Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7849 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 19/03/2021), n.7849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27101/2019 proposto da:

K.Y., rappresentato e difeso dall’avvocato SARA DE LUCA, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1505/2019 del TRIBUNALE di

TRENTO, depositato il 08/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Trento rigettò l’opposizione proposta da K.Y. avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, con la quale era stata disattesa la domanda di protezione avanzata dal medesimo;

– il richiedente, sposato e con due figli, aveva narrato di essere fuggito dal Senegal (Dakar) a causa di una lite con i cugini, scoppiata dopo la morte di uno zio materno, che gli aveva voluto molto bene e con il quale era vissuto, che il capo villaggio non aveva inteso dirimere, perchè trattavasi di controversia privata;

– il Tribunale, dopo avere chiarito che dalle notizie che un amico gli forniva risultava che familiari del richiedente non erano sottoposti ad alcuna situazione di violenza indiscriminata, soggiunge che dalle informazioni ricavate dalle COI, doveva escludersi sussistere nella zona di provenienza uno stato di violenza diffusa e incontrollata;

– veniva disatteso anche il diritto al riconoscimento della protezione umanitaria, non assumendo rilievo l’attività lavorativa svolta per pochi giorni, nè il percorso psicologico intrapreso (a proposito di difficoltà di orientamento spazio-temporale e della lettura del reale, percepito in misura sproporzionata), di cui non era dato sapere durata ed esito, nè il richiedente ne aveva fatto cenno nel corso dell’audizione, avendo risposto a specifica domanda: “Non posso tornare perchè se torno lì non ho niente”;

ritenuto che quest’ultimo ricorre sulla base di due motivi avverso il provvedimento del Tribunale e che il Ministero dell’Interno è rimasto intimato;

ritenuto che con i due correlati motivi il richiedente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 17, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 15, assumendo che:

– il Tribunale non aveva apprezzato la sussistenza di motivi umanitari ostativi al rimpatrio, consistenti nel fatto che l’immigrato, orfano di entrambi i genitori, in Patria non aveva nessuno che si potesse prendere cura di lui; l’integrazione sociale e lavorativa in Italia (aveva svolto numerosi lavori dei quali si era dimenticato di dire nel corso dell’audizione, a cagione del suo disturbo); aveva difficoltà derivanti dalla descritta condizione psicologica, in relazione alla quale in Patria non avrebbe avuto accesso a cure adeguate; in caso di rimpatrio avrebbe subito una sensibile retrocessione della sua condizione personale, poichè in Senegal non avrebbe potuto condurre una vita dignitosa;

– il Tribunale non aveva tenuto conto della situazione di povertà e di violenza diffusa e incontrollata a Dakar;

considerato che la censura non è fondata, valendo quanto segue:

a) il Giudice ha escluso, sulla base delle COI aggiornate consultate (e non solo delle informazioni ricavate dal sito “(OMISSIS)” del Ministero degli Esteri, non utilizzabile allo scopo – cfr. Cass. n., Cass. n. 8819/2020), una situazione di violenza diffusa e incontrollata, nell’area di provenienza (Dakar), caratterizzata solo da episodi di criminalità comune;

c) il giudizio sull’assenza di una qualificata soggettiva situazione di vulnerabilità non è in questa sede censurabile, avendo il Giudice del merito tenuto conto dei parametri rilevanti ed effettuato la comparazione del caso: il richiedente non aveva offerto compiuti elementi per potersi affermare l’esito e la durata del percorso di psicoterapia allegato, di talchè, è agevole soggiungere, neppure se il disturbo fosse derivante dalla sua condizione di emigrato e se si fosse del tutto risolto; le attività lavorative svolte non risultavano tali da procurare radicamento; in Patria aveva i figli;

d) a ciò deve soggiungersi che questa Corte, a partire dalla sentenza n. 4455/2018, ha affermato il principio secondo il quale il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Rv. 647298);

e) a tale principio la Corte locale si è attenuta, avendo effettuato il giudizio di comparazione, all’esito del quale ha escluso la sussistenza del presupposto della vulnerabilità; non si tratta, all’evidenza, di garantire all’immigrato una qualità di vita del tutto equivalente a quella fruibile in Italia, ma, ben diversamente, d’impedire che al rientro possa ritrovarsi in una condizione d’intollerabile – cioè al di sotto del minimo comune imposto dagli strumenti internazionali – deprivazione di tali diritti; inoltre, l’integrazione deve essere tale da assicurare all’interessato autosufficienza economica e piena condivisione del modello sociale; è appena il caso di soggiungere che, nel caso in esame, le condizioni predette non sussistono;

considerato che non occorre statuire sul capo delle spese poichè il Ministero non ha svolto difese in questa sede;

considerato che sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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