Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7849 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7849 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA

sul ricorso 22435-2009 proposto da:
ORGA BIO HUMAN SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA BENEDETTO CROCE 97, presso lo studio
dell’avvocato GIANLUIGI LALLINI, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 20/04/2016

- controrlcorrente

avverso la sentenza n. 12/2009 della

COMM.TRIB.REG.

di ROMA, depositata il 23/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/10/2015 dal Consigliere Dott.

MARIA

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha
chiesto raccoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
rinammissibilità
ricorso.

in subordine accoglimento del

ENZA LA TORRE;

Svolgimento del processo
Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma del 9 giugno 2005, la
società Orga bio human sr/ impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito
di avviso di recupero di credito d’imposta per incrementi occupazionali, sul
presupposto della definitività dell’avviso notificato e non impugnato, deducendone
l’illegittimità per mancanza di previo accertamento di illeciti da parte della ASL e,

ricevuto la notifica del suddetto avviso, comunque non rientrante fra gli atti
impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/92.
La CTP dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto relativo ad atto definitivo per
mancata impugnazione, non essendo stati dedotti vizi della cartella.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 12/22/09 dep. 23
gennaio 2009, ha rigettato l’appello interposto dalla contribuente, ribadendo
l’autonoma impugnabilità dell’avviso di recupero e la rituale notifica dello stesso.
Con atto del 25 settembre 2009 la società ricorre per la cassazione dell’indicata
sentenza.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo del ricorso la contribuente deduce violazione di legge (ex art.
360, n. 3 c.p.c.) e vizio di motivazione (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), ritenendo nulla la
notifica dell’avviso di recupero che ha preceduto la cartella impugnata, per la
mancanza dei presupposti di cui all’art. 140 c.p.c.. A conclusione del motivo viene
proposto momento di sintesi (“in definitiva, secondo questa difesa, sulla base di
quanto precedentemente illustrato, non sussiste alcun dubbio tanto sulla nullità
della notifica dell’avviso di recupero quanto sull’annullamento dell’atto
conseguenziale rappresentato dalla cartella di pagamento impugnata, con
conseguente definitiva estinzione della pretesa tributaria stante la decadenza dei
termini di decadenza previsti dall’ordinamento”) e quesito di diritto (“dica la Corte
se la mancata spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi
dell’art. 140 c.p.c. configura un’ipotesi di nullità del procedimento di notificazione e

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comunque, per avere presentato istanza di condono. Rilevava di non avere mai

sia pertanto censurabile la sentenza della CTR la quale, nel caso in esame, ha
ritenuto ritualmente notificato un avviso di recupero pur in assenza della prova
de/l’avvenuta spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento prescritta
dall’art. 140 c.p.c.”).
2. Contrariamente a quanto eccepito dall’Ufficio il motivo è ammissibile, poiché la
proposizione congiunta di doglianze ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c. p. c. è

previsto per il primo vizio, quanto dal momento di sintesi o riepilogo imposto per
il secondo (v. Cass. S. U., 31 marzo 2009, n. 7770; conf. 12248 del 2013).
3. Il motivo è altresì fondato con riferimento al dedotto vizio di motivazione.
Si premette che la notificazione della cartella di pagamento è regolata dal d.P.R. n.
602 del 1973, art. 26, comma 3, ove è previsto, nelle ipotesi di cui all’art. 140 c. p.
c., che la notifica della cartella di pagamento si effettua con le modalità fissate dal
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. Quest’ultimo richiede il deposito nella casa
comunale, oltre che l’affissione dell’avviso alla porta del destinatario e l’invio di
raccomandata con avviso di ricevimento. A seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 3 del 2010 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
140 cit., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario,
con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della
stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione), la notificazione
effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, con il
ricevimento della raccomandata informativa che rende conoscibile l’atto.
La giurisprudenza affermatasi dopo l’indicata dichiarazione di parziale
illegittimità costituzionale ha pertanto affermato che: “La notificazione effettuata
ai sensi dell’art. 140 c.p,c, si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della
raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza,
ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla
spedizione” (Cass. n. 4748 del 2011).
Tale elemento essenziale per la verifica della correttezza della notificazione, la cui
mancanza è stata dedotta fin dal primo grado dall’odierna ricorrente, non è stato
congruamente esaminato e motivato dalla CTR, che non ha precisato di avere
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22435/09 Orga bio human srl c/ Agenzia Entrate

consentita laddove accompagnata, come in questo caso, tanto dal quesito di diritto

verificato la presenza della cartolina attestante il ricevimento della raccomandata
informativa – dichiarata ma non provata – mancandone la relativa
documentazione in atti. Risulta pertanto del tutto carente la motivazione sul
punto, limitandosi la CTR ad affermare che “l’avviso di recupero è stato
ritualmente notificato alla società in data 27.09.2004”.
li ricorso va conseguentemente accolto, con rinvio alla Commissione tributaria

liquidazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2015
Ionsigliere
b.t‘i
estensore

regionale del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche alla

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