Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7848 del 27/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 02/03/2017, dep.27/03/2017), n. 7848
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMANDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3821/2016 proposto da:
C.G., in qualità di erede di C.E.,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;
– ricorrente –
contro
M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE
GAUDIANO;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 3621/2015 del TRIBUNALE di PESARO,
depositato il 24/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
– il ricorso è inammissibile poichè proposto avverso un’ordinanza emessa a conclusione della fase svoltasi dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, relativa al reclamo avanzato, ai sensi dell art. 669 terdecies c.p.c., contro l’ordinanza di sospensione del processo esecutivo per rilascio di immobile emessa dal giudice dell’esecuzione in data 9 novembre 2015;
– con l’ordinanza impugnata, del 22/24 dicembre 2015, il Tribunale, in composizione collegiale, ha qualificato il rimedio ed ha accolto il reclamo, revocando, per l’effetto, il provvedimento di sospensione;
– il provvedimento impugnato non si può reputare definitivo, quindi suscettibile di ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost.;
– infatti, il provvedimento oggetto del reclamo (deciso con l’ordinanza impugnata) era un’ ordinanza di sospensione, che il giudice dell’esecuzione aveva adottato ai sensi degli artt. 615 e 624 c.p.c.; l’ordinanza oggetto del presente ricorso straordinario (con la quale la sospensione è stata revocata) è il provvedimento che tipicamente chiude la fase cautelare, e che trova la sua disciplina nell’art. 669 terdecies c.p.c., così come richiamato dall’art. 624 c.p.c.;
– atteso quanto sopra, è sufficiente richiamare il principio di diritto più volte espresso da questa Corte per il quale “il provvedimento con cui, in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., ed in forza dell’art. 624 c.p.c., comma 2, come sostituito del D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 2005 e modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 18, il tribunale disponga la revoca di un’ordinanza di sospensione dell’esecuzione, ha natura cautelare e provvisoria ed è, per tale ragione, privo di natura definitiva e decisoria; esso è, quindi, insuscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., che l’ultimo inciso del nuovo art. 616 c.p.c. (anteriormente alla sua soppressione per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2) ammetteva implicitamente (sancendo la non impugnabilità della sentenza) soltanto avverso la sentenza che chiude il giudizio di opposizione all’esecuzione. Pertanto, nemmeno la circostanza che con esso sia stata disposta la condanna alle spese vale ad attribuire al detto provvedimento carattere di decisorietà e di definitività ai fini dell’esperimento del citato ricorso straordinario, neppure limitatamente alla statuizione sulle spese” (così Cass. n. 17266/09, nonchè n. 22486/09 e n. 22488/09, ed, ancora, tra le tante, Cass. n. 11243/10 e, tra le più recenti, Cass. ord. n. 9371/14, n. 1176/15 e n. 743/16 e n. 1228/16);
– perciò, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
– sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 2 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017