Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 785 del 16/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 785 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 12139-2012 proposto da:
PEDRETFI BONA PDRBN032E54A944L, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio
dell’avvocato BERNARDO DE STASIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MAZZONI GIANLUIGI, giusta procura speciale alle
liti a margine del ricorso;
– ricorrente contro
ALLIANZ SPA (già SpA RAS – conferitaria del ramo dell’Azienda di
Allianz Subalpina), in persona dei procuratori, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio
dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende,
giusta mandato speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 16/01/2014

nonchè contro
CONDOMINIO DI VIA NOSADELLA 43- BOLOGNA;
– intimato avverso la sentenza n. 441/2012 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA del 25.10.2011, depositata il 19/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito per la controricorrente l’Avvocato Antonio Manganiello (per
delega avv. Giorgio Spadafora) che si riporta agli scritti, non aderendo
alla riununcia del ricorrente.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

t
Ric. 2012 n. 12139 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

R.g.n. 12139-12 (c.c. 7.11.2013)

Ritenuto quanto segue:
§1. Bona Pedretti ha proposto ricorso per cassazione contro il Condominio di via
Nosadella n. 43, di Bologna e l’Allianz s.p.a. avverso la sentenza del 19 marzo 2012, con
cui la Corte d’appello di Bologna ha provveduto in grado di appello sulla controversia
decisa in primo grado inter partes dal Tribunale di Bologna.
Al ricorso, che prospetta cinque motivi, ha resistito con controricorso soltanto la
Allianz s.p.a., mentre non ha svolto attività difensiva il Condominio.

§2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis
c.p.c. è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati
delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
§3. Le parti hanno depositato memoria.
Considerato quanto segue:
§1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti
considerazioni:
<<[…] §2. Il ricorso si presta ad essere trattato in camera di consiglio con il
procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare inammissibile per inosservanza
del requisito di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c., relativo all’esposizione sommaria dei fatti della
causa.
§2.1. La struttura del ricorso si articola, infatti, con la riproduzione integrale,
intervellata da alcune pagine di collegamento, di una serie di atti delle fasi di merito per
ben settantatre pagine, prima di procedere all’esposizione dei cinque motivi su cui si fonda,
di modo che la parte di esso che dovrebbe esporre il fatto sostanziale e processuale ed
assolvere al detto requisito di ammissibilità risulta inidonea a fornire tale esposizione, se
non costringendo la Corte alla lettura di una serie integrali di atti di quelle fasi, non
diversamente da come sarebbe accaduto se parte ricorrente, invece di riprodurli, avesse ad
essi rinviato.
In particolare, vengono riprodotti: la citazione introduttiva, buona parte della
comparsa di costituzione del Condominio, il foglio delle conclusioni precisate all’udienza
del 10 febbraio 1998, la comparsa conclusionale depositata il 18 ottobre 2001, la memoria
di replica depositata 1’8 novembre 2001, una seconda conclusionale depositata il 20 ottobre
2004, la sentenza di primo grado, le conclusioni del Condominio in appello, in buona
sostanza il testo della comparsa di costituzione in appello della Pedretti, salvo la
sostituzione di talune forme verbali con l’imperfetto, il testo delle relative conclusioni, la

3
Est. Cons. R

asca

R.g.n. 12139-12 (c.c. 7.11.2013)

motivazione ed il dispositivo della sentenza qui impugnata (che poi vengono ripetute dalle
pagina settantaquattro fino alla settantasette, prima di dar corso all’esposizione dei motivi).
§2.2. Ora, anche recentemente, nel solco di una consolidata pregressa giurisprudenza,
simili forme di preteso adempimento dell’onere di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c. sono state
ritenute inidonee allo scopo per “inutile eccesso” da Cass. sez. un. n. 5698 del 2012,
secondo la quale <>.
In base a tale principio di diritto (le cui implicazioni sono state ulteriormente ribadite
da numerose decisioni successive, come ad esempio, da ultimo, Cass. (ord.) n. 593 del
2013), il ricorso appare inammissibile.>>.
§2. Il Collegio rileva che nella sua memoria parte ricorrente ha dato atto, producendo
il relativo atto, di avere rinunciato al ricorso con atto notificato alla parte resistente, nel
quale, fra l’altro si dà anche atto che la lite con il Condominio intimato sarebbe stata
transatta.
La rinuncia è rituale, perché, pur provenendo dal difensore della ricorrente, il
medesimo era legittimato a farla dal tenore della procura a margine del ricorso, che
comprendeva il potere di rinunciare. Inoltre è stata notificata alla parte resistente.
La rinuncia, ancorché intervenuta dopo la notificazione della relazione, è anche
tempestiva, giusta il principio di diritto di cui a Cass. sez. un. n. 19514 del 2008, ribadito
da Cass. sez. un. n. 19051 del 2010.
Ne segue l’estinzione del processo di cassazione, ancorché nella memoria si insti
immotivatamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
§3. Vi è stata nell’adunanza da parte del difensore espressa dichiarazione di non
aderire alla rinuncia e, quindi, si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione,
che seguono la soccombenza ipotizzata dalla relazione, le cui argomentazioni e conclusioni
il Collegio condivide. Va rilevato che, essendo la resistente garante del Condominio
intimato, è palese che il ricorso coinvolgeva la sua posizione come tale per come

4
Est. Cons. Raifaele Frasca

R.g.n. 12139-12 (c.c. 7.11.2013)

determinata dalla sentenza, onde non rileva che nessuna domanda la ricorrente avesse
rivolto contro di essa.
Le spese si liquidano ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione. Condanna la ricorrente alla
duemiladuecento, di ci duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile- il 7
novembre 2013.

rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro

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