Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7848 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 19/03/2021), n.7848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27333/2019 proposto da

H.L., rappresentato e difeso dagli avvocati MIRKO BILLONE,

VALENTINA MATTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

19/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Bologna rigettò l’opposizione proposta da H.L. avverso la decisione di primo grado, che aveva confermato la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, con la quale era stata disattesa la domanda di protezione dal medesimo avanzata;

ritenuto che quest’ultimo ricorre sulla base di un solo motivo avverso la decisione del Tribunale e che il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;

ritenuto che il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, D.Lgs., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, per non essere stato riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria, evidenziando che:

– la Corte locale non aveva considerato che la protezione umanitaria costituisce ipotesi atipica e residuale di protezione;

– non aveva tenuto conto del “generale sentimento di insicurezza (dello) scadimento generale della qualità della vita sotto il profilo dell’assicurazione di beni primari come la sicurezza pubblica, l’accesso al mercato del lavoro, al sistema sanitario ed altre forme di welfare” in Bangladesh;

– non aveva tenuto conto della L. n. 14 del 2014, della regione Emilia Romagna, la quale dettava i criteri di qualificazione di fragilità e vulnerabilità soggettiva;

considerato che la censura è inammissibile, valendo quanto segue:

a) non è controverso che il ricorrente ha deciso di lasciare il proprio Paese per ragioni esclusivamente economiche;

b) il Tribunale esclude, sulla base delle COI aggiornate consultate che in Bangladesh sia riscontrabile una situazione di violenza diffusa e incontrollata (anche questo costituisce punto non posto qui in contestazione);

c) nega sussistere i presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria mancando i seri motivi contemplati dalla legge, peraltro neppure adombrati dall’appellante, nel mentre, il pur meritevole svolgimento di attività lavorativa in Italia non poteva, di per sè essere dimostrativo di un radicamento sul territorio nazionale, trattandosi di attività che avevano reso modestissimi redditi, oltre a non essere in grado di interloquire in lingua italiana;

considerato che l’esposto motivo non supera il vaglio d’ammissibilità, tenuto conto di quanto segue:

a) deve osservarsi che questa Corte, a partire dalla sentenza n. 4455/2018, ha affermato il principio secondo il quale il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Rv. 647298);

b) a tale principio la Corte locale si è attenuta, avendo effettuato il giudizio di comparazione, in questa sede non censurabile, all’esito del quale ha escluso la sussistenza della prospettata integrazione;

c) all’evidenza il richiamo della legge regionale sopra indicata, ai fini che qui rilevano, è inconferente, trattandosi di norme non dirette (e diversamente non potrebbe essere tenuto conto delle attribuzioni regionali) a disciplinare la materia della protezione internazionale;

c) in conclusione, le critiche, nella sostanza, risultano inammissibilmente dirette al controllo motivazionale, in spregio al contenuto dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5, in quanto, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459);

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che non occorre statuire sulle spese non avendo il Ministero svolto difese in questa sede;

considerato che sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

 

 

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