Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7849 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13120-2009 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M.

MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO CARNEVALI,

rappresentato e difeso dagli avvocati COCCO ANTONIO, GIORDANO

GIOVANNI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA SPA, S.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 231/2008 del TRIBUNALE di CASSINO del

17/03/08, depositata il 03/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 28 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza 17 marzo – 3 aprile 2008 n. 231 il Tribunale di Cassino, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace, ha ritenuto l’attore ed appellante C.D. ed il convenuto appellato S.D., con il suo assicuratore, s.p.a.

Assitalia, responsabili in ugual misura dell’incidente stradale verificatosi in (OMISSIS), ed ha confermato anche nel quantum le somme liquidate dal primo giudice in risarcimento dei danni. Il Decoroso propone un motivo di ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nella parte in cui il giudice di appello – incorrendo nel medesimo errore del giudice di primo grado – ha omesso di riconoscergli il rimborso di una fattura relativa alle riparazioni dell’autovettura, ritenendo che essa fosse compresa quale acconto in una seconda fattura, che gli è stata liquidata. Al contrario, gli importi di cui alle due fatture erano stati entrambi pagati e avrebbero dovuto essere sommati fra di loro.

3.- Il motivo è inammissibile sotto più di un profilo. In primo luogo la censura – pur se prospettata come vizio di motivazione – denuncia in realtà un mero errore di fatto in cui sarebbero incorsi i giudici di merito, relativamente al calcolo delle spese di riparazione. Trattasi di errore che non può costituire motivo di ricorso per cassazione, non rientrando in alcuno dei casi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., ma che potrebbe tutt’al più giustificare la revocazione della sentenza, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., n. 4. In secondo luogo, il ricorso non contiene un momento di sintesi delle censure, analogo al quesito di diritto, idoneo ad indicare chiaramente il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume insufficiente o inidonea a giustificare la soluzione adottata, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (cfr.

Cass. civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652, fra le tante).

In terzo luogo non contiene la specifica indicazione dei documenti sui quali il ricorso si fonda, tramite il numero che li contrassegna ed il luogo in cui sono reperibili fra gli atti di causa, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 6 (cfr. per tutte Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547).

3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere, considerata in particolare la mancanza della corretta formulazione del momento di sintesi delle censure,ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (cfr. ancora, per tutte, (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3 n. 4646/2008 e n. 4719/2008; Cass. civ., Sez. 3, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008, le quali ultime specificano che il requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo;

– all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure).

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.

PQM

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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