Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7847 del 03/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. U Num. 7847 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: RORDORF RENATO

Data pubblicazione: 03/04/2014

SENTENZA

sul ricorso 17326-2013 proposto da:
ROTOLO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
2014

PORTUENSE 104, presso la sig.ra ANTONIA DE ANGELIS,

172

rappresentato e difeso dall’avvocato CARIOLA AGATINO,
per delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE

IL

PUBBLICO

MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
– controricorrente nonchè contro

PROCURA

GENERALE

REGIONALE

PRESSO

LA

SEZIONE

REGIONE SICILIANA, DALLE° GLORIA, CALIFANO GIUSEPPE,
CARUSO ANTONINO, PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 11/A/2013 della CORTE DEI CONTI
– SEZIONE GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE
SICILIANA – PALERMO, depositata il 09/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/03/2014 dal Presidente Dott. RENATO
RORDORF;
udito l’Avvocato Agatino CARIOLA;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
RAFFAELE CENICCOLA, che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

GIURISDIZIONALE D’APPELLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA

Esposizione del fatto
Il 25 gennaio 2012 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la
Regione siciliana, accogliendo le richieste formulate dal Procuratore della
Repubblica presso detta corte, condannò il direttore generale della
Provincia di Palermo, sig. Antonino Caruso, ed i componenti del collegio
dei revisori dei conti della stessa provincia, sigg.ri Giuseppe Califano,
Antonino Rotolo e Gloria Giuseppa Dalleo, a risarcire il danno erariale che

direttore generale di affidare fondi dell’ente pubblico a poco conosciuti
intermediari finanziari, con facoltà di gestione anche in forme
d’investimento ad alto rischio, senza che il collegio dei revisori avesse
esercitato in proposito il doveroso controllo. L’onere risarcitorio, ripartito
tra i condannati, fu addossato al sig. Caruso nella misura di euro
26.575.05,35 ed ai tre revisori nella misura di euro 984.292,79 per
ciascuno.
La sentenza, notificata a tutte le parti il 3 febbraio 2012, fu
tempestivamente appellata dal sig. Caruso. Un successivo appello,
proposto il 5 aprile 2012 dal sig. Califano, fu notificato anche ai sigg.ri
Rotolo e Dalleo, i quali, a propria volta, impugnarono la medesima
sentenza con atto notificato il 17 aprile 2012.
La Sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti per la Regione
siciliana, con sentenza depositata il 9 gennaio 2013, rigettò il gravame
proposto dal sig. Caruso ed accolse quello proposto dal sig. Califano. Gli
appelli proposti dai sigg.ri Rotolo e Dalle° furono invece dichiarati
inammissibili, perché tardivi, trattandosi di impugnazioni incidentali c.d.
autonome, cioè mosse da un interesse che scaturiva immediatamente
dalla pronuncia impugnata senza in alcun modo dipendere dalla
proposizione dell’appello principale o dell’altro appello incidentale.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il sig. Rotolo, il quale
prospetta tre motivi di censura, illustrati anche con successiva memoria,
volti tutti a sostenere che la declaratoria d’inammissibilità dell’appello
incidentale da lui proposto contrasterebbe con le regole processuali, al cui
rispetto il giudice del gravame doveva attenersi, giacché sarebbe stato
violato il principio del giusto processo e ciò si sarebbe risolto in un diniego

1

l’ente pubblico aveva subito in conseguenza dell’incauta decisione del

di esercizio della giurisdizione, come tale censurabile dinanzi alle sezioni
unite della Suprema corte a norma dell’art. 362, primo comma, c.p.c..
Il Procuratore generale presso la Sezione giurisdizionale d’appello della
Corte dei conti per la Regione siciliana ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
1. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Li accomuna la tesi secondo cui la situazione di litisconsorzio

domanda di condanna proposta sin dal primo grado dal Procuratore della
Repubblica presso la Corte dei conti nei confronti di tutti i convenuti, con
richiesta al collegio di determinare il risarcimento da ciascuno di essi
dovuto anche in misura diversa da quella indicata nell’atto di citazione,
non avrebbe consentito di considerare autonomo l’appello incidentale
proposto dal sig. Rotolo, volta che un altro dei componenti del collegio dei
revisori condannati al risarcimento, il sig. Califano, aveva già impugnato la
medesima sentenza anche in relazione alla ripartizione del danno tra i
convenuti in prime cure. La situazione sarebbe caratterizzata da un vincolo
di dipendenza di cause tale da rendere indispensabile la partecipazione al
giudizio di gravame di tutti coloro che erano stati parte del grado
precedente, e del pari evidente sarebbe che l’interesse all’impugnazione
incidentale tardiva proposta dal sig. Rotolo derivava dalla rimessa in
discussione del criterio di ripartizione del danno conseguente
all’impugnazione formulata dal sig. Califano.
L’aver fatto decorrere il termine di decadenza dell’impugnazione a carico
dell’odierno ricorrente dalla notifica della sentenza, anziché dalla notifica
dell’appello proposto dal sig. Califano, avrebbe dunque implicato – sempre
a parere del medesimo ricorrente – non solo la violazione degli artt. 65, 66
e 103 del r.d. n. 1038 del 1933 e degli artt. 331, 332 e 334 c.p.c., ma
anche un vero e proprio diniego di giustizia, per mancato rispetto dei
principi del contraddittorio e del giusto processo, sanciti dagli artt. 111
Cost e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo, come
tale concretizzante una questione attinente alla giurisdizione; tanto più
che, realizzando la decisione adottata un vero e proprio

revirement

rispetto alla precedente giurisprudenza della medesima Corte dei conti, il

2

processuale, che si sarebbe venuta a determinare per effetto della

suaccennato principio del giusto processo avrebbe dovuto almeno
implicare l’applicazione non retroattiva del nuovo corso giurisprudenziale.
2. Reputa il collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente, le surriferite doglianze non siano riconducibili entro i confini
indicati dal primo comma dell’art. 362 c.p.c.
Anche a seguito dell’inserimento della garanzia del giusto processo nella
nuova formulazione dell’art. 111 Cost., restano esclusi dal sindacato delle

speciale gli errores in procedendo non riconducibili ai limiti esterni della
giurisdizione (cfr., ex multis, sez. un. 12607/2012). Perciò, con specifico
riferimento ai giudizi della Corte dei conti, è stato ribadito che è
inammissibile il ricorso che si fondi su vizi processuali relativi a violazioni
dei principi costituzionali del giusto processo, quali quelli che ledono il
contraddittorio tra le parti o la loro parità di fronte al giudice o l’esercizio
del diritto di difesa, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in
ogni tipo di giudizio, al pari di tutti gli altri errores in procedendo e non
inerenti all’essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti
esterni di essa ma solo al modo in cui è stata esercitata (sez. un
23220/2013, 16165/2011, 12539/2011 ed altre conformi).
Quanto poi, in particolare, alle doglianze riguardanti il mancato esame
del merito della causa da parte del giudice amministrativo o contabile, in
conseguenza della rilevata esistenza di un qualche ostacolo di natura
processuale, giova ricordare come queste sezioni unite abbiano già chiarito
che appartiene all’area del sindacabile rifiuto della propria giurisdizione
solo quel diniego di tutela che si radichi nell’affermazione dell’esistenza di
un ostacolo generale alla conoscibilità della domanda, mentre si sottrae a
detto sindacato il diniego che discenda direttamente ed immediatamente
dalla lettura o dalla applicazione delle norme invocate a sostegno della
pretesa e che di tale lettura costituisca applicazione nel processo (sez. un.
2910/2014 e 26583/2013).
Tale è, appunto, la situazione riscontrabile nel caso in esame, in cui la
sezione d’appello della Corte dei conti non ha certo escluso, in via di
principio, che l’appello incidentale possa essere idoneamente proposto
entro termini decorrenti dalla notifica dell’impugnazione principale, o di
altra precedente impugnazione incidentale, quando l’interesse a proporlo

3

sezioni unite della corte di cassazione sulle decisioni rese da un giudice

dipenda da un possibile diverso esito della controversia che potrebbe
scaturire dall’eventuale accoglimento del gravame principale o dell’altro
gravame incidentale tempestivamente introdotto. Né la medesima sezione
d’appello ha negato le conseguenze che, in diritto, il ricorrente afferma
debbano discendere dall’esistenza di situazioni definibili in termini di
litisconsorzio processuale necessario o in termini di dipendenza di cause.
Essa ha invece escluso che, nella concreta fattispecie, si dessero situazioni

parte del sig. Rotolo potesse in alcun modo esser fatto discendere
dall’impugnazione proposta dal sig. Califano, posto che ciascuno dei
convenuti era stato condannato in primo grado al pagamento di una quota
parte del danno da risarcire e che l’eventuale accoglimento del gravame
proposto dal sig. Califano (come in effetti è accaduto) non avrebbe potuto
spiegare effetto alcuno sulla posizione del sig. Rotolo.
Giuste o sbagliate che siano siffatte affermazioni, esse evidentemente si
legano alla lettura che il giudice ha operato delle risultanze del processo
ed all’applicazione delle norme processuali che a quelle risultanze sono
apparse esser pertinenti; non certo all’individuazione di ostacoli di ordine
generale all’esercizio della giurisdizione. Né, ovviamente, la maggiore o
minore conformità che quella lettura delle risultanze di causa presenta con
altri precedenti giurisprudenziali della medesima Corte di conti vale a
trasformare in ipotesi di diniego di giurisdizione gli errori processuali che
eventualmente possano esser stati compiuti nell’una o nell’altra
circostanza.
Il ricorso, pertanto, dev’essere dichiarato inammissibile.
3. Non v’è da provvedere sulle spese di causa, fermo però restando a
carico del ricorrente l’obbligo di versamento specificato in dispositivo.

P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso dando atto, ai sensi dell’art. 13,
comma

1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, della sussistenza dei

presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis del citato art. 13.

4

di tal genere, o che comunque l’interesse ad impugnare la sentenza da

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA