modo, neppure in via mediata, l’esercizio di un potere autoritativo da parte di quest’ultimo, ma soltanto l’accertamento dell’esistenza o meno di un inadempimento di natura contrattuale. Il che equivale a dire che il GSE si trova, rispetto al cessionario del credito, in una posizione privatistica di parità quale controparte contrattuale, per cui la causa è stata correttamente incardinata davanti al giudice ordinario.

In tal senso è anche la requisitoria del P.G. presso questa Corte, il quale ha condivisibilmente osservato che il quadro normativo non muta per il fatto che si discuta di incentivi non ancora maturati, posto che la sussistenza e l’entità del debito sono profili che attengono al merito e non alla giurisdizione, restando inalterato il punto fondamentale, e cioè che la causa ha ad oggetto un inadempimento contrattuale.

4. Va dichiarata, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario, al quale va rimessa anche la liquidazione delle spese del presente regolamento preventivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, anche per le spese del presente regolamento preventivo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021

 

 

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