Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7848 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13054-2009 proposto da:

M.G., B.G., D.A.M.,

BR.GA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A.

BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato INTERNULLO ROSARIA,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIACONIA ALBERTO, giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO EMMEGI OTTICA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 470/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

28/03/08, depositata il 04/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 28 dicembre 2009 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza 28 marzo – 4 aprile 2008 n. 470 la Corte di appello di Catania, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Catania, ha condannato M.G. ed i suoi fideiussori, B.G. e Ga. e D.A. M., in via fra loro solidale, a pagare al Fallimento della s.r.l.

Emmegi Ottica la somma di Euro 38.263,02, oltre rivalutazione ed interessi, in risarcimento dei danni subiti dal Fallimento a seguito dell’incendio sviluppatosi fra il (OMISSIS) nei locali dell’azienda di proprietà del Fallimento, concessa in affitto al M..

Quest’ultimo e gli altri convenuti e appellanti – che nel giudizio di merito avevano declinato ogni responsabilità per l’incendio – propongono un motivo di ricorso per cassazione. L’intimato non ha depositato difese.

2.- Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione di norme di diritto (non meglio identificate), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, sul rilievo che la Corte di appello ha fondato il suo convincimento circa la responsabilità dell’affittuario esclusivamente sui risultati della consulenza tecnica esperita dal consulente nominato dal Giudice delegato, consulenza che non può essere considerata valido mezzo di prova, ma mera allegazione difensiva di parte, di carattere tecnico. La consulenza avrebbe anche erroneamente quantificato il valore della merce andata persa nell’incendio, assumendo come termini di riferimento i valori assegnati tempo prima, nella redazione dell’inventario fallimentare.

Parimenti, i giudici di merito non hanno ammesso i mezzi di prova dedotti dai convenuti per dimostrare che la causa dell’incendio non era imputabile al M..

2.1. Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha rilevato che le cause dell’incendio sono state desunte non solo dalla consulenza di parte, ma anche e soprattutto dal verbale di sopralluogo eseguito nell’immediatezza dei fatti dal perito della SAI Assicurazioni, il quale ha accertato in contraddittorio fra le parti che l’incendio si era sviluppato dalla resistenza di un macchinario appartenente alle attrezzature aziendali. Questo verbale era stato sottoscritto anche dal M., personalmente e senza riserve.

Il consulente nominato dal GD aveva poi tenuto conto del deprezzamento della merce.

Quanto alla mancata ammissione delle prove, la Corte di appello ha rilevato la genericità della contestazione, in quanto gli appellanti non avevano precisato quali mezzi di prova sarebbero stati dedotti e non ammessi in primo grado.

Anche la censura proposta in questa sede risulta inammissibile, non avendo i ricorrenti riprodotto nel ricorso i capitoli di prova che assumono ingiustamente non ammessi, sì da consentire a questa Corte di valutarne l’ammissibilità e la rilevanza.

3.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere rigettato.

3.- Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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