Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7847 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. III, 31/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI,

3, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARIANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MELIS COSTA CARLO AUGUSTO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

O.G., Z.E., PROVINCIA DI ORISTANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 128/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 19/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LANZILLO Raffaella;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 28 dicembre 2009 e’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“1.- Con atto notificato il 12.5.2009 M.L. propone tre motivi di ricorso per Cassazione contro la sentenza 19 ottobre 2007 – 17 marzo 2008 n. 128 della Corte di appello di Cagliari, che – confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Oristano – ha respinto la domanda di pagamento di L. 4.807.000, da lui proposta ai sensi dell’art. 2041 c.c. contro la Provincia di Oristano, per prestazioni professionali erogate per la costruzione di una strada.

Al processo di merito hanno partecipato, quali chiamati in causa, l’ing. O.G. e l’ing. Z.P., direttamente incaricati dalla Provincia di progettare la strada, i quali avevano a loro volta incaricato il M. di eseguire indagini geologiche sul territorio, senza pagarne il compenso.

Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- Con il primo ed il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2021 c.c. rectius 2041 c.c. e L. n. 142 del 1990, art. 32 nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la sentenza di appello ha respinto la sua domanda di condanna della Provincia, affermando che la domanda avrebbe dovuto essere proposta contro i chiamati in causa, che avevano direttamente conferito l’incarico. Assume che la sentenza ha trascurato di prendere in esame la delibera con cui la Provincia di Cagliari aveva riconosciuto il suo debito e la convenzione con cui essa si era impegnata a pagare il geologo, della cui opera si era avvantaggiata.

2.1.- Il motivo e’ inammissibile poiche’ i documenti menzionati – che la sentenza impugnata avrebbe omesso di prendere in esame – sono solo genericamente richiamati; non ne e’ riportato il contenuto nel ricorso, ne’ viene indicato il luogo in cui sono stati prodotti in giudizio, ne’ il numero che li contrassegna fra i documenti di causa.

Non e’ possibile quindi valutare la fondatezza delle censure, in relazione alla motivazione della corte di appello, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione e di quarto disposto, a pena di inammissibilita’, dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

3 – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande dei chiamati in causa, Z. e O., i quali pure avevano chiesto la condanna della Provincia al pagamento della parcella del M.. Ribadiscono che la Corte di appello ha omesso di prendere in esame i documenti da cui risulta che la Provincia si e’ avvantaggiata del lavoro del geologo ed ha riconosciuto il suo debito.

3.1.- Il motivo e’ manifestamente infondato.

La pronuncia sulla domanda dei chiamati in causa e’ da ritenere assorbita da quella – avente il medesimo oggetto – proposta dal M., che la Corte di appello ha ritenuto infondata. Ne’ il ricorrente sarebbe legittimato a far valere con l’impugnazione propria eventuali interessi dei terzi chiamati, diversi ed autonomi, sui quali la sentenza impugnata non avrebbe pronunciato.

Le altre censure risultano assorbite da quanto si e’ detto in relazione agli altri motivi.

4.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione e’ stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha. depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.

Rileva il Collegio, in aggiunta a quanto osservato nella relazione, che tutti i motivi sono inammissibili per l’inidonea formulazione dei quesiti, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

I quesiti di diritto di cui al primo ed al secondo motivo sono del tutto generici, poiche’ non contengono alcun riferimento alla fattispecie concreta oggetto di decisione, ne’ all’errore di diritto in cui sarebbe concretamente incorsa la sentenza impugnata. Essi risultano pertanto inidonei a perseguire le finalita’ di cui all’art. 366 bis c.p.c., che sono quelle di far comprendere alla Corte di legittimita’, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico – giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale la regola da applicare in sua vece (cfr., fra le tante, Cass. Civ. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759; Cass. Civ. 7 aprile 2009 n. 8463).

In relazione al terzo motivo, avente ad oggetto asseriti vizi di motivazione, manca un momento di sintesi delle censure, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o le ragioni per cui essa appare inidonea a giustificare la decisione impugnata: requisito prescritto a pena di inammissibilita’ (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008), che non si puo’ ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anziche’ su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

Va poi ribadito che, a seguito della novella introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, postula che nel ricorso sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato dal ricorso stesso, sia stato prodotto, in quanto indicare un documento significa, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, precisare dove e come esso sia rintracciabile nel processo. Pertanto, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dal ricorrente, e’ necessaria la produzione del fascicolo di parte e l’indicazione in ricorso dell’avvenuta produzione, con la specificazione che il documento e’ all’interno di esso; qualora sia stato prodotto dalla controparte, e’ necessaria l’indicazione della sua collocazione nel fascicolo di tale parte o la produzione in copia (Cass. Civ. Sez. 3^, 12 dicembre 2008 n. 29279).

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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