Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7848 del 03/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7848 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 7727-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
SUSA MARTA, BELLUCO MARIA in qualità di eredi di Belluco
Fulvio;

intimate

avverso l’ordinanza n. 1407/2011 della CORTE D’APPELLO di
TORINO del 30.11.2011, depositata il 19/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

Data pubblicazione: 03/04/2014

FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino, ha accolto
l’appello proposto da Susa Marta e Belluco Maria Cristina, eredi di
Belluco Fulvio, ed ha riformato la sentenza di primo grado e
riconosciuto il diritto del dante causa delle ricorrenti ad ottenere la

integrativa speciale, con decorrenza dal 1.1.96, costituente parte
dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 di cui godeva.
Avverso detta sentenza il Ministero propone ricorso con un unico
motivo.
Le resistenti sono rimaste intimate.
Tanto premesso , ed integrando la relazione sul punto si osserva che il
ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
Ed infatti dalla lettura della sentenza impugnata si evince che, come
denunciato dall’amministrazione ricorrente, la Corte di appello pur
avendo dato atto del fatto che in appello era stata eccepita l’intervenuta
prescrizione del credito azionato, non ha poi reso alcuna pronuncia al
riguardo.
Orbene, se è vero la Corte torinese ha seguito l’ormai consolidata
giurisprudenza di questa Corte in punto di diritto alla rivalutazione
dell’indennità integrativa speciale (v. da ultimo, Cass. nn. 29080/2011,
29914/2011, 10769/2012 e anche ord. 21265/2013) in base alla quale
“in tema di danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati,
l’indennità integrativa speciale, prevista dall’art. 2, comma 2, della legge
n. 210 del 1992, è soggetta a rivalutazione annuale, in seguito alla
sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2011, che ha dichiarato
illegittima l’esclusione della rivalutazione per violazione del principio
di uguaglianza, rispetto alla disciplina, introdotta con l’art. 2, comma
363, della legge n. 244 del 2007, dei danni da somministrazione di
Ric. 2012 n. 07727 sez. ML – ud. 25-02-2014
-2-

rivalutazione, sulla base degli indici Istat, anche dell’indennità

talidomide”, tuttavia le censure formulate nel ricorso relative
all’omessa pronuncia da parte della Corte sull’eccezione di
prescrizione sono fondate e per tale aspetto, dunque, il ricorso deve
essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di
Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del

PQM
LA CORTE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino
che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 25 febbraio 2014

Il P r

ente

giudizio di cassazione.

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