Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7848 del 06/04/2011

Cassazione civile sez. III, 06/04/2011, (ud. 21/02/2011, dep. 06/04/2011), n.7848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24024/2009 proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (OMISSIS),

MINISTERO LAVORO SALUTE POLITICHE SOCIALI (OMISSIS) in persona

dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende per legge;

– ricorrenti –

contro

CENTRO ITTICO CAMPANO S.P.A. (già CENTRO ITTICO TARANTINO CAMPANO

S.P.A.), in persona del presidente pro tempore Avv. L.G.

L., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avv. TORRENTE

FILIPPO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE NAPOLI (OMISSIS), ALENIA MARCONI

SYSTEMS SPA, FINMECCANICA SPA, COMUNE BACOLI;

– intimati –

Nonchè da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE NAPOLI (OMISSIS), in persona del

Presidente p.t. in carica della Giunta Provinc. di Napoli Prof.

A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. TIEPOLO

21, presso lo studio dell’avvocato MILETO BRUNELLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DI FALCO ALDO giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

CENTRO ITTICO CAMPANO S.P.A. (già CENTRO ITTICO TARANTINO CAMPANO

S.P.A.), in persona del presidente p.t. Avv. L.G.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avvocati TORRENTE FILIPPO

e PENTANGELO RAFFAELE giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

ALENIA MARCONI SYSTEMS SPA, MINISTERO LAVORO SALUTE POLITICHE SOCIALI

(OMISSIS), FINMECCANICA SPA, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI

TRASPORTI (OMISSIS), COMUNE BACOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 457/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 10/10/2008, depositata il

13/01/2009 RGG.NN. 5957/04, 8961/04 e 8981/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato CLEMENTE FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso con l’ammissibilità del ricorso

per revocazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali propongono ricorso per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 457/09, depositata il 13/1/09, con la quale è stato dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso principale da essi proposto avverso la sentenza n. 2603/2003 della Corte di appello di Napoli e sono stati dichiarati inefficaci i ricorsi incidentali dell’Amministrazione provinciale di Napoli e del Comune di Bacoli.

Nel procedimento per revocazione si è costituita l’Amministrazione provinciale di Napoli, aderendo al ricorso.

Il Centro Ittico Campano S.p.A. (già Centro Ittico Tarantino Campano S.p.A.), sul presupposto che l’Amministrazione provinciale di Napoli abbia proposto ricorso incidentale, resiste con due controricorsi, illustrati da successiva memoria.

Il Comune di Bacoli l’Alessia Marconi System S.p.a. e Finmeccanica S.p.A., intimati, non hanno svolto attività difensiva.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 7/10/10 e rimessa quindi alla pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, il Centro Ittico Campano S.p.A. deduce l’inammissibilità del ricorso perchè proposto oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009.

1.1 -.- L’eccezione è priva di fondamento, sia perchè l’art. 391 bis prevede che il ricorso per revocazione avverso le sentenze della Corte di cassazione vada proposto nel termine di un anno dal deposito della sentenza, sia perchè comunque la modifica dell’art. 327 si applica ai soli giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge.

2.- Ancora in via preliminare, il Centro Ittico Campano S.p.A. deduce l’inammissibilità del controricorso della Provincia di Napoli, sia in quanto la notifica risulterebbe effettuata da ufficiale giudiziario incompetente (Napoli) sia – per quanto attiene al ricorso incidentale che si assume proposto – perchè dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., emergerebbe che il ricorso incidentale può essere proposto solo dalla parte contro la quale è diretto il ricorso principale.

2.1,- La prima eccezione è infondata, in quanto, a norma del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107, la competenza degli Ufficiali giudiziali si determina in base al luogo ove la notificazione deve eseguirsi, che risulta compreso – per quanto riguarda il Centro Ittico Campano – nel mandamento di Napoli.

2.2.- Sotto il secondo profilo l’eccezione è inammissibile, in quanto l’Amministrazione provinciale di Napoli non ha proposto ricorso incidentale, ma si è limitata a concludere per l’accoglimento del ricorso.

2.- I ministeri ricorrenti assumono frutto di errore di fatto l’affermazione, su cui si fonda la sentenza revocanda, che il ricorso per cassazione sarebbe stato notificato il primo marzo 2004, risultando invece la consegna agli Ufficiali giudiziali il 28/2/04, da ritenersi tempestiva, rispetto a sentenza notificata il 31/12/03.

3.1.- Il mezzo è ammissibile, essendo prospettato un evidente errore di percezione del giudice di legittimità, ed altresì fondato, risultando l’apposizione di un timbro sul ricorso, attestante la consegna agli ufficiali giudiziali, per la notifica, il 28 febbraio 2004.

La sentenza impugnata, che ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto tardivo, per essere stato notificato il primo marzo 2004, essendo stata notificata la sentenza della Corte di appello di Napoli il 31/12/2003, va pertanto revocata, in quanto il ricorso risulta tempestivamente proposto.

Al riguardo va osservato che la notifica, anteriore alla data di entrata in vigore della modifica dell’art. 149 c.p.c., che ha sancito la scissione del momento perfezionativo della notificazione per il notificante e per il notificatario, è comunque successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c., (nel testo originario) e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionava, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

4.~ Nel merito, i ricorsi proposti contro la stessa sentenza dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dal Comune di Bacoli vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

5. Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Ministero della Salute, privo di legittimazione per non essere stato parte del giudizio di merito.

La sentenza impugnata non è evidentemente suscettibile di recare alcun pregiudizio al Ministero della Salute, non essendo stata resa in suo contraddittorio.

6.- Il primo motivo del ricorso proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con il quale si denuncia, sia pure con formulazione perplessa, una violazione di legge in danno del Ministero della Salute è conseguentemente inammissibile per difetto di interesse.

7.- Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si deduce il difetto di legittimazione passiva dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici, cui il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è succeduto.

7.1.- L’eccezione è inammissibile perchè nuova, non risultando dal ricorso che sia stata precedentemente sollevata come motivo di appello.

8. Con il terzo motivo – uguale al ricorso incidentale dell’Amministrazione provinciale di Napoli – si deduce il difetto di legittimazione attiva del Centro Ittico Tarantino Campano, poichè i laghi sono sempre stati demaniali ed il CITC non ha dimostrato di essere titolare di concessione.

8.1.-Anche il terzo motivo è inammissibile in quanto nuovo, non risultando dal ricorso che la questione sia stata posta al giudice di merito.

9.- Con il proprio ricorso incidentale il Comune di Bacoli, sotto il profilo del vizio di motivazione, si duole che il giudice di secondo grado abbia ritenuto il Ministero della salute responsabile per il 50% ma abbia poi tenuto ferma (pag. 35) la cifra complessiva (L. 1.000.000.000) liquidata a carico degli altri responsabili dal giudice di primo grado, in via equitativa, come ammontare complessivo del danno.

9.1.- Il ricorso incidentale del Comune è infondato, in quanto la liquidazione del danno è frutto di autonoma liquidazione equitativa da parte del giudice di appello, alla data della sentenza di secondo grado, come appare evidente dal fatto che la decorrenza degli interessi legali sulle somme liquidate è fissata alla data della decisione stessa (pag. 38).

10.- Conclusivamente, revocata la sentenza impugnata, riuniti i ricorsi, va dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero della salute, e rigettati gli altri.

Appare equo compensare le spese dei giudizi tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

la Corte revoca la sentenza impugnata e, decidendo sui ricorsi per cassazione, li riunisce, dichiara inammissibile il ricorso del Ministero della Salute e rigetta gli altri; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

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