Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7849 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 02/03/2017, dep.27/03/2017),  n. 7849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMANDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8615/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l?AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA;

– intimata –

avverso il decreto n. 1692/2015 V.G. del TRIBUNALE di FOGGIA,

depositato il 13/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con decreto n. 1692 del 13 novembre 2015 il Tribunale di Foggia – decidendo sul reclamo proposto da Italfondiario s.p.a., nella qualità di mandataria di Castello Finance s.r.l., ai sensi dell’art. 2674 bis c.c. e art. 113 disp. att. c.c., avverso la rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria eseguita con riserva dal Conservatore dei Registri Immobiliari di Foggia in data 10 luglio 2015 ai numeri 1248 Reg. gen. e 1559 Reg. part. – ha ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Foggia di eseguire senza riserva alcuna la rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria e di annotare il decreto margine della formalità eseguita con riserva; ha inoltre condannato l’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Foggia – servizio di pubblicità immobiliare, in persona del Conservatore pro-tempore, al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 261,04 per spese ed Euro 800,00 per compensi, oltre accessori;

con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale in carica, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, impugna la condanna alle spese, per “violazione di legge per erronea e falsa applicazione del combinato disposto art. 2674 (bis) c.c. e art. 113 ter disp. att. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3”;

l’intimata non si difende;

ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

il decreto è stato notificato come per legge.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il principio di diritto da applicare sono i seguenti:

– “Il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari (oggi Agenzia del territorio) di eseguire una trascrizione, previsto dall’art. 745 c.p.c., cui rinvia l’art. 113 bis disp. att. c.c., ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell’interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicchè in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente; non può, pertanto, in tale procedimento, provvedersi alla condanna alle spese, che, se assunta, legittima al ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avendo tale pronuncia valenza decisoria” (così Cass. n. 2095/11, seguita da Cass. ord. n. 9446/15, entrambe citate in ricorso; cui adde Cass. n. 15131/15);

il ricorso va perciò accolto e il decreto impugnato va cassato senza rinvio limitatamente alla condanna dell’Agenzia del Territorio al pagamento delle spese del procedimento;

le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda processuale e della mancata resistenza dell’intimata.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio il provvedimento impugnato nei limiti specificati in motivazione; compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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