Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7847 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7847 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro

UNICREDIT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 11, presso gli
avv.ti Livia Salvini e Giuseppe Maria Cipolla, che la rappresentano e
difendono giusta delega in atti;

– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte
n. 5/10/08, depositata il 27 marzo 2008.

Data pubblicazione: 20/04/2016

4

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 settembre
2015 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
uditi l’avvocato dello Stato Francesco Meloncelli per la ricorrente e l’avv.
Gabriele Escalar (per delega) per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso
Basile, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

di accertamento nei confronti della Banca Cassa di Risparmio di Torino
s.p.a., con i quali rettificò, per gli anni 1992 e 1993, il reddito imponibile
dichiarato ai fini dell’ILOR – per quanto ancora rileva -, disconoscendo la
spettanza dell’esenzione da detta imposta prevista, in favore degli istituti di
credito, dall’art. 21 del d.P.R. n. 601 del 1973 per le quote di reddito
destinate a riserva legale o statutaria in eccedenza al ventesimo dell’utile di
bilancio per metà del loro ammontare.
La Commissione tributaria regionale del Piemonte confermò, nel 2001,
la legittimità del recupero ed avverso tale sentenza la contribuente (nel
frattempo fusa per incorporazione in Unicredito Italiano s.p.a., poi Unicredit
s.p.a.) propose, nell’ottobre 2002, ricorso per cassazione, facendo valere il
giudicato esterno formatosi, a seguito di sentenza della CTP di Torino del
27 ottobre 2000, su analogo accertamento relativo all’anno 1994.
1.2. In pendenza del giudizio di cassazione, la Uniriscossioni s.p.a.
notificò, nel gennaio 2003, alla Unicredit una cartella di pagamento pari
all’importo, oltre sanzioni, dei due avvisi di accertamento suddetti, relativi
agli anni 1992 e 1993, nonostante questi fossero nel frattempo stati annullati
dall’Ufficio in autotutela nel novembre 2002. La sentenza della CTP di
Torino, adita dalla contribuente, annullò la cartella con sentenza del
dicembre 2004, anch’essa passata in giudicato.
1.3. Senonché, nel febbraio 2006, l’Ufficio notificò alla contribuente un
nuovo provvedimento, col quale annullava il precedente atto di autotutela.
Avverso detto provvedimento l’Unicredit propose ricorso, facendo, fra
l’altro e in primo luogo, valere il giudicato, sopra menzionato, formatosi
sull’accertamento relativo all’anno 1994.
Il ricorso fu accolto con sentenza del 28 marzo 2007 e l’appello
dell’Ufficio è stato rigettato con la sentenza della Commissione tributaria
2

1.1. L’Ufficio delle imposte dirette di Torino emise nel 1999 due avvisi

regionale del Piemonte del 27 marzo 2008, oggetto della presente
impugnazione.
Il giudice d’appello ha ritenuto configurabile, in relazione agli avvisi
concernenti gli anni 1992 e 1993, l’efficacia di giudicato esterno della
sentenza relativa al 1994 (CTP Torino 27 ottobre 2000, richiamata al par.
1.1.), con la quale è stata accertata la sussistenza di una qualità della riserva
statutaria destinata a permanere ben oltre il singolo periodo d’imposta

delle medesime circostanze di fatto, che tale riserva abbia natura disponibile
in alcuni periodi d’imposta e indisponibile in altri.
Ha anche rigettato l’eccezione dell’Ufficio di inammissibilità del ricorso
in ragione della non impugnabilità dell’atto di annullamento in questione.
2. L’Agenzia delle entrate propone ricorso avverso tale sentenza, al quale
la Unicredit s.p.a. resiste con controricorso, illustrato con memoria.
Considerato in diritto

1.

Con i quattro motivi formulati, l’Agenzia ricorrente invoca

unicaniCite – setto divenie prospettuioni – l’efficacia di giudicato esterno

della sentenza di questa Corte n. 11084 del 2008, depositata il 7 maggio
2008, nella parte in cui ha escluso che la sentenza della CTP di Torino del
27 ottobre 2000 (richiamata in narrativa), relativa all’avviso di accertamento
per l’anno d’imposta 1994, avesse autorità di giudicato esterno nel giudizio
concernente gli avvisi relativi agli anni 1992 e 1993.
Il ricorso è fondato.
La Corte, infatti, nella detta sentenza, rigettando il relativo motivo
proposto dalla Unicredit, ha ritenuto che .

E’, pertanto, evidente che tale statuizione si impone su quella, contraria,
contenuta nella sentenza impugnata e della quale costituisce l’elemento
fondante.
3

oggetto di esame in quella pronuncia, non essendo pensabile, in presenza

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 261411986
N.131 TAB. ALL. B N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
2. La controricorrente chiede, in subordine, che, in caso di accoglimento
del ricorso, la causa venga rinviata al giudice d’appello per l’esame delle
questioni – da essa sollevate in primo grado, riproposte in sede di gravame e
ivi non esaminate perché rimaste assorbite — concernenti la legittimità, sotto
vari profili, del provvedimento di annullamento in autotutela del precedente
atto di annullamento degli avvisi di accertamento in contestazione.
La richiesta deve essere disattesa.
La citata sentenza n. 11084 del 2008 ha, infatti, in via definitiva,

accertato la legittimità degli avvisi di accertamento relativi agli anni 1992 e
1993: la questione relativa alle vicende del procedimento di tali avvisi
(prima annullati e poi ripristinati) avrebbe dovuto essere introdotta dinanzi a
questa Corte nell’ambito del giudizio concluso con la menzionata
pronuncia, in ipotesi anche con richiesta di sospensione del giudizio stesso
per pregiudizialità ex art. 295 cod. proc. civ.
Peraltro, nella medesima sentenza è stata esclusa l’efficacia di giudicato
esterno — anch’essa invocata dall’Unicredit – della sentenza della CTP di
Torino del dicembre 2004 che aveva annullato la cartella di pagamento in
quanto emessa sulla base di avvisi (all’epoca) venuti meno (v., sopra, in
narrativa, par. 1.2.), poiché appunto riferita alla sola cartella.
L’esame di dette questioni è, pertanto, ormai precluso.
3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve
essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della
contribuente.
4.

Le peculiarità della controversia inducono a disporre la

compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 17 settembre 2015.

DEPOSITATO IN

IL,

LIMA

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