Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7847 del 19/03/2021

Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 19/03/2021), n.7847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27294/2019 proposto da

I.O., rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIA

TASSINARI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DE PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 803/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata 11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– la Corte d’appello di Bologna rigettò l’impugnazione proposta da I.O., avverso la decisione del Tribunale di Bologna, che aveva confermato il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, con la quale era stata disattesa la domanda di protezione avanzata dal richiedente;

ritenuto che quest’ultimo ricorre sulla base di tre motivi avverso la statuizione di cui sopra e che il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;

ritenuto che con il primo e il secondo motivo, tra loro correlati, il ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5; nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 30 c.p.c., nn. 3) e 5), assumendo che il Giudice aveva violato i criteri legali per la valutazione della prova e aveva mancato di motivare sulla situazione di violenza indiscriminata nel Paese d’origine, sulla base di quanto appresso in sintesi:

– il racconto dell’immigrato era “lineare e privo di contraddizioni” e del tutto verosimile, tenuto conto delle fonti internazionali;

– la Corte d’appello era venuto meno al proprio dovere di cooperazione istruttoria e non aveva apprezzato adeguatamente il livello culturale del richiedente, dal quale dipendevano le apparenti discrasie, così incorrendo in difetto di motivazione;

– avrebbe, comunque, dovuto chiarire ogni dubbio riconvocando l’appellante;

– in Nigeria si registrava una situazione di violenza diffusa e incontrollabile, siccome poteva trarsi dalle informazioni fornite dal sito del Ministero degli Esteri “(OMISSIS)”, giudizio che trovava conforto in numerose pronunce id merito, che l’esponente riprendeva in ricorso;

considerato che la doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità per le ragioni di cui appresso:

a) il ricorrente racconta di essere fuggito da Abuja, Edo State (Nigeria) a seguito di un sanguinoso attentato terroristico “al mercato”; ascoltato dal Tribunale, aggiunge di essere scappato perchè, essendosi reso garante di un debito contratto dal padre, essendo rimasto inadempiente, rischiava di finire in carcere;

b) il Tribunale, prima e la Corte d’appello, dopo, avevano giudicato la narrazione non credibile, in uno all’assenza di qualsivoglia concreto elemento dal quale inferire la sussistenza di fondato timore nel caso di rimpatrio, in quanto per il i Giudici di primo e secondo grado il racconto appariva infarcito di contraddizioni, lacune e genericità per una pluralità di convergenti ragioni:

– il richiedente aveva detto di essere scappato nel caos, succeduto all’attentato, senza curarsi dei genitori, della moglie e delle due figlie (solo dopo aveva saputo che il padre era morto);

– pur dicendo di aver vissuto ad Abuja nulla aveva saputo dire della città;

– l’attentato era avvenuto in un giorno e in un luogo diverso da quelli indicati;

– non era logicamente comprensibile come mai la moglie sarebbe andata in un luogo ignoto, lasciando i figli minori alla nonna paterna;

c) piuttosto palesemente le critiche sono rivolte al controllo motivazionale, in spregio al contenuto dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5, difatti, invece che porre in rilievo l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo o l’assenza di giustificazione argomentativa della decisione, con le stesse il ricorrente, contrappone al ragionato esame della Corte il proprio avverso convincimento; ciò solo fa escludere la ricorrenza di un dovere d’ulteriore approfondimento istruttorio sulla vicenda (senza contare che la narrazione, proprio a cagione della sua inverosimiglianza e irrisolvibile contraddittorietà, non avrebbe comunque permesso attingimento di conferme di sorta) e il ricorrente, piuttosto che contrapporre evidenze processuali tali da smentire le conclusioni del Tribunale, si limita a riportare i principi della materia e a insistere nella propria versione;

d) la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459);

e) la narrazione, anche a cagione della sua inverosimiglianza e irrisolvibile contraddittorietà, non avrebbe comunque permesso approfondimenti istruttori ulteriori (proprio il ricorso ad approfondimenti istruttori aveva confermato il complessivo giudizio di non veridicità della vicenda soggettiva), il richiedente, piuttosto che contrapporre evidenze processuali tali da smentire le conclusioni della Corte locale, si limita a insistere nella propria versione, pur essendo già stato ascoltato dalla Commissione e dal Tribunale;

f) quanto alla situazione in Nigeria la decisione ha preso in esame COI aggiornate, dalle quali è dato escludere la sussistenza di quella situazione di violenza diffusa e incontrollata evocata dal ricorrente in Edo State; in definitiva risulta evidenziata una condizione di sottosviluppo e d’instabilità del Paese, diffusa, peraltro, purtroppo in molte regioni del mondo, ma non la situazione di particolare criticità dalla quale può conseguire il diritto alla protezione sussidiaria;

g) il Giudice del merito, quindi, ha deciso applicando il principio enunciato da questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6, n. 18306, 08/07/2019, Rv. 654719);

ritenuto che con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, nonchè omesso esame di fatti controversi e decisivi, poichè la decisione impugnata aveva negato il diritto alla protezione umanitaria misconoscendo l’importanza del tirocinio non retribuito svolto presso l’associazione delle persone LGBT, giudicando pregiudizialmente strumentale la partecipazione del richiedente, per contro la relazione della predetta associazione dava conto del percorso di autodeterminazione avviato dal ricorrente;

h) anche a tal riguardo il complesso censuratorio è diretto a una impropria revisione del giudizio di merito, nè il richiamo delle informazioni tratte dal sito “(OMISSIS)” è ai fini che qui rilevano d’utile apprezzabilità (cfr. Cass. n. 8819/2020);

considerato che il terzo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, addebitandosi alla Corte locale di aver negato il diritto alla protezione umanitaria senza far luogo a una effettiva comparazione tra la situazione d’integrazione raggiunta dall’immigrato in Italia e il rischio di perdere la titolarità e l’esercizio dei diritti fondamentali conquistati, in caso di rientro in Patria, è, del apri, inammissibile, dovendosi osservare che:

a) questa Corte, a partire dalla sentenza n. 4455/2018, ha affermato il principio secondo il quale il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Rv. 647298);

b) a tale principio la Corte locale si è attenuta, avendo effettuato il giudizio di comparazione, all’esito del quale ha escluso la prospettata raggiunta integrazione in Italia, pur tenuto conto dell’avviato percorso di attività lavorativa e formativa, in uno alla sussistenza di ulteriori profili di vulnerabilità; quindi, anche per quest’ultima censura, il sindacato richiesto attinge inammissibilmente il merito; inoltre, non si tratta, all’evidenza, di garantire all’immigrato una qualità di vita del tutto equivalente a quella fruibile in Italia, ma, ben diversamente, d’impedire che al rientro possa ritrovarsi in una condizione d’intollerabile – cioè al di sotto del minimo comune imposto dagli strumenti internazionali – deprivazione di tali diritti; qui, una tale condizione manca per quel che si è detto; nè, l’inverosimiglianza della narrazione permette di attingere al vissuto personale;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che il soccombente ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese in favore del costituito Ministero nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della qualità della causa, del suo valore e delle attività svolte;

considerato che sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del Ministero controricorrente, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2021

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