Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7848 del 16/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/04/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 16/04/2020), n.7848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28618-2012 proposto da:

SARDA SURGELATI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del proprio

liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO PORRU, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 118/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 18/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/01/2020 dal Consigliere Dott.ssa BALSAMO MILENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.La società Equitalia Gerit s.p.a., agente della riscossione per la provincia di Roma, comunicava alla società Sarda Surgelati srl di aver eseguito una iscrizione ipotecaria pari al doppio del credito a ruolo scaduto e non pagato alla data di redazione della nota di iscrizione.

L’ente contribuente impugnava l’iscrizione ipotecaria, eccependo di non aver ricevuto la notifica di talune delle cartelle esattoriali ad essa sottese, mentre altre (precisamente sei atti impositivi) erano state impugnate dinanzi alla Commissione tributaria; argomentando che, in pendenza di ricorso, il concessionario non poteva pretendere l’adempimento dell’obbligo di pagamento. Aggiungeva che era stato violato il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, in quanto non gli era stata notificata l’iscrizione ipotecaria nè l’intimazione di pagamento violando così anche alla L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21.

La CTP di Roma dichiarava la carenza di giurisdizione relativamente a tre cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali, affermando che il contribuente aveva diritto alla notifica dell’intimazione di pagamento prima che si procedesse all’iscrizione ipotecaria, ma avendo la società ricorrente notificato il ricorso alla concessionaria, la quale risponde solo per vizi propri della cartella di pagamento, respingeva il ricorso, compensando le spese.

Avverso detta sentenza, proponeva appello la società Sarda Surgelati distribuzione, in liquidazione, lamentando che la controparte aveva chiesto sin dalla sua costituzione la chiamata in causa dell’ente impositore, istanza sulla quale i giudici tributari di primo grado non si erano pronunciati, violando il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, riproponendo le medesime eccezioni sollevate in primo grado.

La CTR del Lazio respingeva il gravame, respingendo le eccezioni di illegittimità della iscrizione per l’omessa notifica della previa intimazione di pagamento, necessaria, ad avviso del decidente, solo in caso di inizio dell’esecuzione; aggiungendo che tutte le cartelle erano state regolarmente notificate alla contribuente.

Con riferimento alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, affermava che le cartelle relative a contributi previdenziali erano escluse dalla giurisdizione del giudice tributario.

La società ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lazio n. 118/6//2012 depositata il 18.04.2012 e non notificata, svolgendo quattro motivi

La società di riscossione non ha svolto difese.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, che lamentano l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5 nonchè violazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente censura la decisione impugnata, sotto i diversi profili rubricati, per avere il decidente omesso ogni motivazione in ordine alla censura sollevata avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso sul presupposto che la concessionaria, unica intimata, poteva rispondere solo per vizi propri della cartella, omettendo di integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente impositore di cui la prima aveva chiesto l’autorizzazione a chiamare in causa.

3.Con la terza censura si lamenta omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere i giudici regionali esplicato le ragioni per le quali non hanno tenuto conto delle prove fornite dalla ricorrente, con riferimento all’annullamento di alcune cartelle, poste a fondamento dell’iscrizione ipotecaria (atti impositivi relativi a Tarsu).

4.Con il quarto mezzo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici territoriali escluso la violazione del predetto disposto, ritenendo trattarsi di cartelle escluse dalla loro giurisdizione, senza considerare che la norma citata impedisce l’esercizio dell’azione esecutiva in pendenza dei giudizi elencati a pag. 8 del ricorso.

Deduce la contribuente che del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 pone un limite quantitativo alla riscossione frazionata in pendenza del giudizio, ammettendo la riscossione frazionata dopo la decisione del giudice di primo grado; mentre il citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, consentendo la riscossione frazionata sia in pendenza di giudizio che nell’ipotesi di accertamenti non ancora definitivi, non può trovare applicazione, in quanto la disciplina speciale sul contenzioso tributario (lex posterior), ha sostituito se non abrogato la precedente normativa; con la conseguenza che sino alla decisione della CTP, il ricorrente non è tenuto a corrispondere alcuna somma nemmeno a titolo provvisorio e in misura parziale.

5. Con il quinto motivo si lamenta la contraddittoria e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento al D.P.R. n. 802 del 1973, art. 15 in combinato disposto con il citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere i giudici regionali escluso l’applicazione del disposto dell’art. 68 cit., sul presupposto della giurisdizione del g.o. in materia di contributi previdenziali, benchè non tutte le cartelle riguardassero detti contributi.

6.Con il sesto mezzo, si lamenta analoga violazione, per avere il decidente omesso la motivazione in ordine alla doglianza relativa alla inesistenza della notifica della iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento indicate nell’avviso; deducendo al riguardo che la violazione delle norme in materia di notifica a mezzo posta eseguita direttamente dalla concessionaria ed in particolare del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 rendeva inesistente la notifica delle cartelle indirizzata a tale ” T.V.”

7.Con il settimo motivo, si prospetta l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e contestualmente la violazione dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente in combinato disposto con dalla L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21, ex art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3, per avere la concessionaria omesso di comunicare al debitore il provvedimento di iscrizione ipotecaria, assumendo peraltro vizi delle cartelle sottese relativi all’omessa indicazione del responsabile del procedimento.

8. Si ravvisa preliminarmente l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., del ricorso per cassazione spedito per la notifica al contribuente in data 3.12.2012.

Il ricorso doveva essere proposto entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento impugnato(18.04.2012), termine modificato dalla L. n. 69 del 2009 che ha ridotto il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

Il cd. termine lungo per l’impugnazione della sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione, cui la norma espressamente si riferisce, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l’atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica (Cass. civ. n. 18586/2018).

La modifica legislativa citata trova applicazione alla controversia in esame, atteso che il ricorso originario del contribuente è stato introdotto nell’anno 2010, dunque, successivamente alla data di entrata in vigore della novella normativa.

Il termine per la notifica del ricorso per cassazione andava a scadere, dunque, il 19.11.2012, data antecedente rispetto a quella di notifica del ricorso effettuata solo in data 3.12.2012(data di spedizione per la notifica del ricorso).

In mancanza di costituzione dell’intimato, non vi è luogo a statuizione in merito alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione:

-Dichiara improcedibile il ricorso per cassazione;

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria, il 22 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 16 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA